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Regimi fiscali agevolati per i pensionati che si trasferiscono in Italia: quali sono i benefici

L’annuncio del primo ministro portoghese, Antonio Costa, ha riacceso i riflettori del dibattito pubblico sul tema delle agevolazioni fiscali volte ad attrarre il trasferimento di nuovi pensionati nel paese. Con una normativa basata sulla sostanziale defiscalizzazione per i pensionati stranieri che si trasferivano nel paese, il Portogallo era nel 2009 tra i primi paesi ad utilizzare la leva fiscale per attrarre nuovi contribuenti. E mentre le autorità portoghesi annunciano l’abolizione della normativa per i futuri ingressi nel paese, in Italia è sempre più consolidato il ricorso ai diversi incentivi fiscali rivolti a tale categoria. Quali sono? Come funzionano?

Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni prevedono di norma, per quel che attiene al regime fiscale applicabili alle pensioni, il principio di tassazione esclusiva nel Paese di residenza del pensionato (art. 18 del Modello OCSE sulle Convenzioni contro le Doppie Imposizioni). A ciò fanno eccezione le pensioni connesse allo svolgimento di funzioni pubbliche per le quali s i applica l’art. 19 e il diverso criterio dell’assoggettamento fiscale nello Stato della fonte. È quindi l’assoggettamento esclusivo delle pensioni private alla tassazione del paese di residenza a creare margini d’azione per gli Stati, prevedendo normative fiscali per attrarne il trasferimento dei pensionati. Negli ultimi anni diversi Paesi in ambito europeo hanno quindi offerto ai pensionati - talvolta entrando in competizione - regimi fiscali attrattivi, rinunciando all’interesse al gettito erariale in favore del sostenimento dell’economia reale per il tramite all’inserimento di nuovi contribuenti, spesso ad alto potenziale economico. Al fine di contrastare la concorrenza di paesi quali Portogallo, Cipro e Malta, l’Italia ha introdotto tra gli altri due regimi fiscali agevolativi, potenzialmente indirizzati a tale categoria di contribuenti: il primo specificamente destinato ai pensionati che si trasferiscono nelle regioni del Sud Italia (art. 24-ter del TUIR) e uno genericamente destinato ai contribuenti ad alto potenziale economico, con una tassazione forfetaria sostitutiva delle ordinarie disposizioni fiscali applicabili sui redditi esteri, ossia il regime dei neo-residenti (art. 24-bis del TUIR). I regimi attrattivi italiani Il regime dei pensionati esteri è rivolto alle persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, in un comune con popolazione non superiore a 20 mila abitanti, dopo un periodo di residenza estera di almeno 5 anni. In particolare, tali contribuenti possono beneficiare dell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota al 7% su qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero, individuato sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’art. 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio italiano. Stante la previsione della tassazione esclusiva nel paese di residenza, il pensionato estero che dovesse trasferire la propria residenza in Italia al fine di beneficiare di tale regime agevolativo potrebbe contare sull’esclusione da tassazione della prestazione pensionistica - in rendita o capitale - erogata dall’ente pensionistico estero e di applicare la tassazione sostitutiva basata sull’aliquota del 7% in Italia. È però solo il caso di osservare come l’effettiva convenienza dell’esercizio del regime opzionale in oggetto andrà valutata nella fattispecie concreta, non solo per l’eventuale natura pubblica o privata della prestazione pensionistica e della conseguente diversa previsione a livello convenzionale, ma anche per la specifica disposizione della convenzione contro le doppie imposizioni - ad esempio l’art. 18 della Convenzione tra Italia e Francia al secondo paragrafo stabilisce la potestà impositiva concorrente delle pensioni pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente. Similarmente, come noto l’art. 24-bis del TUIR prevede per i neo-residenti un regime di tassazione sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, questa volta basato su un’imposta fissa annua di 100.000 euro. In questo caso, oltre all’evidente difformità nella determinazione dell’imposta sostitutiva, sono assenti le limitazioni geografiche, così come sono previste condizioni di accesso più stringenti, legate in primis ad un prolungato periodo di residenza fiscale all’estero, pari ad almeno 9 delle 10 annualità antecedenti il trasferimento in Italia. Rispetto a quello dei pensionati esteri è però inalterata la filosofia del regime, volto a fornire un chiaro trattamento fiscale per quei i contribuenti esteri che potrebbero valutare il trasferimento in Italia al fine di beneficiare da un lato del trattamento agevolativo italiano e dall’altro dell’eventuale tassazione esclusiva nel paese di residenza - ossia l’Italia - su determinati redditi, in ottemperanza della convezione contro le doppie imposizioni. Può essere questo il caso delle pensioni private oppure dell’applicabilità della tassazione sui dividendi nei limiti dei livelli previsti nelle convenzioni menzionate. Oltre a quanto sopra richiamato in relazione all’eventuale qualifica della pensione come pubblica, giova ricordare come l’effettivo accesso ai benefici previsti dall’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni è subordinato all’effettivo riconoscimento della qualifica di soggetto di residente ai sensi della convenzione stessa. Tra i paesi di maggior rilevanza, si noti come la Convenzione Italia-Svizzera contenga una particolare disposizione (articolo 4, comma 5, lettera b) secondo cui la stessa non è applicabile ad una persona fisica che non è assoggetta alle imposte generalmente riscosse dallo Stato di residenza per i redditi generalmente imponibili secondo la legislazione ordinaria provenienti dall’altro Stato. Come confermato dall’Agenzia delle Entrate in un documento di prassi non pubblicato e prima ancora, seppur indirettamente nella circolare n. 17/E del 2017, tale previsione non consente ad un neo-residente con redditi elvetici di accedere ai benefici convenzionali. Sarà pertanto da valutare l’esclusione di tale paese dal regime agevolato stesso, andando pertanto ad applicare le previsioni fiscali ordinarie per i redditi derivanti dallo stesso. Se da un lato ciò potrebbe andare a forte detrimento dell’attrattività del regime in commento per un soggetto con redditi provenienti dalla Svizzera, tale preclusione, limitandosi al reddito pensionistico di fonte svizzera, consentirebbe secondo le disposizioni ordinarie di poter applicare l’imposta sostitutiva di cui all’art. 76 della Legge 413/1991, pari al 5% delle prestazioni pensionistiche erogate da enti pubblici o privati svizzeri. Peralto si ricorda che, grazie al disposto del art. 1, comma 77 della Legge n. 197/2022, a decorrere dal 2023 tale imposta sostitutiva non è più necessariamente trattenuta dagli istituti finanziari italiani che intervengono nella riscossione del reddito, ma liquidabile direttamente dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi. Considerazioni conclusive I regimi agevolativi introdotti negli ultimi anni hanno rappresentato senz’altro validi strumenti al fine di attrarre persone ad alto potenziale contributivo in Italia. Tra questi la categoria dei pensionati sembra essere una a cui il legislatore ha voluto prevedere disposizioni particolarmente agevolative. È però necessario rammentare come per i pensionati esteri il trasferimento in Italia e quindi l’applicazione di uno di questi regimi sia legato a doppio filo alla effettiva operatività delle previsioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni; infatti, l’apparente opportunità di un regime fiscale basato su un’imposta sostitutiva molto inferiore alle ordinarie aliquote IRPEF potrebbe mal relazionarsi con il trattamento fiscale riservato al reddito pensionistico nel paese della fonte. Il Paese estero, dunque, astrattamente potrebbe valutare di non applicare la normativa convenzionale (a maggior ragione, va sottolineato, allorquando dall’applicazione della convenzione derivi di fatto una esenzione da imposta in entrambi i Paesi). Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/10/regimi-fiscali-agevolati-pensionati-trasferiscono-italia-benefici

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