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Archivio newsLa clausola di scadenza anticipata rientra nell’ambito di applicazione della direttiva sulle clausole abusive
La Corte di Giustizia UE nella Sentenza del 9 novembre 2023 alla causa n. C- 598/21 ha dichiarato che il controllo giurisdizionale dell’eventuale carattere abusivo della clausola deve comprendere il controllo della sua proporzionalità. Essa precisa, infatti, che la clausola di scadenza anticipata in esame rientra nell’ambito di applicazione della direttiva sulle clausole abusive. Tale controllo comprende un esame dell’entità dell’inadempimento, da parte del consumatore, dei suoi obblighi contrattuali, considerando in particolare l'importo delle rate che non sono state onorate rispetto all'importo totale del credito e alla durata del contratto. Inoltre, il giudice deve tener conto delle conseguenze derivanti dall'espulsione del debitore e della sua famiglia dall'abitazione che costituisce la loro residenza principale, poiché il diritto all’abitazione è un diritto fondamentale. Qualora il giudice giunga alla conclusione che la clausola è abusiva, deve disapplicarla.
Nella causa n. C- 598/21 presso la Corte di Giustizia UE, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 7 e 38 della stessa, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia contro un istituto bancario, in merito alla sospensione della realizzazione stragiudiziale dell’ipoteca immobiliare, costituita sull’abitazione, che garantisce il contratto di credito concluso tra tali parti. Il caso In Slovacchia, la banca ha concesso a due clienti un credito al consumo, rimborsabile su un periodo di 20 anni. I clienti hanno offerto in garanzia la loro abitazione familiare. A seguito di un ritardo di pagamento di tre mesi per un importo di circa 1000 euro, avvenuto durante il primo anno del contratto, la banca ha fatto valere una clausola di scadenza anticipata del termine. Tale clausola le consente di esigere il rimborso anticipato della totalità del saldo restante dovuto e di avviare la vendita all'asta stragiudiziale dell’abitazione familiare. I clienti hanno chiesto al giudice slovacco di sospendere tale vendita all’asta che, secondo loro, viola i loro diritti di consumatori. Il diritto slovacco consente di applicare la clausola di scadenza anticipata del termine quando il debitore è in ritardo di tre mesi sui pagamenti e il creditore ha rispettato un termine di preavviso supplementare di 15 giorni. I giudici non hanno l’obbligo di controllare la proporzionalità di tale clausola in funzione della gravità della violazione degli obblighi del consumatore rispetto all’importo e alla durata del credito. Il giudice slovacco chiede alla Corte di giustizia se un controllo giurisdizionale di questo tipo sia compatibile con il diritto dell'Unione. Sentenza della Corte La Corte di Giustizia UE nella Sentenza del 9 novembre 2023 alla causa n. C- 598/21 ha dichiarato che il controllo giurisdizionale dell’eventuale carattere abusivo della clausola deve comprendere il controllo della sua proporzionalità. Essa precisa, infatti, che la clausola di scadenza anticipata in esame rientra nell’ambito di applicazione della direttiva sulle clausole abusive.Tale controllo comprende un esame dell’entità dell’inadempimento, da parte del consumatore, dei suoi obblighi contrattuali, considerando in particolare l'importo delle rate che non sono state onorate rispetto all'importo totale del credito e alla durata del contratto. Inoltre, il giudice deve tener conto delle conseguenze derivanti dall'espulsione del debitore e della sua famiglia dall'abitazione che costituisce la loro residenza principale, poiché il diritto all’abitazione è un diritto fondamentale. Qualora il giudice giunga alla conclusione che la clausola è abusiva, deve disapplicarla. Copyright © - Riproduzione riservata
Corte di Giustizia UE, Sentenza 09/11/2023, causa n. C- 598/21