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Archivio newsMantenimento dei diritti dei lavoratori: il cambiamento del titolare di uno studio notarile può costituire trasferimento di impresa
La normativa relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva è applicabile a una situazione in cui un notaio, pubblico ufficiale e datore di lavoro privato dei lavoratori attivi nel suo studio notarile, succeda al precedente titolare di un siffatto studio, rilevi l’archivio (Protocolo), nonché una parte essenziale del personale che era impiegato dal precedente titolare e continui a svolgere la medesima attività negli stessi locali con gli stessi mezzi materiali, a condizione che sia conservata l’identità di detto studio, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti. E’ quanto ha deciso la Corte di giustizia Ue nella sentenza del 16 novembre 2023 alle cause riunite da C‑583/21 a C‑586/21.
La Corte di Giustizia UE è stata chiamata a fornire chiarimenti in merito ad una controversia in cui quattro dipendenti di uno studio notarile situato a Madrid (Spagna) hanno chiesto a un giudice madrileno di dichiarare l’illegittimità dei loro licenziamenti da parte del nuovo titolare di tale studio. Secondo il giudice madrileno, i lavoratori sono stati ininterrottamente impiegati dai notai succedutisi nello studio. Il nuovo notaio ha giustificato il loro licenziamento affermando che essi non avevano superato il periodo di prova. I lavoratori hanno altresì chiesto al giudice che la loro anzianità di servizio sia calcolata, in ogni caso, a partire dal giorno in cui hanno iniziato a lavorare nello studio. Il notaio titolare ritiene, per contro, che la loro anzianità di servizio abbia iniziato a decorrere soltanto a partire dalla data della conclusione dei contratti di lavoro con lui. Il giudice madrileno chiede alla Corte di giustizia se, alla luce delle specificità della professione dei notai spagnoli, la direttiva concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese sia applicabile a tale situazione. Sentenza della Corte Nella sentenza del 16 novembre 2023 alle cause riunite da C‑583/21 a C‑586/21, la Corte osserva, che i notai spagnoli, pur essendo pubblici ufficiali, esercitano un’attività economica ai sensi della direttiva. Invero, essi offrono i loro servizi a clienti dietro pagamento di una remunerazione, in condizioni di concorrenza. Essi non possono quindi essere considerati enti amministrativi pubblici. Per quanto riguarda l’esistenza di un trasferimento, la Corte rileva che il cambiamento del titolare di uno studio notarile deve essere equiparato a un cambiamento di imprenditore, circostanza in cui la direttiva protegge i lavoratori mediante il mantenimento dei loro diritti, e ciò indipendentemente, in particolare, dal fatto che i notai spagnoli divengano titolari di uno studio notarile a causa della loro nomina da parte dello Stato. Per di più, il cambiamento del titolare non comporta necessariamente il cambiamento dell’identità di uno studio notarile. La conservazione di tale identità costituisce appunto il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della direttiva. La Corte sottolinea che l’attività di uno studio notarile si fonda principalmente sulla sua manodopera, sicché esso può conservare la propria identità al termine del suo trasferimento qualora una parte essenziale del personale sia rilevata dal suo nuovo titolare, consentendo a quest’ultimo la prosecuzione delle attività dello studio notarile. Secondo la Corte, ciò sembra verificarsi nel caso di specie, in quanto il nuovo notaio esercita la stessa attività del suo predecessore e ha rilevato una parte essenziale del personale impiegato da detto predecessore. Egli ha altresì rilevato i mezzi materiali e i locali dello studio, divenendo depositario dei documenti ivi archiviati. Spetta al giudice madrileno stabilire se ciò si verifichi effettivamente. Copyright © - Riproduzione riservata
Corte di Giustizia UE, sentenza 16/11/2023, cause riunite da C‑583/21 a C‑586/21