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Whistleblowing: da Confindustria la guida operativa

E’stata diffusa da Confindustria, in data 6 novembre 2023, la guida operativa che tratta delle nuove procedure di regolamentazione e gestione delle segnalazioni di condotte illecite recepite nel nostro ordinamento. Il documento si concentra sugli obblighi di formazione e informative, sulle condizioni per la segnalazione esterna e la procedura di divulgazione pubblica.

La Guida operativa sul whistleblowing, predisposta da Confindustria, affronta in dettaglio la disciplina del così come normata dalla direttiva UE 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”. L’obiettivo consiste nella creazione di canali di comunicazione sicuri, sia all’interno di un’organizzazione, sia all’esterno. In casi specifici, è prevista la possibilità di effettuare la segnalazione mediante la divulgazione pubblica attraverso i media. Il document esamina, sia per il settore pubblico che per quello private, il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite poste in essere in violazione non solo di disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’ente, al fine di garantire il recepimento della direttiva senza arretrare nelle tutele già riconosciute nel nostro ordinamento. La nuova disciplina si applica, in via generale, a decorrere dal 15 luglio 2023e prevede anche per i soggetti del settore privato che, nell’ultimo anno, hanno impiegato una media di lavoratori subordinati fino a 249 unità, l’obbligo di istituire un canale interno di segnalazione, a partire dal 17 dicembre 2023. Gestione della segnalazione La gestione del canale di segnalazione interno può essere affidata: - a una persona fisica interna all’impresa; - a un ufficio interno all’impresa; - a un soggetto esterno. La scelta di affidare la gestione del canale di segnalazione a una persona o ufficio interno ovvero a un soggetto esterno, è rimessa alla libera discrezionalità dell’ente, tenendo in considerazione l’attività esercitata e le relative responsabilità, nonché l’assetto organizzativo di cui si è dotato. A ogni modo, requisito necessario che deve possedere l’ufficio interno o esterno ovvero la persona interna deputata a gestire le segnalazioni è quello dell’autonomia, al fine di assicurare che le segnalazioni vengano gestite in maniera adeguata e conforme alle disposizioni del Decreto. In particolare, tale requisito deve essere inteso come: - imparzialità: mancanza di condizionamenti e di pregiudizi nei confronti delle parti coinvolte nelle segnalazioni whistleblowing, al fine di assicurare una gestione delle segnalazioni equa e priva di influenze interne o esterne che possano comprometterne l’obiettività; - indipendenza: autonomia e libertà da influenze o interferenze da parte del management, al fine di garantire un'analisi oggettiva e imparziale della segnalazione. Ammissibilità della segnalazione Una volta verificato che la segnalazione abbia i requisiti soggettivi e oggettivi definiti dal legislatore e, dunque, risulti procedibile, è necessario valutarne l’ammissibilità come segnalazione whistleblowing. Ai fini dell’ammissibilità, è necessario che, nella segnalazione, risultino chiare14: - le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi allenotizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto aconoscenza dei fatti; - le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fattisegnalati. Alla luce di queste indicazioni, la segnalazione può, quindi, essere ritenuta inammissibile per: - mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione; - manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore; - esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti; - produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni. Copyright © - Riproduzione riservata

Confindutria, Guida whistleblowing 06/11/2023

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/07/whistleblowing-confindustria-guida-operativa

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