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Archivio newsOrario multiperiodale in azienda: quanto conviene
Rendere più flessibile l’orario di lavoro, nel rispetto degli obblighi di legge e in base alle previsioni dettate dalla contrattazione collettiva, costituisce per il datore di lavoro una opportunità importante di esercizio del proprio potere organizzativo e direttivo. La possibilità di programmare e gestire efficacemente picchi di lavoro, adottando un orario di lavoro multiperiodale, consente, inoltre, di conseguire un buon risparmio in termini di costi per retribuzione e contribuzione riducendo al contempo i cosiddetti “tempi morti” nell’impiego delle risorse disponibili.
Le aziende possono scegliere di adottare, anche contemporaneamente, le sottoindicate tipologie di orario: a) orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l’inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera; b) turnazioni: che consistono nella rotazione ciclica dei dipendenti in articolazioni orarie prestabilite; c) orario multiperiodale, ovvero il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore previsto. In alcuni casi, questa flessibilità consente al datore di lavoro di conseguire un risparmio in termini di costo del lavoro complessivo. Chi La possibilità di utilizzare l’orario multiperiodale è prevista dal decreto sull’orario di lavoro (D.Lgs. n. 66/2003), ma è disciplinata nei suoi tratti essenziali, non nello specifico. La disciplina di dettaglio si trova invece nei contratti collettivi, che possono: - stabilire una durata dell’orario settimanale minore rispetto all’orario ordinario (pari, in base al decreto sull’orario di lavoro, a 40 ore settimanali); - riferire l’orario normale alla durata media dell’attività lavorativa in un periodo non superiore all’anno. Cosa L’azienda può osservare un orario settimanale superiore o inferiore all’orario lavorativo ordinario, secondo la variazione delle esigenze produttive, purché la media delle ore di lavoro dell’anno (o la media riferita a un periodo inferiore) corrisponda: - all’orario normale di 40 ore settimanali; - all’orario ordinario, inferiore, stabilito dal contratto collettivo applicato. Nelle settimane in cui l’orario è superiore a quello normale, la maggior parte dei contratti prevede che le ore lavorative extra possano non essere retribuite con la stessa maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, a patto che siano recuperate con periodi di riduzione dell’orario di lavoro. Come I contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali, stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative) possono disciplinare i seguenti aspetti del regime di flessibilità dell’orario: - limite massimo dell’orario; - retribuzione per le ore aggiuntive e in caso di orario ridotto; - procedure necessarie per applicare la flessibilità; - contrattazione aziendale sull’organizzazione dell’orario. Se il contratto collettivo applicato, di primo o secondo livello, non disciplina l’orario di lavoro multiperiodale, il regime di flessibilità non può essere introdotto attraverso il contratto individuale di lavoro: l’autonomia contrattuale individuale può difatti intervenire, in quest’ambito, solo sull’orario di lavoro straordinario. Nel caso in cui residuino ore aggiuntive non recuperate, queste sono considerate lavoro straordinario e devono essere compensate secondo le modalità previste dall’accordo applicato. Quando Occorre tener presente che la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo rapportato a 4 mesi, 6 mesi ovvero 12 mesi ma in ogni caso non superiore all'anno. Calcola il risparmio Lavoratore assunto al livello 3S del CCNL Studi professionali, con paga base di 1.535 euro e paga oraria di 9,02 euro. Nel mese di ottobre 2023 il lavoratore ha effettuato 18 ore di straordinario diurno.Caso a): retribuzione delle ore di straordinarioIl CCNL prevede una maggiorazione del 15% per il diurno. Retribuzione ore di straordinario diurno: (9,02 x 15%) + 9,02= 10,37 euro Nel LUL andranno riportate le ore di straordinario valorizzate con la retribuzione maggiorata in corrispondenza: - lavoro straordinario diurno 10,37 x 18 ore = 186,73 euroCaso b): retribuzione con orario multiperiodaleIn caso di opzione per l’orario multiperiodale, le ore di straordinario non vengono calcolate su base mensile ma con riferimento ad un arco temporale più lungo durante il quale il lavoratore può “recuperare” le ore di lavoro prestate in più fruendo di una riduzione di orario effettivo a parità di retribuzione erogata e senza il riconoscimento di alcuna maggiorazione.
Orario ordinario | Orario multiperiodale | |
Retribuzione oraria | 9,02 euro x 170 ore = 1.535 euro | 9,02 euro x 170 ore = 1.535 euro |
Ore di lavoro aggiuntive | 10,37 euro x 18 = 186,73 euro | 0 |
Contribuzione | 482 | 429 |
Totale | 2.203 euro | 1.965 euro |
Risparmio % | 11% |
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/20/orario-multiperiodale-azienda-conviene