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Archivio newsCCNL distribuzione, recapito, servizi postali e vendita al dettaglio: le novità del rinnovo
Per le imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali e per le imprese che svolgono attività di vendita al dettaglio in aree pubbliche, private o in forma itinerante, CNA, Confartigianato Imprese, Casartigiani, Claai, SLC-CGIL, SLP-CISL e UILPOSTE UIL hanno siglato in data 14 novembre 2023 il contratto collettivo nazionale di lavoro. Il CCNL stabilisce nuovi minimi tabellari, con indicazione degli importi della retribuzione base suddivisa per livelli e un'una tantum. L'intesa recepisce la disciplina in tema di bilateralità e sancisce l'adesione al fondo di previdenza integrativa del settore. Stabiliti i limiti di flessibilità oraria, l'indennità di reperibilità e i casi di ricorso ai contratti a termine. Il CCNL è valido fino al 31 dicembre 2026.
Il 14 novembre 2023, CNA, Confartigianato Imprese, Casartigiani, Claai, SLC-CGIL, SLP-CISL e UILPOSTE UIL hanno rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).
Ambito di applicazioneL'accordo riguarda le imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali e le imprese che svolgono attività di vendita al dettaglio in aree pubbliche, private o in forma itinerante.
Minimi tabellariIn relazione agli aumenti previsti dal CCNL, sono ridefiniti i minimi tabellari, con indicazione degli importi della retribuzione base suddivisa per livelli. L'accordo introduce nuovi profili professionali e prevede un pagamento forfettario una tantum per i lavoratori a tempo indeterminato.
Prestazioni di bilateralitàa decorrere dal 1° dicembre 2023, l'accordo di rinnovo 14 novembre 2023 recepisce l'Accordo interconfederale del 17 dicembre 2021 in materia di bilateralità. Le imprese che non aderiscono alla bilateralità devono erogare un importo forfettario ai lavoratori. L'importo mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute al lavoratore in adempimento dell'obbligo di erogare le prestazioni di bilateralità. Il sistema di bilateralità, previsto dagli accordi dell’artigianato, fornisce prestazioni di welfare contrattuale essenziali per completare il trattamento economico e normativo del lavoratore.
ReperibilitàIl personale addetto al recapito postale che è richiesto di essere reperibile durante il tempo libero ha riconosciuto come lavoro effettivo il 10% di tale tempo.
FlessibilitàIl limite massimo annuale di superamento dell’orario normale di lavoro è stato elevato a 200 ore.
Previdenza integrativaDal 1° dicembre 2023, tutti i dipendenti a tempo indeterminato e i lavoratori con contratto a termine di almeno 12 mesi sono iscritti al Fondo sanitario nazionale integrativo intercategoriale per l’artigianato (San.Arti.). Le imprese non aderenti al Fondo devono versare un importo forfettario ai lavoratori.
Contratti a termineÈ consentita l’apposizione del termine al contratto nel limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Le attività stagionali sono considerate quelle connesse ad eventi ricreativi o festività dal 1° ottobre al 15 gennaio di ogni anno.
TuteleLe disposizioni del CCNL contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti si applicano anche ai lavoratori in unione civile.
DecorrenzaIl contratto è valido fino al 31 dicembre 2026.
Approfondisci su CCNL distribuzione, recapito, servizi postali e attività di vendita al dettaglio: Minimi tabellari, una tantum, profili professionali, prestazioni di bilateralità, reperibilità, flessibilità, previdenza integrativa, contratti a termine, decorrenza del contratto Copyright © - Riproduzione riservataFonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/18/servizi-postali-vendita-dettaglio