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Archivio newsCCNL recapito telegrammi ed espressi: le novità dell'accordo di rinnovo
Nell'ambito del recapito di telegrammi ed espressi per le imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali, FISE-ARE con SLC-CGIL, SLP-CISL e UILPOSTE UIL hanno siglato in data 14 novembre 2023 l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Il CCNL introduce due nuove figure professionali, stabilisce nuovi minimi tabellari con indicazione degli importi suddivisi per livelli e riconosce un'una tantum forfettaria. L'intesa punta a costruire entro il 31 dicembre 2023 un sistema di welfare e di assistenza sanitaria integrativa equivalente a quello previsto dagli altri CCNL del settore. Stabiliti i limiti di flessibilità oraria, l'indennità di reperibilità e i casi di ricorso ai contratti a termine. Il CCNL scadrà 31 dicembre 2026.
Il 14 novembre 2023, FISE-ARE con SLC-CGIL, SLP-CISL e UILPOSTE UIL hanno siglato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. (CCNL).
Ambito di applicazioneL'accordo riguarda le imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali.
Minimi tabellariIn relazione agli aumenti previsti dal CCNL, sono ridefiniti i minimi tabellari, con indicazione degli importi suddivisa per livelli. L'accordo introduce nuovi profili professionali e prevede un pagamento forfettario una tantum per i lavoratori a tempo indeterminato e per gli apprendisti.
ReperibilitàIl personale addetto al recapito postale che è richiesto di essere reperibile durante il tempo libero ha riconosciuto come lavoro effettivo il 10% di tale tempo.
FlessibilitàIl limite massimo annuale di superamento dell’orario normale di lavoro è stato elevato a 200 ore, di cui 100 ore per esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'azienda.
Assistenza integrativaLe Parti si impegnano a costruire entro il 31 dicembre 2023 un sistema di welfare e di assistenza sanitaria integrativa equivalente a quello previsto dagli altri CCNL del settore. Dal 1° dicembre 2023 sarà riconosciuto un elemento economico aggiuntivo temporaneo (E.a.r.t.). Quando il sistema sarà operativo, l’elemento diventerà un E.a.r. da riconoscere in caso di mancata adesione da parte delle aziende.
Contratti a termineÈ consentita l’apposizione del termine al contratto nel limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Definite puntualmente le ipotesi ammesse e le attività da considerarsi stagionali.
TuteleLe disposizioni del CCNL contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti si applicano anche ai lavoratori in unione civile.
DecorrenzaIl contratto scadrà il 31 dicembre 2026.
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