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ESD: analisi su passaggio da associazione sportiva non riconosciuta ad associazione sportiva riconosciuta

Pubblicato lo Studio n.23-2023/CTS del Consiglio Nazionale del Notariato, dal titolo “la trasformazione degli enti sportivi dilettantistici e il passaggio da associazione sportiva non riconosciuta ad associazione sportiva riconosciuta”. Lo studio affronta le figure che possono essere utilizzate per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche alla luce della recente riforma dello sport. Vengono inoltre esaminate le varie ipotesi di “passaggio” da una all’altra forma espressamente disciplinate e la riconducibilità o meno delle stesse all’istituto della trasformazione eterogenea o omogenea.

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n.23-2023/CTS dal titolo “la trasformazione degli enti sportivi dilettantistici e il passaggio da associazione sportiva non riconosciuta ad associazione sportiva riconosciuta”.Lo studio affronta le figure che possono essere utilizzate per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche alla luce della recente riforma dello sport. Vengono inoltre esaminate le varie ipotesi di “passaggio” da una all’altra forma espressamente disciplinate e la riconducibilità o meno delle stesse all’istituto della trasformazione eterogenea o omogenea. Inoltre, viene affrontata la questione della natura e del corredo documentale necessario per il passaggio da associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta ad associazione sportiva dilettantistica riconosciuta, in particolare con riferimento all’attestazione dell’entità del patrimonio minimo.Con l’occasione, e come corollario, il documento individua il corredo documentale necessario per attestare la consistenza del patrimonio delle associazioni sportive dilettantistiche che siano già dotate di personalità giuridica in funzione della migrazione nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche. La disciplina illustrata riordina elencando i vari schemi associativi che possono essere indifferentemente utilizzati per l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica, di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2021 ed all'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2021. Tale normativa, per altro oggetto di una serie di interventi correttivi, deve necessariamente essere considerata una normativa speciale. Il legislatore in altri termini, ha individuato le varie alternative che possono essere utilizzate per lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, offrendo alle parti la scelta circa il tipo da utilizzare. In quest'ottica, proprio la fungibilità dei tipi offerti in relazione all'attività da svolgere potrebbe consentirci di ritenere che nell'ambito dei suddetti schemi il passaggio da uno all'altro non può che essere configurata, secondo lo studio, come un'ipotesi di trasformazione omogenea, nella quale andranno rispettate esclusivamente le norme generali stabilite dal legislatore per questo tipo di trasformazione, in primis quella che impone la necessità della perizia di stima allorché si passi da un “ente” nel quale non rileva un minimo di capitale ad un altro (S.p.A., S.R.L., Ente del Terzo Settore o associazione con personalità giuridica ex art. 14 D.Lgs. n. 39/2021) nel quale, invece, il capitale minimo/patrimonio minimo è richiesto (cfr. artt. 2500- ter c.c., 22 D.Lgs. n. 117/2017 e 14 D.Lgs. n. 39/2021). Anzi la necessità della perizia di stima sarà necessaria anche in tutti i casi di migrazione di associazione riconosciuta ex DPR n. 131/2000 in associazione riconosciuta di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2021 nonchè di associazione riconosciuta iscritta al RUNTS che intenda iscriversi al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche acquisendo la personalità giuridica, e ciò al fine di verificare la sussistenza del patrimonio minimo di euro 10.000,00. La relazione di stima potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale predisposta dall'organo amministrativo (redatta con gli stessi criteri del bilancio) a condizione che l'organo di controllo o un revisore (anche esterno) ne attesti la corretta compilazione. Questo consentirebbe di sostenere come sia stato lo stesso legislatore ad individuare tassativamente i vari schemi giuridici utilizzabili in modo alternativamente libero per questo tipo di attività con la conseguenza che, nel perimetro applicativo della nuova normativa, la “migrazione” da un tipo ad un altro, sarebbe un'ipotesi di trasformazione omogenea, caratterizzata dall'identità di funzione causale perseguita; anzi in alcuni casi, quale quello del passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa, si resterebbe addirittura fuori da qualsiasi ipotesi trasformativa. E ciò permetterebbe anche di superare qualsiasi dubbio in ordine alla trasformazione di un ente del terzo settore in società sportiva dilettantistica senza dover scomodare la disciplina in materia di devoluzione del patrimonio di cui all'art. 9 del Codice del terzo settore, proprio in considerazione dell'omogeneità funzionale dell'attività perseguita anche se con uno schema giuridico diverso, ma sempre annoverato tra quelli utilizzabili. Tanto è vero che lo stesso legislatore, riprendendo quanto già previsto nella Legge n. 289/2002, impone di contemplare negli statuti degli enti sportivi dilettantistici, in caso di scioglimento o estinzione dell'ente stesso, la devoluzione del patrimonio residuo a fini sportivi. Lo studio riafferma, dunque, quel vincolo di destinazione finalistica del patrimonio, con la precisazione che, laddove si tratti di ente dotato di doppia qualifica (ente del terzo settore ed ente sportivo), la devoluzione del patrimonio dovrà essere effettuata a favore di altri enti del terzo settore con analoghe finalità sportive. Se, invece, la società sportiva risultante dalla trasformazione dovesse avvalersi della possibilità prevista dall'art. 8 D. Lgs. n. 36/2021 di parziale lucratività, il problema dei limiti alla trasformazione si potrebbe porre. Ma proprio la disciplina stessa in materia di attività sportiva dilettantistica permette di considerare fungibili i vari tipi associativi contemplati dal legislatore con la conseguenza che l'omogeneità funzionale degli stessi rende inapplicabile qualsiasi limitazione che possa derivare dalla diversità strutturale e funzionale tra gli stessi tipi, per cui cadono tutte le limitazioni alla trasformazione espressamente contemplate dalla disciplina generale prevista dal Codice Civile. Copyright © - Riproduzione riservata

Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato, Studio n.23-2023/CTS, 05/12/2023

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/09/esd-analisi-passaggio-associazione-sportiva-non-riconosciuta-associazione-sportiva-riconosciuta

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