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Archivio newsPeriodo di prova nei contratti a termine: in arrivo criteri di calcolo certi
Durata del periodo di prova non inferiore a due giorni e superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi. Disposizioni più favorevoli possono essere previste dai contratti collettivi. E’ quanto previsto dal disegno di legge lavoro all’esame della Camera dei Deputati. La disposizione modifica in modo sostanziale il secondo comma dell’art. 7 del decreto Trasparenza integrandone il contenuto con criteri di calcolo certi. Vengono così risolti le evidenti criticità di carattere operativo per datori di lavoro e professionisti impegnati a calcolare la riduzione del periodo di prova in modo proporzionale alla durata del contratto.
Il disegno di legge in materia di lavoro approvato dal Governo lo scorso 1° maggio e tuttora all’esame delle Camere, tra le diverse disposizioni in esso contenute, reca un’importante modifica alla disciplina del patto di prova nei contratti di lavoro a tempo determinato, attualmente priva di un preciso parametro per la determinazione della sua durata. Il periodo di prova dopo il decreto Trasparenza L’art. 2096 cod. civ. prevede la possibilità, per entrambi i contraenti, di formalizzare la previsione di un periodo di prova per consentire al lavoratore di valutare l’esperienza lavorativa ed al datore di lavoro di verificare le competenze e le effettive capacità del lavoratore prima della definitiva assunzione, con la possibilità per ambo le parti di recedere liberamente senza alcun vincolo durante tale periodo (art. 2096, comma 3). L’art. 7 del decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022), in vigore dal 13 agosto 2022, disciplina la durata massima del periodo di prova fissandone il limite in sei mesi, salvo i casi in cui la contrattazione collettiva preveda una durata inferiore. Il medesimo articolo, al secondo comma, in riferimento ai rapporti di lavoro a termine, non fissa un limite preciso ma dispone che il periodo di prova debba essere calcolato in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego. Il legislatore si è quindi limitato a introdurre un criterio proporzionale, con una formulazione alquanto vaga, senza fornire alcun parametro di calcolo. Ciò implica evidenti criticità di carattere operativo per datori di lavoro e professionisti impegnati a calcolare la riduzione del periodo di prova in modo proporzionale alla durata del contratto, considerato che generalmente la contrattazione collettiva esprime la durata del patto di prova in riferimento ai rapporti a tempo indeterminato, in mesi o in giorni. A riguardo, si ricorda che la definizione di una durata congrua del periodo di prova è essenziale, poiché strettamente correlata alla possibilità di recesso datoriale, il cui legittimo esercizio non richiede giustificazione; pertanto, il lavoratore, in posizione di soggezione, trova garanzie nella legittimità di un patto che non sia di durata indeterminata ovvero eccessivamente protratta nel tempo. Le modifiche previste nel disegno di legge Lavoro Il disegno di legge all’esame delle Camere mira a modificare in modo sostanziale il secondo comma dell’art. 7 cit. integrandone il contenuto con criteri di calcolo certi. In dettaglio, la disposizione prevede che la durata del periodo di prova sia fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni e superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi. La norma affida ai contratti collettivi la possibilità di prevedere disposizioni più favorevoli. Tale previsione valorizza il ruolo della contrattazione collettiva e può essere interpretata quale stimolo a definire regole specifiche di riproporzionamento, che considerino le caratteristiche di ciascun settore e che riflettano le esigenze delle parti coinvolte (ad esempio in base alla mansione che il lavoratore è destinato a ricoprire, alle abilità tecniche specifiche o ad altri fattori suscettibili di valutazione).
Tipologia di contratto a termine | Durata della prova |
Previsione generale | 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario |
Contratti a termine fino a 6 mesi | Almeno 2 giorni e massimo 15 giorni |
Contratti a termine superiore a 6 mesi ma inferiori a 12 mesi | Almeno 2 giorni e massimo 30 giorni |