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Archivio newsLavoratori dello spettacolo: a chi spetta e come si chiede l’indennità di discontinuità
Il D.Lgs. n. 175 del 2023 ha introdotto una misura di sostegno economico per i lavoratori dello spettacolo. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è, infatti, prevista una indennità di discontinuità al ricorrere di specifici requisiti, di natura oggettiva e soggettiva, che devono essere soddisfatti al momento della presentazione della domanda. Il decreto legislativo prevede, inoltre, il riconoscimento di una indennità “ponte” per il 2023, da chiedere, secondo le indicazioni INPS presenti nei messaggi n. 4332 e 4382 del 2023, entro il 15 dicembre. Chi può accedere alla misura? Come si presenta la domanda?
È stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 175/2023 che, entrato in vigore il 3 dicembre, introduce una misura di sostegno economico nei confronti dei lavoratori dello spettacolo. Finalità della norma è di riconoscere un sostentamento economico ad una categoria di lavoratori che alla luce della specificità del settore in cui operano (spettacolo) sono caratterizzati da una discontinuità nell’impiego. La norma prevede anche il riconoscimento di una indennità “ponte” per il 2023, per la quale l’INPS con il messaggio n. 4332/2023 ha fornito le prime istruzioni in merito alla presentazione della domanda che dovrà avvenire dal 4 dicembre al 15 dicembre 2023. Proviamo qui di seguito a riepilogare le principali caratteristiche e i requisiti richiesti per accedere alla misura. Di cosa si tratta A decorrere dal 1° gennaio 2024 viene previsto il riconoscimento di una indennità di natura economica come misura di sostegno al reddito influenzato per i lavoratori dello spettacolo, al verificarsi di determinati requisiti di natura oggettiva e soggettiva. A differenza di altri bonus o indennità, l’indennità di discontinuità per espressa previsione di legge concorre alla formazione del reddito IRPEF del soggetto percipiente. A chi spetta La misura spetta, a domanda, a: - lavoratori autonomi; - collaboratori coordinati e continuativi; - lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità; - lavoratori a tempo determinato. Per questi ultimi, si tratta di coloro che prestato attività lavorativa a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli nonché quelli che prestino a tempo determinato attività al di fuori di tali ipotesi e individuati con il decreto del Ministro del Lavoro del 25 luglio 2023 ovvero: - impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; - operatori di cabine di sale cinematografiche; - impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; - maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; - impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; - lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film. La misura spetta ai soggetti iscritti al FPLS (Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo) ed è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti che devono essere in possesso al momento della presentazione della domanda:
Requisiti | Particolarità |
Cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano | |
Residenza in Italia da almeno un anno | |
Possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda | |
Maturazione nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, di almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. | Non sono da considerare le eventuali giornate riconosciute nel medesimo anno di richiesta dell’indennità, a titolo di indennità: - discontinuità; - disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS); - NASpI. |
Percezione nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, di un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo | |
Non titolarità di: - rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda - trattamento pensionistico diretto. | Non sono preclusivi eventuali rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità |
Tipo contributo | Soggetto obbligato al versamento | Importo |
Contributo ordinario | Datore di lavoro o committente | 1% dell’imponibile contributivo |
Contributo di solidarietà | Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo | 0,50% per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al FPLS |