L’INPS, con la circolare n. 88 del 2023, completa il quadro delle indicazioni operative utili alla gestione delle varie fattispecie di contratti di lavoro subordinato e parasubordinato instaurabili nell’ambito del settore sportivo, sia dilettantistico che professionistico. L’Istituto specifica, in dettaglio, le istruzioni di compilazione dei flussi Uniemens e anche le modalità di compilazione delle denunce relative alle mensilità già trascorse da luglio ad ottobre di quest’anno. Ci sarà tempo per la compilazione dei flussi fino al 31 dicembre 2023, termine di invio delle denunce relative alla mensilità retributiva di novembre.
Con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, l’INPS recepisce le novità previste dalla riforma dello sport (D.Lgs. n. 120/2023) che:
- riconosce il principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell’Unione europea;
- individua la figura del lavoratore sportivo, senza distinzione di genere e indipendentemente dalla natura dell’attività sportiva, sia essa professionistica o dilettantistica;
- definisce l’inquadramento in ambito assicurativo, previdenziale e fiscale dell’attività sportiva;
- disciplina i rapporti di collaborazione di carattere ammnistrativo gestionale di natura non professionale per le attività lavorative rese a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (con particolare attenzione a queste ultime tenuto conto delle peculiarità delle stesse e del loro fine non lucrativo);
- coordina e riordina le disposizioni di legge sia dal punto di vista formale che sostanziale e apportando le necessarie modifiche e integrazioni per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa comunitaria tenuto conto dei consolidati orientamenti della giurisprudenza;
- valorizza la formazione dei lavoratori sportivi, con particolare attenzione ai giovani atleti per la loro crescita sportiva, culturale ed educativa e la loro preparazione professionale che favorisca l’accesso all’attività lavorativa al termine della carriera sportiva;
Trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi
I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS, a decorrere dal 1° luglio 2023.
L’aliquota contributiva di finanziamento è pari al 33% della retribuzione o compenso imponibile, di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro (o committente) e il 9,19% per cento a carico del lavoratore (subordinato o autonomo).
È altresì dovuto il contributo di solidarietà, nella misura del 3,1% (di cui l’1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione eccedente il massimale previsto annualmente.
Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive iscritti al FPLS, dal 1° luglio 2023, anche nei casi di rapporti di lavoro alle dipendenze di soggetti datoriali aventi natura “commerciale” (palestre, sale fitness ecc.), nell’ipotesi di rapporto di lavoro subordinato (o di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell’ambito del settore professionistico) saranno assicurati al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi secondo le disposizioni di cui alla presente circolare, mentre nei casi di rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato al di fuori dei settori professionistici saranno iscritti alla Gestione separata INPS .
N.B. Per i soggetti che risultino già iscritti al FPLS, è prevista la facoltà di optare, entro il 31 dicembre 2023, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento presso il Fondo. |
Oltre al CSC 1.18.08, che in via generale identifica l’attività sportiva svolta da società e da associazioni sportive dilettantistiche (analogamente a quanto succede nell’ambito dello sport professionistico), al fine di agevolare e semplificare gli adempimenti cui sono tenuti i datori di lavoro, gli enti del terzo settore che siano già in possesso di una
matricola DM potranno denunciare i lavoratori sportivi dilettanti - esponendoli con il corrispondente
codice “
Tipolavoratore” - nell’ambito della matricola già in essere.
Allo stesso modo, laddove l’ente del terzo settore non sia già in possesso di una matricola DM e chieda l’apertura di una posizione per l’attività di servizi svolta, potrà esporre in tale matricola (classificata in base all’attività svolta dall’ente e al corrispondente codice Ateco2007) anche gli sportivi dilettanti che dovesse assumere.
Aliquote contributive lavoro subordinatoCopertura contributiva | Aliquota di finanziamento |
Assicurazione Aliquota IVS | 33% (di cui il 9,19% a carico del lavoratore) |
NASpI (contribuzione ordinaria) | 1,31% 0,30% Fondi interprofessionali |
Fondo di Garanzia TFR | 0,20% |
CUAF | 0,68% |
FIS - fino a 5 dipendenti | 0,50% (di cui 0,17% a carico del dipendente) |
FIS - oltre 5 dipendenti | 0,80% (di cui 0,27% a carico del dipendente) |
Per quanto concerne l’elemento “TipoLavoratore” sono previsti i seguenti codici:
- “
ST” sportivo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995;
- “
SZ” sportivo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995.
Per quanto concerne l’elemento “
TipoContribuzione” occorre utilizzare il codice:
- “
L1” sportivo soggetto alla contribuzione dello 0,20% al Fondo di garanzia TFR ai sensi della legge n. 297/1982
Con riferimento ai lavoratori sportivi iscritti nei
settori dilettantistici con decorrenza ottobre 2023, vengono istituiti i seguenti nuovi codici per l’elemento “
DatiRetributivi”:
- 778 atleta del settore dilettantistico;
- 779 allenatore del settore dilettantistico;
- 780 istruttore del settore dilettantistico;
- 781 direttore tecnico del settore dilettantistico;
- 782 direttore sportivo del settore dilettantistico;
- 783 preparatore atletico del settore dilettantistico;
- 784 direttore di gara;
- 785 tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva nel settore dilettantistico;
- 786 istruttore del settore professionistico;
- 787 direttore tecnico del settore professionistico;
- 788 tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva nel settore professionistico.
Versamento contributivo arretrati
Ai fini del versamento contributivo relativo ai periodi di competenza
da luglio 2023 a ottobre 2023, i datori di lavoro devono valorizzeranno all’interno di “DenunciaIndividuale” - “DatiRetributivi”, elemento “
InfoAggcausaliContrib” i seguenti elementi:
- in “CodiceCausale” il nuovo valore “M050” per gli sportivi professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato o “M048” in caso di lavoratori sportivi operanti nell’ambito del dilettantismo;
- in “IdentMotivoUtilizzoCausale” il valore “N”;
- in “AnnoMeseRif” deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del versamento;
- in “BaseRif” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese;
- in “ImportoAnnoMeseRif” l’importo del versamento.
N.B. La regolarizzazione deve essere effettuata esclusivamente sulla denuncia di competenza novembre 2023. |
Esposizione giovani atleti apprendisti in UniEmens
A partire dal periodo di competenza
novembre 2023, i datori di lavoro tenuti a presentare le dichiarazioni contributive in relazione alle prestazioni lavorative per i lavoratori sportivi assunti con contratto di
apprendistato di primo o terzo livello, procederanno alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato relativo al flusso UniEmens analogamente a quanto attualmente previsto per le assunzioni di apprendistato.
In questo caso, i datori di lavoro indicheranno in “Qualifica1” il codice “5” (Apprendista); in “Qualifica2”:
- “F” = Tempo pieno;
- “P” = Tempo parziale di tipo Orizzontale;
- “V” = Tempo parziale di tipo Verticale;
- “M” = Tempo parziale di tipo Misto.
In “
Qualifica3” “
D” = Tempo determinato o contratto a termine.
In Tipo Lavoratore saranno riportati i codici:
- “SE” = Lavoratore sportivo in apprendistato di primo livello.
- “SF” = Lavoratore sportivo in apprendistato di terzo livello.
In Tipo Contribuzione:
- “J0” in caso obbligo di versamento dell’aliquota del 10%;
- “Y1” in caso di aliquota dell’1,5%;
- “Y2” in caso di aliquota del 3%;
- “J9” in caso di aliquota del 5%.
Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e informativi relativi ai periodi di competenza a decorrere da luglio 2023 a ottobre 2023, i datori di lavoro esporranno all’interno di “
DenunciaIndividuale”, “
DatiRetributivi”, l’elemento “I
nfoAggcausaliContrib”:
- nell’elemento “CodiceCausale” il nuovo valore “M049”, per gli apprendisti sportivi di primo o terzo livello”;
- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” il valore “N”;
- nell’ elemento “AnnoMeseRif” l’AnnoMese di riferimento del versamento;
- nell’elemento “BaseRif” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese;
- nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo del versamento
N.B. La regolarizzazione dovrà essere effettuata esclusivamente sulle denunce di competenza novembre 2023. |
Lavoratori iscritti alla Gestione separata
L’INPS individua anche le modalità di regolarizzazione utile alla tutela delle prestazioni e i relativi obblighi di finanziamento per i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori autonomi del settore dilettantistico. A decorrere dal 1° luglio 2023 i committenti che erogano compensi ai lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo sono obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata INPS e pertanto anche all’invio delle denunce individuali Uniemens.
Al tal fine sono introdotti i nuovi “
Tipo rapporto” specifici per le società e gli enti sportivi dilettantistici e gli enti del terzo settore obbligati al versamento della contribuzione per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata:
- per i
collaboratori coordinati e continuativi non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta (aliquota 25 %) nella sezione “ListaCollaboratori”, deve essere esposto il nuovo
codice “
D1” da inserire nell’elemento “TipoRapporto” di “Collaboratore”.
- per i collaboratori coordinati e continuativi non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, per i quali è dovuta la contribuzione ai fini del finanziamento delle prestazioni non pensionistiche, quali maternità, malattia, degenza ospedaliera, Discoll (aliquota 2,03%) i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens devono essere indicati nella sezione “ListaCollaboratori”, con il nuovo codice “D2” da inserire nell’elemento “TipoRapporto” di “Collaboratore”.
- per i collaboratori coordinati e continuativi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta (aliquota al 24%) i compensi erogati dai committenti nei flussi Uniemens dovranno essere indicati nella sezione “ListaCollaboratori”, con il nuovo
codice “
D3”
In tutte le fattispecie deve essere anche compilato l’elemento “
Codice Attività” con i seguenti codici a seconda della tipologia di attività svolta:
- 30 - Atleta del settore dilettantistico;
- 21 - Allenatore del settore dilettantistico;
- 22 - Istruttore;
- 23 - direttore tecnico;
- 24 - direttore sportivo;
- 25 - preparatore atletico;
- 26 - direttore di gara;
- 27 - tesserato.
N.B. L’imponibile previdenziale da indicare è, fino al 31 dicembre 2027, pari al 50% del compenso erogato. |
In caso di collaboratori che prestano
attività di tipo amministrativo-gestionale, i codici da indicare sono:
- D4 per aliquota 33 o 25%;
- D5 per aliquota accessoria 2,03%;
- D6 per aliquota 24%.
In caso di lavoratori
dipendenti delle amministrazioni pubbliche autorizzati ad attività retribuita, saranno utilizzati i codici:
- D7 Deve essere anche compilato elemento <Codice attività> con il codice: “29 - attività sportiva retribuita dipendenti pubbliche amministrazioni”. L’imponibile previdenziale da indicare è - fino al 31 dicembre 2027 - pari al 50% del compenso erogato (a decorrere dal 1° gennaio 2028 sarà pari al 100% del compenso erogato), al netto della franchigia di euro 5.000.
Il
pagamento della contribuzione deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Pertanto, il pagamento deve avvenire tramite
modello f24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando la
causale tributo C10 per i soggetti per i quali si applica l’aliquota del 24%.
I versamenti dei contributi dovuti a seguito dell’entrata in vigore della riforma dello sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023 possono essere effettuati
entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il
31 dicembre 2023.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/02/lavoro-sportivo-subordinato-parasubordinato-compilare-uniemens