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Archivio newsAcconto imposta sostitutiva TFR: calcolo entro il 18 dicembre sulla rivalutazione stimata
Con la risoluzione n. 68 del 2023, l’Agenzia delle Entrate, aderendo ad una soluzione interpretativa dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, chiarisce che il sostituto d'imposta può determinare, entro il 18 dicembre, l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023. Il chiarimento consente di superare le criticità derivanti dalle precedenti e risalenti interpretazioni. Qualora il calcolo dell'acconto si riveli insufficiente rispetto all'imposta effettivamente dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR al 31 dicembre 2023, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato
L’acconto dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta sulle rivalutazioni del TFR, da versare entro il 18 dicembre 2023, potrà essere calcolato sull’importo che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023. L’importante chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 68/E del 7 dicembre 2023, in risposta ad una istanza del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, e consente di superare le criticità derivanti dalle precedenti e risalenti interpretazioni fornita dall’Agenzia delle Entrate con le circolari n. 29/E del 20 marzo 2001 e 50/E del 12 giugno 2002. Ma andiamo con ordine. La disciplina di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 47/2000, prevede al comma 3 che sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il TFR si applica l’imposta sostitutiva del 17%. Il successivo comma 4 prevede che l’imposta è applicata dal sostituto d’imposta sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno e versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo a quello di maturazione. Tuttavia, entro il 16 dicembre dell’anno di maturazione, è dovuto un acconto commisurato al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente. In alternativa, l'acconto può essere calcolato in misura pari al 90% delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto. Si tratta, dunque, di un metodo previsionale alternativo a quello storico. Secondo la risalente citata documentazione di prassi, tuttavia, l’imponibile da utilizzare per la determinazione presuntiva il calcolo alternativo dell’acconto è costituito dal TFR maturato fino al 31 dicembre dell’anno precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso. Per quelli cessati in corso d’anno (entro il 30 novembre) l’acconto è dovuto nella misura del 90% dell’imposta trattenuta sulle rivalutazioni all’atto della cessazione del rapporto. Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente (circ. n. 50/e del 2002). Un’interpretazione invero che non pare aderente a quella letterale e logica del dettato normativo di cui all’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 47/2000 (v. supra). Ove non fosse intervenuto il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 68 del 7 dicembre 2023 il calcolo previsionale della risalente circolare avrebbe fatto conseguire un credito rispetto all’effettivo importo dovuto dai sostituti d’imposta entro il 16 febbraio 2024. Soluzione interpretativa dei Consulenti del lavoro Come evidenziato dall’Ordine dei Consulenti del lavoro, infatti, la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati nel 2022 ha avuto un impatto rilevante sulla determinazione della quota di rivalutazione del TFR accantonata al 31 dicembre 2022, in quanto il coefficiente di rivalutazione è stato pari al 9,974576%. Nel 2023, invece, il coefficiente di rivalutazione applicabile a fine anno sarà presumibilmente di gran lunga inferiore (l'ultimo indice rilevato dall'ISTAT applicabile fino al 14 novembre 2023 è pari all’1,884518%) con conseguenti impatti sull'imposta dovuta a saldo il 16 febbraio 2024. Pertanto, la rivalutazione del TFR che emergerà il 31 dicembre 2023 sarà verosimilmente inferiore rispetto a quella calcolata il 31 dicembre 2022. In questo quadro di riferimento, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro ha offerto un’interpretazione alternativa, tenendo conto anche della ratio della norma che è quella di consentire ai sostituti d'imposta di evitare di anticipare somme che in sede di saldo si rivelassero verosimilmente non dovute ed a tal fine consente di assumere quale base di calcolo l'importo della rivalutazione che matura sul TFR dell'anno in corso in luogo di quella dell'anno precedente su cui è stata calcolata l'imposta. Secondo l’Ordine dei Consulenti del lavoro il calcolo dell'acconto dovuto entro il 18 dicembre 2023 poteva essere effettuato dal sostituto d'imposta stimando la rivalutazione del TFR che maturerà a fine anno e commisurando l'acconto dell'imposta sostitutiva al 90% di tale importo. Con la risoluzione n. 68 in parola, l’Agenzia delle Entrate aderisce alla suddetta soluzione interpretativa descritta e ritiene che il sostituto d'imposta possa valutare di procedere a determinare l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023. Calcoli, controlli e sanzioni Qualora il calcolo dell'acconto si riveli insufficiente rispetto all'imposta effettivamente dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR al 31 dicembre 2023, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato (cfr. art. 13 D.Lgs. n. 471/1997). Sarà possibile naturalmente procedere alla regolarizzazione spontanea avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (cfr. art. 13 D.Lgs. n. 472/1997). Ai fini della verifica della sufficienza del versamento, occorrerà in buona sostanza calcolare l’imposta in misura pari al 17% della rivalutazione del trattamento di fine rapporto al 31 dicembre 2023. Su tale importo occorrerà calcolare l’acconto del 90% dovuto e verificare se l’acconto versato sia stato o meno capiente. Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate Altro chiarimento contenuto nella risoluzione in parola è l’applicabilità al credito eventualmente emergente il 16 febbraio 2024 delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/1997. Secondo le disposizioni di tale decreto, le somme anticipate dal sostituto d’imposta possono essere oggetto di compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997 nel limite delle ritenute d’acconto relative al periodo d’imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi senza soggiacere ai limiti ordinariamente previsti in materia di compensazione dei crediti (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E del 2014). Copyright © - Riproduzione riservata