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Archivio newsSomministrazione a tempo determinato: verso nuovi limiti quantitativi
Il disegno di legge in materia di lavoro interviene sulla disciplina del contratto di somministrazione per quanto concerne i limiti quantitativi per l’impiego di somministrati a tempo determinato da parte dell’utilizzatore. In particolare, prevede che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione deli predetti contratti. Ulteriori novità riguardano i soggetti esclusi dal limite quantitativo.
Il disegno di legge in materia di lavoro, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1° maggio e approdato alla Camera dei Deputati in data 6 novembre, interviene, tra le altre, sul contratto di somministrazione di lavoro di cui all’art. 31, del D.Lgs. n. 81/2015. In particolar modo, l’art. 5 del DDL “Modifiche in materia di somministrazione di lavoro” così recita: “All’art. 31, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole “di cui all’art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223” sono inserite le seguenti: “di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato”. Invero, in materia di somministrazione di lavoro vi sono già stati alcuni interventi legislativi che hanno modificato l’art. 31 D.Lgs. n 81/2015; ed infatti, il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023 convertito in L. n. 85/2023), ha modificato la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Ma procediamo con ordine. Le modifiche introdotte dal decreto Lavoro Il comma 1, dell’art. 31, D.Lgs n. 81/2015, nella sua formulazione originaria, prevedeva che il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, non poteva eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza, alla data del 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, presso l’utilizzatore; proprio relativamente a tale capoverso, la L. n. 85/2023 interviene introducendo una deroga alla disciplina dei limiti quantitativi di cui all’art. 31. Difatti, dal computo fissato nel massimale pari al 20%, rimangono esclusi: a. i lavoratori di cui all’art. 8, co. 2, L. n. 223/1991 ossia i lavoratori in mobilità; b. i lavoratori somministrati assunti, dall’agenzia per il lavoro, con contratto di lavoro in apprendistato; c. i soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali; d. i soggetti svantaggiati o molto svantaggiati, come individuati dal decreto del Ministro del lavoro del 17 ottobre 2017. I chiarimenti del Ministero del Lavoro Peraltro, successivamente alla riforma è intervenuto anche il Ministero del Lavoro che, con circolare n. 9, del 9 ottobre 2023, ha fornito alcuni chiarimenti soffermandosi, in particolar modo, sulla nozione di cui al punto c., ovvero la categoria di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati. Fornendo un elenco analitico, la circolare definisce quali lavoratori svantaggiati, coloro che: 1. siano privi di un impiego retribuito da almeno 6 mesi; 2. abbiano un’età compresa tra i 15 e i 24 anni; 3. non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; 4. abbiano superato i 50 anni; 5. siano adulti che vivono soli con una o più persone a carico; 6. siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; 7. appartengano a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile. Diversamente, si intendono molto svantaggiati tutti coloro che da almeno 24 mesi, non abbiano un impiego regolarmente retribuito e coloro che, ne siano privi da almeno 12 mesi, ed appartengano ad una delle categorie indicate ai numeri da 2) a 7). Cosa prevede il disegno di legge sul Lavoro Come sopra anticipato, il disegno di legge in materia di lavoro - presentato alla Camera dei deputati lo scorso 6 novembre 2023 - ha previsto modifiche alla disciplina del contratto di somministrazione per quanto concerne i limiti quantitativi per l’impiego di somministrati a tempo determinato da parte dell’utilizzatore. In particolar modo, le modifiche attengono all’art. 31, comma 2, terzo periodo, D.Lgs. n. 81/2015. Il comma secondo, della menzionata norma, prevede che “salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall’art. 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione deli predetti contratti [...]”; il dettato normativo, prosegue poi stabilendo che rimangono esclusi dal limite quantitativo fissato: i lavoratori di cui all’art. 8, co. 2, L. n. 223/1991, ossia i lavoratori in mobilità; i lavoratori somministrati assunti, dall’agenzia per il lavoro, con contratto di lavoro in apprendistato; i soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali; i soggetti svantaggiati o molto svantaggiati, ai sensi dei nn. 4 - 99 dell’art. 2 Regolamento UE n. 651/2014. La modifica proposta con il DDL attiene proprio tale ultimo capoverso: l’art. 5 del DDL suggerisce, infatti, di aggiungere alla categoria dei soggetti già esclusa dal computo percentuale fissato ex art. 31, co. 2, tutti coloro che risultano assunti dal somministratore e, dunque, dall’agenzia di somministrazione con contratto a tempo indeterminato. Considerazioni conclusive Le novità legislative introdotte stanno modellando il futuro del lavoro somministrato in Italia prevedendo una maggiore flessibilità senza, tuttavia, precludere alcuna forma di tutela ai lavoratori; anche il DDL lavoro muove in tal senso. Da ultimo, è fondamentale per i datori di lavoro comprendere le nuove regole e sfruttarle a vantaggio dell’impresa; difatti, la flessibilità rappresenta il futuro, ma è indubbio che deve essere gestita con attenzione al fine di garantire sia il benessere dei lavoratori che delle imprese. Copyright © - Riproduzione riservata