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Fondo solidarietà trasporto aereo: modalità di pagamento delle prestazioni

Nel messaggio n. 4139 del 2023, l’INPS chiarisce le modalità di svolgimento del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. In particolare, vengono specificati I criteri di calcolo del c.d. periodo mobile e si prevede la trasmissione corretta dei dati retributivi di riferimento entro il mese di dicembre 2023.

L’INPS, con il messaggio n. 4139 del 21 novembre 2023, fornisce chiarimenti in ordine ad alcuni profili operativi del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. In presenza di mensilità interamente non lavorate, i datori di lavoro, in sede di denuncia individuale, sono tenuti a esporre nell’apposito campo del flusso Uniemens il valore zero. Individuazione del periodo di riferimento A partire dal 17 ottobre 2023, il periodo di riferimento dei dodici mesi, utilizzato per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento, è considerato “mobile”. Pertanto, qualora nei dodici mesi antecedenti la data dell’istanza risultino mensilità interamente non lavorate e dunque non retribuite, si deve retrocedere nel tempo fino a concorrenza di dodici mensilità caratterizzate dalla presenza di retribuzione. Trasmissione dati retributivi AI fini della corretta gestione della trasmissione dei dati retributivi dei singoli lavoratori, nelle ipotesi in cui per tutte le mensilità decorrenti da aprile 2022 - mese da cui è sorto l’obbligo di esposizione delle retribuzioni utili ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento - l’elemento “ImportoAnnoMeseRif”, presente all’interno della denuncia Uniemens individuale, sia valorizzato sempre con valore pari a zero. In tali ipotesi, applicando il criterio del c.d. periodo mobile, il periodo di riferimento ricadrebbe nell’arco temporale compreso tra gennaio 2020 e la cessazione dell’emergenza epidemiologica fissata al 31 marzo 2022, periodo neutralizzato, le retribuzioni di cui tenere conto sono quelle riferite ai dodici mesi precedenti a gennaio 2020. In que, i datori di lavoro interessati sono tenuti, entro il mese di competenza dicembre 2023, a variare, nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” della denuncia individuale, la retribuzione riferita al mese di aprile 2022, L’Istituto chiarisce altresì cheI il proporzionamento della retribuzione riguarda esclusivamente le ipotesi in cui per il medesimo mese siano presenti più denunce individuali riferite allo stesso lavoratore da parte dello stesso soggetto datoriale. Diversamente, in presenza di un’unica denuncia individuale riferita a una porzione del mese, la retribuzione andrà sempre calcolata in rapporto all’intero mese. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, messaggio 21/11/2023, n. 4139

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/22/fondo-solidarieta-trasporto-aereo-modalita-pagamento-prestazioni

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