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Ferie annuali: i chiarimenti in caso di mancato godimento a causa di assenze per malattia

La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 9 novembre 2023 alle cause riunite da C‑271/22 a C‑275/22, dichiara che la normativa europea non osta a una normativa nazionale e/o a una prassi nazionale che, in assenza di una disposizione nazionale che preveda un limite temporale espresso al riporto di diritti alle ferie annuali retribuite maturati e non esercitati a causa di un’assenza dal lavoro per malattia di lunga durata, consenta di accogliere domande di ferie annuali retribuite presentate da un lavoratore entro quindici mesi dalla fine del periodo di riferimento che dà diritto a tali ferie e circoscritte a due periodi di riferimento consecutivi”.

Nelle Cause riunite da C‑271/22 a C‑275/22, la Corte di giustizia UE è chiamata a valutare taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro. Le controversie riguardano alcuni lavoratori relativamente al rifiuto da parte della Società datrice di lavoro, di consentire loro di beneficiare di giorni di ferie maturati di cui questi ultimi, a causa di assenze dal lavoro per malattia, non hanno potuto usufruire, oppure di versare loro l’indennità finanziaria per ferie non godute dopo la fine del loro rapporto di lavoro. Dalla costante giurisprudenza della Corte spetta agli Stati membri definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersene. Al riguardo, la Corte ha dichiarato che la determinazione di un periodo di riporto per ferie annuali non godute alla fine di un periodo di riferimento rientra nelle condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite e ricade, dunque, in linea di principio, nell’ambito di competenza degli Stati membri. La Corte evidenzia che, nel contesto particolare di lavoratori impossibilitati ad esercitare il loro diritto alle ferie annuali retribuite a causa della loro assenza dal lavoro per malattia, la Corte ha ammesso siffatte limitazioni e ha dichiarato che, nonostante un lavoratore inabile al lavoro per diversi periodi di riferimento consecutivi abbia, in via di principio, il diritto di accumulare, senza limiti, tutti i diritti alle ferie annuali retribuite maturati durante la sua assenza dal lavoro, un tale cumulo illimitato non risponderebbe più alla finalità stessa del diritto alle ferie annuali retribuite. Al riguardo, si deve ricordare che il diritto alle ferie annuali retribuite persegue una duplice finalità, vale a dire, da una parte, consentire al lavoratore di riposarsi rispetto all’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall’altra, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione. Il diritto alle ferie annuali retribuite acquisito da un lavoratore inabile al lavoro per diversi periodi di riferimento consecutivi può rispondere ai due elementi della sua finalità solo ove il riporto non superi un certo limite temporale. Oltre tale limite, infatti, le ferie annuali sarebbero prive del loro effetto positivo per il lavoratore quale momento di riposo, mantenendo solo la loro natura di periodo di distensione e di ricreazione. Pertanto, in considerazione delle circostanze particolari nelle quali si trova un lavoratore inabile al lavoro per diversi periodi di riferimento consecutivi, la Corte ha statuito che l’articolo 7 della direttiva2003/88, alla luce non soltanto della protezione del lavoratore alla quale mira tale direttiva, ma anche di quella del datore di lavoro, il quale affronta il rischio di un cumulo troppo considerevole dei periodi di assenza del lavoratore e le difficoltà che tali assenze potrebbero implicare per l’organizzazione del lavoro, deve essere interpretato nel senso che non osta a norme o a prassi nazionali che, prevedendo un periodo di riporto allo scadere del quale tale diritto si estingue, limitano il cumulo dei diritti alle ferie annuali retribuite, purché detto periodo di riporto garantisca al lavoratore, in particolare, di poter disporre, se necessario, di periodi di riposo che possano essere scaglionati, pianificati e disponibili a più lungo termine. Ogni periodo di riporto deve superare in modo significativo la durata del periodo di riferimento per il quale è concesso. Alla luce di quanto rilevato la Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 9 novembre 2023 alle cause riunite da C‑271/22 a C‑275/22, dichiara che “L’articolo 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale e/o a una prassi nazionale che, in assenza di una disposizione nazionale che preveda un limite temporale espresso al riporto di diritti alle ferie annuali retribuite maturati e non esercitati a causa di un’assenza dal lavoro per malattia di lunga durata, consenta di accogliere domande di ferie annuali retribuite presentate da un lavoratore entro quindici mesi dalla fine del periodo di riferimento che dà diritto a tali ferie e circoscritte a due periodi di riferimento consecutivi”. Copyright © - Riproduzione riservata

Corte di Giustizia UE, Sentenza 09/11/2023 alle Cause riunite da C‑271/22 a C‑275/22

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/11/ferie-annuali-chiarimenti-mancato-godimento-causa-assenze-malattia

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