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Pace contributiva: torna il riscatto sperimentale agevolato

Con il disegno di legge di Bilancio torna la possibilità di coprire i vuoti contributivi tra il primo e l’ultimo versamento INPS con un onere agevolato. Possono avvalersi della pace contributiva gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’INPS, purché privi di versamenti alla data del 31 dicembre 1995. La domanda potrà essere effettuata, in via sperimentale, nel solo biennio 2024-2025. Per poter esercitare la facoltà sono tuttavia previste specifiche condizioni da soddisfare. Quali sono? Come si calcola il costo del riscatto?

In tempi di guerra, torna, almeno, la pace contributiva: la misura, inizialmente prevista sino al 31 dicembre 2021 dall’art. 20 del D.L. n. 4/2019, sarà con tutta probabilità ripristinata per gli anni 2024 e 2025, come emerso dal disegno di legge di Bilancio 2024 bollinato. Ricordiamo che questo strumento riconosce la possibilità di riscattare, cioè di recuperare ai fini pensionistici, i periodi privi di contributi previdenziali, con un onere agevolato. Per poter esercitare la facoltà sono tuttavia previste specifiche condizioni da soddisfare: questo riscatto agevolato, difatti, non è esteso a tutti i lavoratori, inoltre non è applicabile a tutti i periodi scoperti da versamenti. Beneficiari Nello specifico, possono avvalersi della pace contributiva gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’INPS, purché privi di versamenti alla data del 31 dicembre 1995: in sostanza, si tratta dei lavoratori assoggettati al calcolo integralmente contributivo della pensione. Sono però esclusi coloro che optano per una delle facoltà cui consegua il ricalcolo contributivo della prestazione (quali l’opzione al contributivo di cui all’art. 1 co. 23 L. n. 335/1995, l’opzione donna, la totalizzazione nazionale e il computo presso la gestione Separata), in quanto in possesso di contribuzione accreditata precedentemente al 1996. In caso di acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 (ad esempio in virtù dell’accredito del periodo di servizio militare o di una maternità al di fuori del rapporto di lavoro), il riscatto già effettuato è annullato d'ufficio, ed i contributi sono restituiti. Inoltre, per avvalersi del riscatto agevolato sperimentale è necessario non essere già titolari di pensione. Periodi riscattabili Possono essere coperti da contribuzione mediante il riscatto agevolato sperimentale i periodi scoperti compresi tra l’anno del primo e dell’ultimo contributo dell’interessato (obbligatorio, volontario, figurativo, da riscatto o ricongiunzione), accreditati presso l’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), le forme sostitutive ed esclusive della stessa, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli) e la gestione Separata INPS. I periodi da riscattare non devono risultare assoggettati all’obbligo del versamento della contribuzione, e non devono essere già coperti da contribuzione obbligatoria. Inoltre, devono essere antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2024. I periodi possono essere riscattati nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. È consentito il riscatto parziale. Calcolo dell’onere Il costo del riscatto sarà quantificato in misura percentuale (art.2 co.5 D.Lgs. 184/1997). Nel dettaglio, l’aliquota contributiva IVS da applicare corrisponde a quella utilizzata presso la gestione previdenziale in cui opera il riscatto alla data della domanda (ad esempio, 33% presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti). L’imponibile corrisponde alla retribuzione dei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda, rapportata al periodo di riscatto. Nel caso di assenza della retribuzione di riferimento, deve essere considerato il minimale vigente presso le gestioni INPS artigiani e commercianti (17.504 euro per il 2023). Pagamento onere L’onere di riscatto/ pace contributiva potrà essere corrisposto dall’interessato in un’unica soluzione, oppure in un massimo di 120 rate mensili, pari ad almeno 30 euro. Per la rateizzazione non sono previsti interessi. La rateazione non è consentita nel caso in cui i periodi servano per la liquidazione immediata della pensione, o per ottenere l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari. Trattamento fiscale L’onere versato risulta deducibile dal reddito imponibile IRPEF, come la generalità dei contributi previdenziali. Se l’onere di riscatto è sostenuto dal datore di lavoro, che può destinare a tal fine i premi di produzione, l’importo versato è deducibile dal reddito di lavoro autonomo e d’impresa. Domanda La domanda di pace contributiva potrà essere effettuata, in via sperimentale, nel solo biennio 2024-2025. L’istanza potrà essere inviata dal lavoratore interessato, da un suo superstite o da un suo parente o affine entro il 2° grado (in quest’ultimo caso, è necessaria l’acquisizione del consenso del beneficiario). Come osservato, la domanda può essere altresì inviata dal datore di lavoro dell’interessato, se si tratta di un lavoratore del settore privato. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/04/pace-contributiva-torna-riscatto-sperimentale-agevolato

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