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Archivio newsPratiche commerciali scorrette: pubblicate le FAQ del Ministero
Cosa sono le pratiche commerciali, individuazione delle azioni ingannevoli, molestie, coercizione o indebito condizionamento, autorità competente e sanzioni, sono alcuni degli argomenti passati al vaglio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy nelle risposte alle domande frequenti (FAQ) sulle Pratiche commerciali scorrette pubblicate sul proprio sito istituzionale.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato le risposte alle domande frequenti (FAQ) sulle Pratiche commerciali scorrette. In particolare ha evidenziato che le norme di riferimento in Italia sono da ritrovarsi negli articoli da 18 a 27-quater del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005), collocati nel Titolo III della Parte II. La disciplina sulle pratiche commerciali scorrette non pregiudica le norme: - in materia contrattuale; - in materia di salute e sicurezza dei prodotti; - in materia di competenza giurisdizionale; - norme specifiche in materia di professioni. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni europee e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono e si applicano a tali aspetti specifici. Il Ministero chiarisce che per pratica commerciale si intende qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita fornitura di un prodotto ai consumatori (art. 18, comma 1, lett. d), cod. cons.). Per consumatore deve intendersi qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale (art. 18, comma 1, lett. a), cod. cons.). Per professionista deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista ((art. 18, comma 1, lett. b), cod. cons.). Mentre deve essere inteso come prodotto qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i servizi digitali e il contenuto digitale, nonché i diritti e gli obblighi (art. 18, comma 1, lett. c), cod. cons.). Di seguito vengono indicate alcune FAQ. Diligenza professionale La diligenza professionale è il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori si aspettano da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista (art. 18, comma 1, lett. h), cod. cons.). Pratica commerciale Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori (art. 20 comma 1, cod. cons.). Una pratica commerciale è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori quando è idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso (art. 18, comma 1, lett. e), cod. cons.). La normativa in tema di pratiche commerciali scorrette si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto, nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Azioni ingannevoli È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero, o seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più elementi indicati all’art. 21 e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Il Ministero ricorda gli aspetti relativi a: - natura e caratteristiche principali del prodotto; - prezzo o modalità con cui questo è calcolato; - esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo: - necessità di manutenzione; - diritti del consumatore. È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti, tra l’altro: - una attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione, ad esempio, con prodotti o marchi di un concorrente; - una attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro dell'Unione europea, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse (c.d. dual quality). È considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti potenzialmente pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.Inoltre, rientra tra le pratiche commerciali scorrette il caso di una banca (o di un istituto di credito o di un intermediario finanziario) che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca (o istituto o intermediario) o all'apertura di un conto corrente. È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Sono considerate rilevanti, tra le altre, le informazioni sui parametri che determinano la classificazione dei prodotti, se i consumatori possono cercare prodotti offerti da professionisti diversi o da altri consumatori sulla base di una ricerca sotto forma di parola chiave (art. 22). A titolo esemplificativo, il Ministero indica alcune delle pratiche considerate sempre ingannevoli (art. 23): - esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione; - affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione che la vendita del prodotto è lecita; - presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista; - fornire risultati di ricerca in risposta a una ricerca online del consumatore senza che sia chiaramente indicato ogni eventuale annuncio pubblicitario a pagamento o pagamento specifico per ottenere una classificazione migliore dei prodotti all'interno di tali risultati; - affermare, contrariamente al vero, che il professionista è in procinto di cessare l'attività o traslocare; - affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni; - rivendere ai consumatori biglietti per eventi, se il professionista ha acquistato tali biglietti utilizzando strumenti automatizzati per eludere qualsiasi limite imposto riguardo al numero di biglietti che una persona può acquistare o qualsiasi altra norma applicabile all'acquisto di biglietti; - indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano da tali consumatori; È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso (art. 24). Molestie, coercizione o indebito condizionamento Il Ministero chiarisce che, nel determinare se una pratica commerciale comporta, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi (art. 25): - i tempi, il luogo, la natura o la persistenza; - il ricorso alla minaccia fisica o verbale; - lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzare nella decisione relativa al prodotto; - qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista; - qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata. Sono considerate sempre aggressive, e quindi vietate, tra le altre, le seguenti pratiche commerciali (art. 26): - creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto; - effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale; - effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale. Autorità competente L’autorità competente ad intervenire per le condotte che costituiscono pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra professionisti e consumatori è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (art. 27). L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti, applicando le sanzioni previste (art. 27, comma 2). In particolare, l'Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti (art. 27, comma 8). L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza (art. 27, comma 3). I consumatori lesi da pratiche commerciali sleali possono altresì rivolgersi al giudice ordinario al fine di ottenere, ad esempio, il risarcimento del danno subito e la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, tenuto conto della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito e di altre circostanze pertinenti (art. 27, comma 15-bis). Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l'Autorità può ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L'Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione (art. 27, comma 7). Sanzioni L'Autorità dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: - con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, da 5.000 euro a 10.000.000 euro, tenuto conto, tra l’altro, della gravità e della durata della violazione; - da 10.000 a 10.000.000 euro in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti nei casi di reiterata inottemperanza, l’Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni; - per le infrazioni che interessano più di uno Stato membro dell’UE, l’importo massimo delle sanzioni è del 4 per cento del fatturato annuo del professionista. Le decisioni dell’AGCM sono soggette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Copyright © - Riproduzione riservata