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Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti anche nel 2024. Senza la tredicesima

Esonero parziale contributivo a favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, previsto anche per il prossimo anno. È quanto stabilito dal disegno di legge di Bilancio 2024. Confermate le aliquote finora applicate di 6 punti percentuali, senza effetti sul rateo di tredicesima, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile parametrata su base mensile per tredici mensilità non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Esempi di calcolo permettono di individuare il reale impatto sulla busta paga.

Con la prossima legge di Bilancio sarà riproposto per tutto il 2024 l’esonero parziale contributivo a favore dei lavoratori dipendenti, nella medesima misura applicata nel secondo semestre 2023. La misura si inserisce nell’ambito delle disposizioni volte a sostenere il potere d’acquisto delle retribuzioni, fortemente erose dalle conseguenze della perdurante crisi economica. Esonero contributivo per i dipendenti: l’evoluzione Il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, anche non imprenditori; è invece escluso per i rapporti di lavoro domestico e non ha effetti sull'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel tentativo di riepilogare le vicende dell’esonero in argomento, merita ricordare che esso trova la sua genesi nella legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 121, legge n. 234/2021) come misura temporanea che prevedeva, per i lavoratori dipendenti con esclusione del lavoro domestico, la riduzione dello 0,80% sulla quota di contributi previdenziali a loro carico per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, a condizione che la retribuzione imponibile nel suo complesso non superasse il limite mensile di 2.692 euro. Il tetto di retribuzione imponibile era da parametrare su base mensile per tredici mensilità, maggiorata per la competenza del mese di dicembre del rateo di tredicesima. L’INPS ha diramato le prime indicazioni connesse all’esonero con la circolare n. 43/2022 dettando le modalità di esposizione dei dati nel flusso UniEmens. Il decreto Aiuti bis (art. 20, D.L. n. 115/2022) ha incrementato la misura dell’esonero dell’1,2%, fissandola quindi al 2%, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, compresa tredicesima e relativi ratei erogati nel medesimo arco temporale. La legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 281, legge n. 197/2022) ha mutuato la stessa misura per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, fissando sin dalla sua entrata in vigore l’aliquota: - al 2% per i lavoratori con retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali non superiore a 2.692 euro; - al 3% per i lavoratori con retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali non superiore a 1.923 euro, ferme restando le altre condizioni sopra esaminate. In corso d’anno, l’art. 39 del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito in L. n. 85/2023) ha ulteriormente innalzato di 4 punti percentuale le due aliquote, portandole rispettivamente al 6% e 7% ma solo per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, tuttavia senza effetti sulla tredicesima; a quest’ultima, pertanto, per l’intero anno 2023 si applicano esclusivamente le aliquote inizialmente previste dalla legge di Bilancio (cfr. messaggio INPS n. 1932/2023). A riguardo, l’Istituto con circolare n. 7/2023, aveva già specificato che i massimali retributivi devono essere maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. In presenza di ulteriore mensilità aggiuntiva (ad esempio la quattordicesima) nel mese di erogazione, la riduzione contributiva si applica solo nell'ipotesi in cui l'ammontare della mensilità sommato alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile; in caso contrario l'esonero, nel mese di riferimento, non trova applicazione sull'intera retribuzione imponibile. L’Istituto ha inoltre chiarito che nel mese di competenza dicembre 2023, l’esonero si applica “distintamente” sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, sia sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, se inferiore o uguale alle soglie. Nel caso di corresponsione mensile dei ratei di tredicesima in busta paga, la riduzione della quota di contributi a carico del lavoratore si applica “distintamente” sia sulla retribuzione lorda, sia sui ratei medesimi, qualora l'importo di questi ultimi non superi nel mese di erogazione l'importo di 224 euro (2.692/12) ovvero di 160 euro (1.923/12), dando luogo, in alcuni casi, all’applicazione di due aliquote diverse nel singolo mese, distinte tra retribuzione e tredicesima. Qualora il rapporto di lavoro si interrompa prima di dicembre 2023, l’esonero contributivo potrà essere calcolato anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, riparametrando il massimale dei ratei di tredicesima al numero di mensilità maturate alla data di cessazione. L’esonero in argomento non rientra tra gli aiuti di Stato, trattandosi di un beneficio concesso ai lavoratori dipendenti, che non determina alcun vantaggio economico selettivo e che non falsa la concorrenza. Obiettivo del disegno di legge di Bilancio 2024 Il disegno di legge di Bilancio per il 2024, tra le misure finalizzate a sostenere il potere d’acquisto delle famiglie ed a limitare gli effetti dell’inflazione, in via ancora eccezionale e non strutturale, ripropone l’esonero contributivo parziale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico. Il disegno di legge conferma le aliquote finora applicate sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, senza effetti sul rateo di tredicesima, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Ricapitolando, l’esonero è riconosciuto: - nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro (35.000 euro annui); - nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro (25.000 euro annui). Nell’attesa che l’iter di approvazione della legge di Bilancio arrivi a conclusione per conoscere il testo definitivo della disposizione in esame (e soprattutto dei successivi chiarimenti INPS), è utile richiamare ancora una volta quanto specificato dallo stesso Istituto con circolare n. 7/2023, in riferimento all’analoga misura prevista dalla precedente legge di Bilancio, laddove afferma che la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, quindi la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, ovvero non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro. Merita segnalare che ai fini del calcolo, per il 2024 la norma prevede espressamente che i massimali mensili di riferimento debbano essere considerati al netto del rateo di tredicesima; in altri termini, l’importo della tredicesima non rileva per la quantificazione della retribuzione imponibile considerata limite di spettanza dell’esonero e la stessa tredicesima non beneficia della riduzione contributiva (nel 2023 l’esonero sulla tredicesima è invece applicabile nella misura del 2% o del 3% ex art. 1, comma 281, della legge n. 197/2022). Si ricorda, altresì, che con il messaggio n. 2924/2023 l’INPS ha chiarito che la riduzione in argomento, per la sua specifica natura di esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile con gli esoneri previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro e, nei limiti dei soli contributi a carico del lavoratore, trova applicazione anche nel caso dei rapporti di apprendistato e nelle ipotesi di mantenimento in servizio per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di cui all’art. 47, comma 7, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Infine, è utile precisare che per alcuni lavoratori gli effetti positivi dell’esonero contributivo potrebbero risultare attenuati dal conseguente incremento dell’imponibile fiscale in busta paga. In pratica, il reale beneficio per il singolo lavoratore dipenderà dall’esonero contributivo eventualmente applicato, combinato alle novità in tema di IRPEF che prevedono l’accorpamento dei primi due scaglioni di reddito (fino a 28.000 euro) per l’applicazione dell’aliquota al 23%, secondo quanto indicato nella bozza di decreto attuativo della riforma fiscale, approvata in via preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri dello scorso 16 ottobre. Esempi di calcolo Esempi (per semplicità di esposizione si ipotizza l’assenza di detrazioni)Esempio 1Lavoratore con retribuzione imponibile ai fini INPS pari a 1.800 euro Contributo IVS applicabile 9,19%: contributi dovuti 165,42 euro Esonero contributivo spettante (7%): 126,00 euro Contributo IVS effettivamente dovuto: 39,42 euro Imponibile fiscale: 1.760,58 euro IRPEF (aliquota 2024 primo scaglione di reddito): 404,93 euroEsempio 2Lavoratore con retribuzione imponibile ai fini INPS pari a 2.500 euro Contributo IVS applicabile 9,19%: contributi dovuti 229,75 euro Esonero contributivo spettante (6%): 150,00 euro Contributo IVS effettivamente dovuto: 79,75 euro Imponibile fiscale: 2.420,25 euro IRPEF (aliquote 2024 primo e secondo scaglione di reddito): 567.09 euroEsempio 3Esempio di calcolo esonero per lavoratore con retribuzione imponibile ai fini INPS pari a 2.000 euro e con tredicesima di pari importo corrisposta nel mese A) Contributo IVS applicabile 9,19%: contributi dovuti 183,80 euro B) Contributo IVS applicabile sulla tredicesima 9,19%: 183,80 euro Esonero contributivo spettante su A) (6%): 120,00 euro Contributo IVS effettivamente dovuto su A): 63,80 euro Contributi del mese effettivamente dovuti: 247,60 euro (183,80 + 63,80) Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/02/esonero-contributivo-lavoratori-dipendenti-2024-senza-tredicesima

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