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Archivio newsClausole vessatorie: i chiarimenti del Ministero
Nelle risposte alle domandi frequenti il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha chiarito che la disciplina in materia di clausole vessatorie è volta a impedire che il professionista abusi della propria forza contrattuale attraverso condizioni contrattuali inique o vessatorie per il contraente consumatore. Nell'ottica di rafforzare la tutela del consumatore, in sede di recepimento della direttiva (Ue) 2019/2161, sono state introdotte delle novità in tema di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie, con l'obiettivo di incidere sulle pratiche dei professionisti al fine di favorire l'adeguamento della contrattazione a standard di chiarezza e comprensibilità garantendo così un equilibrio del rapporto contrattuale con il consumatore.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Itali ah pubblicato sul proprio sito istituzionale le risposte alle domande frequenti (FAQ) sulle clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore. La disciplina delle clausole vessatorie è oggi collocata all’interno del Codice del Consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) agli articoli 33 e seguenti. Nell’ottica di rafforzare la tutela del consumatore, in sede di recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, sono state introdotte delle novità in tema di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie. Una tutela contro le clausole vessatorie si rinviene altresì all’interno del Codice Civile, che agli artt. 1341 e 1342 disciplina l’efficacia delle condizioni generali di contratto e dispone una tutela del contraente che sottoscrive moduli o formulari. Tali norme, tuttavia, differiscono dalle prime per il più ampio ambito di applicazione cui sono sottoposte e per i loro effetti, meno protettivi per il contraente o aderente.Cosa si intende per “clausole vessatorie”?L’espressione “clausole vessatorie” viene utilizzata con riferimento alle clausole contrattuali che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto. La vessatorietà della clausola in linea di principio presuppone che vi sia stata una predisposizione unilaterale del contratto da parte del professionista tale da impedire una contrattazione specifica sulle condizioni contrattuali. Per i contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme specifici rapporti contrattuali, sarà onere del professionista provare che le clausole del contratto sono state oggetto di specifica trattativa con il consumatore, ancorché unilateralmente predisposte (cfr. art. 34, commi 4 e 5). Il Legislatore precisa che la valutazione della vessatorietà della clausola non riguarda la determinazione dell'oggetto del contratto, né l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché siano individuati in modo chiaro e comprensibile. Viene, inoltre, precisato che non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni normative (art. 34, commi 2 e 3). Ai sensi dell’art. 35 le clausole proposte al consumatore per iscritto devono soddisfare il requisito della trasparenza, il quale impone che la loro redazione avvenga in modo chiaro e comprensibile. Tuttavia, in caso di dubbio interpretativo sulla clausola, il codice impone l’interpretazione più favorevole per il consumatore.Lo scopo della disciplina è quello di intervenire sulle ipotesi di squilibrio contrattuale, consentendo al consumatore, da un lato, la riconoscibilità delle clausole vessatorie di cui rifiutare la sottoscrizione, dall’altro, di rivolgersi al giudice al fine di ottenere una dichiarazione di nullità.La normativa si propone, inoltre, di incidere sulle pratiche dei professionisti al fine di favorire l’adeguamento della contrattazione a standard di chiarezza e comprensibilità, così garantendo un equilibrio del rapporto contrattuale. La disciplina in materia di clausole vessatorie, pertanto, è volta a impedire che il professionista abusi della propria forza contrattuale attraverso la predisposizione di condizioni contrattuali inique o vessatorie per il contraente consumatore. Su tali presupposti la disciplina sulle clausole vessatorie mira a fornire al consumatore gli strumenti per riequilibrare l’asimmetria del rapporto contrattuale con il professionista. Le strade percorribili in caso di vessatorietà della clausola sono tre: - una dichiarazione giudiziale di nullità; - una pronuncia giudiziale di inibitoria; - attivare una tutela amministrativa. Il codice del consumo dispone una tutela amministrativa contro le clausole vessatorie autorizzando l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ad intervenire, anche d’ufficio, perché dichiari la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori conclusi mediante adesione a condizioni di contratto o con la sottoscrizione di moduli o formulari. In caso di inottemperanza al provvedimento emesso dall’Autorità, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (con previsione di somme maggiori se vengono fornite informazioni o documentazioni non veritiere). Il nuovo comma 2-bis dell’art. 37-bis introduce il potere dell’AGCM di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria anche nel caso in cui accerti l’utilizzo di clausole vessatorie. Rispetto al quadro normativo precedente, quindi, si rafforza il potere sanzionatorio dell’Autorità, non più legato all’inottemperanza del provvedimento precedentemente adottato. I criteri per la determinazione della sanzione, inoltre, vengono armonizzati a livello europeo, come prescritto dalla direttiva (UE) 2019/2161. Copyright © - Riproduzione riservata
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/16/clausole-vessatorie-chiarimenti-ministero