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Archivio newsAziende in fallimento: gestione delle domande di esonero delle quote di TFR in caso di CIGS
Con il messaggio n. 3779 del 2023, l’INPS fornisce indicazioni per la presentazione e la gestione, per gli anni 2020, 2021 e 2022, delle domande di esonero spettanti alle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021. L’esonero può essere applicato previa autorizzazione dell'INPS e riguarda dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro.
L’INPS, nel messaggio n. 3779 del 30 ottobre 2023, interviene riguardo la proroga, per gli anni 2020, 2021 e 2022, in favore delle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, dell’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro in caso di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, negli anni 2019, 2020 e 2021, e dal pagamento del contributo. L’applicazione degli esoneri deve essere richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS. Gestione domande di esonero Ai fini della fruizione degli esoneri previsti I curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) devono inoltrare all’INPS, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), - una domanda di ammissione all’esonero. Ove sussistano i presupposti che legittimano l’esonero, il codice autorizzazione (CA) “0Q” deve essere assegnato: - con decorrenza dal mese di fruizione dell’esonero e con validità sino alla durata dello stesso, qualora l’esonero venga richiesto relativamente sia alle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria sia al ticket di licenziamento; - dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all’ultima interruzione alla quale si applichi l’esonero, se l’esonero è relativo soltanto al ticket di licenziamento. Domande di liquidazione delle quote di TFR Al fine di consentire la liquidazione del TFR ai lavoratori o il trasferimento al fondo pensione scelto dal lavoratore, i curatori, i commissari straordinari o gli intermediari da loro incaricati, devono presentare istanza di liquidazione utilizzando l’apposito servizio “Liquidazione quota TFR (art. 43 bis, decreto-legge 109/2018)”. Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 30/10/2023, n. 3779
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/10/31/aziende-fallimento-gestione-esonero-cigs