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Archivio newsDebiti contributivi: dal 2025 rateazione amministrativa fino a 60 rate mensili
Inizia alla Camera l’iter di approvazione del disegno di legge in materia di lavoro approvato a maggio di quest’anno dal Consiglio dei Ministri. Tra le novità del testo è presente la nuova disciplina delle rateazioni in fase amministrativa dei debiti contributivi: dal 1° gennaio 2025 potrà essere autorizzato il pagamento rateale dei debiti verso INPS e INAIL fino ad un massimo di 60 rate mensili. Quali sono gli impatti delle nuove regole?
A decorrere dal 1° gennaio 2025, il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti all’INPS e all’INAIL, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, può essere consentito fino ad un massimo di 60 rate mensili. A prevederlo è il testo del disegno di legge in materia di lavoro che è attualmente in fase di approvazione in Parlamento. In realtà è già ad oggi possibile ottenere l’approvazione dall’INPS di un piano di dilazione quinquennale ma soltanto in presenza di oggettiva incertezza dell’obbligo contributivo o di fatto doloso del terzo, previa approvazione ministeriale. Rateizzazione debiti in fase amministrativa La rateazione amministrativa è la modalità di pagamento in forma rateale di quanto dovuto dal contribuente per l’esposizione debitoria nei confronti delle Gestioni amministrate dall’INPS a titolo di contributi e sanzioni. Possono presentare istanza di rateazione i seguenti soggetti: - datore di lavoro con dipendenti (pubblico e privato); - lavoratori autonomi (artigiani e commercianti); - datori di lavoro agricolo con dipendenti; - lavoratori autonomi agricoli; - committenti della Gestione Separata; - liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata. La rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa è attualmente concessa dall’INPS fino a un massimo di 24 rate. Il contribuente può chiedere all’INPS il prolungamento della rateazione fino a 36 rate che può essere autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al ricorrere di uno dei seguenti casi: - calamità naturali; - procedure concorsuali; - temporanea carenza di liquidità finanziaria causata da: - ritardato introito di crediti maturati nei confronti dello Stato, Enti Pubblici o P.A.; - ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione; - crisi aziendale, riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale; - trasmissione debiti contributivi agli eredi; - carenza temporanea di liquidità finanziaria legata a difficoltà economico-sociali, territoriali o settoriali. Inoltre, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell’Economia e Finanze possono autorizzare il prolungamento fino a 60 rate in presenza di: - oggettiva incertezza dell’obbligo contributivo; - fatto doloso del terzo. Il contribuente può proporre una nuova istanza, completa dell’esposizione debitoria maturata nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’INPS. Non possono essere incluse in rateazione le esposizioni debitorie che si siano determinate nel corso di una precedente dilazione. La domanda comporta la rinuncia: a tutte le eccezioni che possano influire sull’esistenza e sull’azionabilità del credito; agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.
N.B. Oltre al regolare versamento delle rate accordate è richiesta la correntezza nell’adempimento della contribuzione mensile o periodica. |
N.B. È sempre possibile estinguere anticipatamente, con il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute, la rateazione in corso. |