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Tredicesima mensilità: calcolo e gestione da parte dei datori di lavoro

Erogata indistintamente a tutti i lavoratori subordinati, assunti con qualsiasi tipologia contrattuale, la tredicesima mensilità rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del mese di dicembre. Ma quali sono le regole per il calcolo? Qual è il ruolo della contrattazione collettiva? Nella quasi totalità dei casi l’ammontare della tredicesima è pari ad una mensilità per il personale con retribuzione mensilizzata o ad un certo numero di ore convenzionalmente stabilito per i lavoratori pagati con sistema retributivo orario. Spetta alla contrattazione collettiva definire l’ammontare della retribuzione da prendere a riferimento, il computo dei periodi di maturazione, nonché il termine per la corresponsione. Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, la tredicesima mensilità rientra nella definizione di reddito da lavoro dipendente, con applicazione delle medesime regole di tassazione ordinaria. Qual è il regime contributivo?

L’avvicinarsi del Natale spinge ad analizzare il tema relativo alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia ovvero a quell’elemento di retribuzione differita che viene riconosciuta ai lavoratori subordinati in occasione del Natale. Qual è la disciplina legale e contrattuale di tale istituto retributivo? Quali sono le regole di valorizzazione? E la maturazione in presenza di assenze dal lavoro? Disciplina legale, contrattuale ed economica La tredicesima mensilità (o gratifica natalizia) è stata introdotta nel nostro ordinamento con il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937, per gli impiegati dell’industria, e solo in seguito estesa anche agli operai dall’art. 17 dell’Accordo Interconfederale 27 ottobre 1946, reso obbligatorio dal D.P.R. n. 1070/1960. Tale mensilità, aggiuntiva alle 12 mensilità ordinarie dell’anno, va erogata, indistintamente, a tutti i lavoratori subordinati assunti con qualsiasi tipologia contrattuale; alla contrattazione collettiva nazionale viene delegata la misura, stabilendo i contratti stessi la retribuzione da prendere in considerazione, il computo delle frazioni di mese nonché la data di corresponsione che in genere è fissata prima della vigilia di Natale. Nella quasi totalità dei casi l’ammontare della tredicesima è pari ad una mensilità per il personale con retribuzione mensilizzata o ad un certo numero di ore convenzionalmente stabilito per i lavoratori pagati con sistema retributivo orario. Senza distinzione tra mensilizzati e lavoratori retribuiti a ore, la retribuzione base per il calcolo è quella del mese di dicembre e il periodo di riferimento per il calcolo è l’anno solare che si conclude con l’erogazione, con maturazione in ragione di un dodicesimo al mese. La tredicesima nella contrattazione collettiva Nella gestione della tredicesima, la contrattazione collettiva riveste un ruolo primario in quanto spetta ai diversi contratti collettivi definire l’ammontare della retribuzione da prendere a riferimento, il computo dei periodi di maturazione, nonché il termine per la corresponsione. Proviamo qui di seguito ad analizzare la disciplina prevista in tema di valorizzazione da parte di alcuni dei principali contratti collettivi.

CCNLImporto Tredicesima
Commercio e terziario - ConfcommercioImporto pari ad una mensilità della retribuzione di fatto
Legno - Lapidei artigianato- Una mensilità di retribuzione globale di fatto - Importo pari alla retribuzione mensile di fatto
Metalmeccanica - industriaImporto ragguagliato alla retribuzione globale di fatto
Pubblici esercizi - Turismo e ristorazioneGratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, scatti di anzianità, terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, elementi integrativi salariali aziendali comunque denominati)
Trasporto merci e logisticaImporto pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del Ccnl
Periodo di maturazione ed eventuali assenze dal lavoro Essendo una forma di retribuzione differita che matura durante l’anno ma che viene corrisposta una volta all’anno, la tredicesima mensilità matura in tanti ratei quante sono le dodici mensilità di retribuzione diretta, ovvero nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno. In caso di assunzione nel corso d’anno il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi maturati e in caso di cessazione del rapporto di lavoro avrà diritto alla liquidazione, con le competenze di fine rapporto, a tanti ratei quanti quelli maturati fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro. In tali situazioni, spetta al contratto collettivo stabilire in caso di assunzione o cessazione nel corso del mese la frazione di mese da raggiungere per il raggiungimento del mese intero. A titolo esemplificativo: - il CCNL della metalmeccanica industria prevede che nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13.a mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l’azienda e che la frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero; - il CCNL Commercio Confcommercio stabilisce in caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato e che ai fini del computo dell’anzianità per frazione annua (art. 204) ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianità, le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni. Un ulteriore valutazione per quanto riguarda le eventuali assenze dal lavoro intervenute in corso d’anno e la maturazione o meno della tredicesima.
Assenze che danno diritto alla maturazioneAssenze che non danno diritto alla maturazione
Ferie/permessi/festivitàMalattia del bambino/a
Maternità/paternitàPermessi non retribuiti
Congedo parentaleAspettativa non retribuita
MalattiaAssenza ingiustificata/assenza non retribuita
InfortunioSciopero
Congedo matrimoniale
Si ricorda che il D.Lgs. n. 105/2022 ha previsto espressamente, con particolare riferimento al congedo parentale, che tali periodi sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Esempio di calcoloIpotizziamo di calcolare l’ammontare della tredicesima mensilità spettante ad un lavoratore con retribuzione lorda mensile di 2.400 euro, assunto in data 17 luglio 2023. Il numero dei ratei di mensilità maturati sono 5 in quanto il mese di luglio non si considera per intero essendo stato assunto oltre i primi 15 giorni Pertanto, il calcolo sarà il seguente: Lordo mese: 12 x numero ratei Euro 2.400: 12 = 200 euro (rateo mensilità intero) Euro 200 x 5 ratei maturati = 1.000 euro
Il regime fiscale, contributivo e l’imponibilità ai fini del TFR Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, la tredicesima mensilità rientra nella definizione di reddito da lavoro dipendente, con applicazione delle medesime regole di tassazione ordinaria. Da un punto di vista contributivo, le mensilità aggiuntive rappresentano retribuzione imponibile da assoggettare a contribuzione previdenziale secondo la regola ordinaria (somme e valori a qualunque titolo maturati nel periodo di riferimento in relazione al rapporto di lavoro, al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, con le sole esclusioni espressamente previste dalla legge). Infine, per quanto riguarda la computabilità ai fini del TFR, gli importi erogati a titolo di gratifica natalizia rientrano nella retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/01/tredicesima-mensilita-calcolo-gestione-parte-datori-lavoro

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