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Archivio newsApe sociale: chiarimenti sui requisiti dei lavoratori precoci
Nel messaggio n. 4192 del 2023, l’INPS fornisce indicazioni circa la possibilità, per I lavoratori disoccupati che hanno risolto il rapporto di lavoro in seguito d accordo consensuale di accedere alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale. La normativa in vigore in materia di APE sociale e pensione anticipata per i lavoratori precoci, prevede infatti alcune ipotesi tassative di cessazione del rapporto di lavoro per coloro che accedono ai benefici in qualità di disoccupati
L’INPS, nel messaggio n. 4192 del 24 novembre 2023, fornisce indicazioni circa la possibilità, per I lavoratori disoccupati che hanno risolto il rapporto di lavoro in seguito d accordo consensuale di accedere alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale. Accordo consensuale La normativa in vigore in materia di APE sociale e pensione anticipata per i lavoratori precoci, prevede ipotesi tassative di cessazione del rapporto di lavoro per coloro che accedono ai benefici in qualità di disoccupati. La risoluzione del rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e di cui all’articolo 1, comma 311, della legge n. 178 del 2020, rientra tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, utili ai fini del riconoscimento dell’indennità di APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci. Beneficio lavoratori precoci Sono previste le medesime causali di cessazione del rapporto di lavoro per l’accesso all’indennità di APE sociale e alla pensione precoci in qualità di disoccupato. Le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per “mancato superamento del periodo di prova” e per “cessazione dell’attività aziendale” rientrano tra le causali anche per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci. L’INPS ricorda inoltre che, con riferimento all’accertamento dello stato di disoccupazione, ai fini del riconoscimento della pensione, l’accertamento deve essere sempre verificato consultando i competenti Centri per l’impiego. Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 24/11/2023, n. 4192