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Archivio newsFondo servizi ambientali: contribuzione obbligatoria da novembre
Nel messaggio n. 3901 del 2023, l’INPS recepisce le novità che riguardano il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, in vigore dall’11 novembre 2023. L’obbligo contributivo esteso anche alle aziende che occupano un solo dipendente entra in vigore dalla mensilità nretributiva di novembre 2023.
L’INPS, con il messaggio n. 3901 del 7 novembre 2023, interviene in riferimento alla disciplina del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, in vigore dall’11 novembre 2023. Aziende e lavoratori di riferimento Il Fondo è riservato ai datori di lavoro esercenti servizi ambientali che fanno parte di settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del decreto legislative n. 148/2015 e che occupano almeno un dipendente (prima era riservato ai datori di lavoro che occupavano mediamente più di 5 dipendenti). Beneficiari degli interventi del Fondo sono i lavoratori dipendenti - esclusi i dirigenti - dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente del settore dei servizi ambientali. Obbligo di contribuzione A partire dal mese di novembre 2023, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo servizi ambientali e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo. Essi sono dunque tenuti a versare al Fondo il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS. Per i datori di lavoro che occupano sino a 15 dipendenti, nel semestre di riferimento, rimane immutata la medesima aliquota contributiva ordinaria dello 0,45%. Resta invariato altresì per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti il contributo ordinario di finanziamento dello 0,65% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore). Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 07/11/2023, n. 3901