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Archivio newsAcconto imposta sostitutiva TFR: calcolo e versamento entro il 18 dicembre
Scade il 18 dicembre il termine entro il quale i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto (TFR). In particolare, l'imposta sostitutiva si applica mediante versamento in acconto per l’anno in corso e a saldo entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo. Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24, utilizzando l’apposito codice tributo 1712.
Il 18 dicembre 2023 scade il termine entro il quale i datori di lavoro devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto (TFR). L’importo dell’imposta sostitutiva è stabilito nella misura del 17% e deve essere effettuato a mezzo F24 esponendo il codice tributo “1712”. Rivalutazione del TFR La somma delle quote di trattamento di fine rapporto accantonato al Fondo deve per legge essere rivalutata tramite l'applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. È esclusa dalla rivalutazione la quota di TFR maturata nell’anno. Determinazione dell’imposta sostitutiva Sulle somme determinate a titolo di rivalutazione è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 17%. che deve essere versata in 2 rate: - l’acconto entro il 18 dicembre 2023; - il saldo entro il 16 febbraio 2024. L’imposta sostitutiva non è dovuta da parte dei lavoratori che aderiscono a una forma pensionistica complementare cui viene destinato il TFR maturato dal lavoratore. Metodi di calcolo dell’acconto L’acconto può essere determinato utilizzando due metodi alternativi: - storico: 90% dell’imposta sostitutiva relativa all’anno precedente, e quindi sulla rivalutazione maturata nell’anno solare precedente, considerando anche le rivalutazioni relative al TFR eventualmente erogate nel corso dell’anno; - previsionale: 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l’acconto. In questo caso, l’imponibile da utilizzare è dato dal TFR maturato fino a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente, riferibile a tutti i lavoratori in forza al 30 novembre dell’anno in corso, sul quale viene applicato l’indice ISTAT di rivalutazione del mese di dicembre dell’anno precedente. Esempi di calcoloProspettiva 2023: esempio di calcoloRideterminazione Fondo TFR
TFR al 31/12 anno precedente |
+ Rivalutazione TFR Anno precedente |
- Imposta Sostitutiva |
+ Quota Corrente TFR |
- Contributo 0,50% |
= Fondo TFR anno in corso |
TFR accantonato al 31/12 /2022 | 15.790 |
+ Rivalutazione TFR Anno precedente | (15.790 * 5,62/100) = 887,40 |
- Imposta Sostitutiva | (887,40*17/100) = 150,86 |
+ Quota Corrente TFR | (30.000,00/13.5) = 2.222 |
- Contributo 0,50% | (30.000,00*0.5/100) = 150 |
= Fondo TFR 31/12/2023 | 18.599 |