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Archivio newsDipendenti pubblici e gestione separata: gestione adempimenti non prescritti
Nella circolare n. 92 del 2023, l’INPS fornisce indicazioni circa l’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2023 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2018 e delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle medesime pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata.
Arriva dall’INPS la circolare n. 92 del 17 novembre 2023, in cui viene recepita la proroga fino al 31 dicembre 2023 del regime di inapplicabilità delle sanzioni civili a favore dei seguenti soggetti: - Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell’ambito degli istituti e scuole di ogni ordine e grado le Accademie e i Conservatori statali; - aziende e Amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo; - Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni; - istituzioni universitarie; - Istituti autonomi case popolari; - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; - enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali ; - Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN); - Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; - aziende sanitarie locali, le aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del Servizio sanitario nazionale attribuiti alle medesime; - istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB), le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) istituite dalle Regioni a seguito del processo avviato che ha condotto alla trasformazione delle ex IPAB in ASP o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro; - Banca d’Italia, la CONSOB e, in linea generale, le Autorità indipendenti, che sono qualificate Amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato; - Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria. Effetti sull’attività delle pubbliche Amministrazioni Nel caso in cui sia stato valorizzato il conto assicurativo degli iscritti attraverso l’invio dei flussi di denuncia comprensivi dei dati utili ai fini previdenziali, anche in assenza del relativo versamento contributivo, sarà possibile erogare le relative prestazioni. Nelle ipotesi, invece, in cui le denunce non siano state - in tutto o in parte - trasmesse e non sia stata versata la contribuzione previdenziale, al fine di poter procedere all’erogazione della prestazione, occorrerà acquisire dal datore di lavoro “documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato utile ai fini previdenziali. Gestione separata A decorrere dal 1° gennaio 2024, in assenza di denunce individuali dei compensi erogati o di altri validi atti interruttivi intervenuti entro il 31 dicembre 2023, non si potrà procedere con la regolarizzazione di contribuzione afferente a periodi prescritti. Le pubbliche Amministrazioni, a seguito di controllo diretto o su richiesta o denuncia del singolo prestatore, sono tenute a normalizzare la posizione contributiva per consentire l’aggiornamento dell’estratto conto dei periodi per i quali è dovuta la contribuzione. A tale fine, le pubbliche Amministrazioni sono tenute a effettuare entro il 31 dicembre 2023 i seguenti adempimenti: A) trasmissione tramite i flussi Uniemens delle denunce relative ai compensi effettivamente erogati con riferimento a ciascun periodo (mese/anno) e soggetti all’obbligo di versamento presso la Gestione separata; B) versamento dei relativi contributi. Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, circolare 17/11/2023, n. 92