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Fondi pensione: quali sono le agevolazioni fiscali per chi aderisce

Per incentivare l’adesione ai fondi pensione sono previste una serie di agevolazioni fiscali. In primo luogo, i contributi o premi versati ad una forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito complessivo tassabile con l’IRPEF. Con riferimento ai rendimenti realizzati dal fondo pensione il risultato netto maturato dalla forma pensionistica è soggetto ad un’imposizione annuale di tipo sostitutivo delle imposte sui redditi mediante l’applicazione di un’aliquota del 20% e non del 26%, come per gli altri redditi di natura finanziaria. Inoltre, le prestazioni pensionistiche in capitale o in rendita, sulla quota al netto dei redditi già tassati o esenti, sono soggette a una tassazione sostitutiva ridotta mediante l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con aliquota del 15%. Quali sono le altre agevolazioni?

L’approssimarsi del fine anno suggerisce spesso l’opportunità di sottoscrivere una forma pensionistica complementare sia per intraprendere un percorso di integrazione pensionistica che per diversificare il proprio rischio previdenziale. Considerando che il metodo di calcolo di riferimento ormai consolidato è il contributivo (anche nella versione rivista di quota 103 la pensione viene calcolata con tale metodo di calcolo) in un sistema a capitalizzazione quale sono i fondi pensione il fattore “tempo” ha una valenza fondamentale per cui prima si comincia e meglio è per costruire una rendita vitalizia più consistente al momento della quiescenza. Elemento di “moral suasion” previsto dal nostro ordinamento per incentivare la adesione è la “leva fiscale” con un favor nei confronti della previdenza complementare in ragione della finalità cui essa tende. Va anche sottolineato come la stessa delega fiscale confermi la forte attenzione del legislatore verso il risparmio previdenziale. Quali sono i principali benefici? Deducibilità dei contributi versati Va ricordato in primo luogo come i contributi o premi versati a una forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito complessivo tassabile con l’IRPEF entro l’ordinario limite annuale di 5.164,57 euro. Dalla riduzione dell’imponibile deriva una riduzione dell’IRPEF pari all’aliquota marginale applicabile al singolo contribuente oltre alla diminuzione delle addizionali comunale e regionale. Con specifico riferimento ai lavoratori subordinati per i contributi versati per il tramite del datore di lavoro la deduzione opera già in busta paga in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente e l’importo dei contributi dedotti dall’azienda è evidenziato nella Certificazione Unica. I contributi versati al fondo pensione direttamente dal lavoratore dipendente o da un lavoratore autonomo, invece, saranno riportati nella dichiarazione dei redditi precompilata o alternativamente andranno inseriti negli appositi campi degli oneri deducibili con riduzione della base imponibile. Tenendo conto poi che nei primi anni di attività un giovane lavoratore potrebbe avere una ridotta capacità di risparmiare per la propria pensione complementare, è stato previsto, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, che il limite generale di deducibilità di 5.164,57 euro possa essere innalzato fino a 7.746,86 euro dal sesto al venticinquesimo anno di partecipazione al fondo pensione per recuperare gli importi non dedotti nei primi cinque anni di iscrizione al fondo pensione. Va ancora ricordata la possibilità di dedurre dal reddito complessivo anche i contributi versati su una posizione individuale di un familiare fiscalmente a carico sempre entro il limite dei 5164,57 euro. La deduzione dei contributi di previdenza complementare spetta prioritariamente al familiare titolare della posizione previdenziale e, solamente se il reddito complessivo del familiare a carico non è capiente e non consente la deducibilità delle somme versate, l’eccedenza può essere portata in deduzione dal familiare cui è fiscalmente a carico. Tassazione dei rendimenti Con riferimento ai rendimenti realizzati dal fondo pensione il risultato netto maturato dalla forma pensionistica è soggetto ad un’imposizione annuale di tipo sostitutivo delle imposte sui redditi mediante l’applicazione di un’aliquota del 20% (e non del 26% come per gli altri redditi di natura finanziaria). L’ammontare dei redditi da titoli pubblici ed equiparati è soggetto a una tassazione sostanziale del 12,50. A differenza di quanto avviene nei fondi comuni di investimento, nella previdenza complementare si tassano poi i rendimenti generati dai contributi con il criterio del maturato (quindi su base annuale in capo alla forma pensionistica complementare) anziché con il criterio di cassa o del realizzato (nel momento in cui sono percepiti dal beneficiario). Va ricordato come nella delega fiscale si prevede la revisione della tassazione di rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari prevedendosi la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione con mantenimento di una aliquota di imposta agevolata in ragione delle finalità pensionistica. E’ utile ricordare come nella prevalenza dei Paesi europei i rendimenti dei fondi pensione sono invece esenti applicandosi il modello EET (Esenzione della contribuzione-Esenzione dei rendimenti-Tassazione delle prestazioni) contrariamente al modello italiano che si si configura invece come ETT. Tassazione delle prestazioni Le prestazioni pensionistiche in capitale o in rendita, sulla quota al netto dei redditi già tassati o esenti, sono soggette a una tassazione sostitutiva mediante l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con aliquota del 15%, riducibile di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino a un’aliquota minima del 9%. Questa tassazione così ridotta delle prestazioni rende fiscalmente molto conveniente destinare anche il trattamento di fine rapporto al fondo pensione perché diversamente l’indennità di fine rapporto erogata da un’azienda sarebbe soggetta alla ben più gravosa tassazione separata. Con riferimento alle anticipazioni, quelle per acquisto o ristrutturazione della prima casa, delle anticipazioni per ulteriori esigenze o dei riscatti per perdita di requisiti di partecipazione al fondo pensione, invece, si applica un’aliquota fissa al 23%. Le anticipazioni per spese sanitarie e i riscatti parziali o totali scontano una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con aliquota del 15%, aliquota ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari per i quali l’aderente non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%). Considerandone la valenza come soluzione di flessibilità in uscita va ancora ricordato come la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) è tassata con aliquota dal 15 al 9% ma, diversamente dalle altre prestazioni erogate dai fondi pensione, ha il sensibile vantaggio di beneficiare di questa tassazione sostitutiva anche sugli importi accumulati fino al 2006. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/05/fondi-pensione-agevolazioni-fiscali-aderisce

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