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Archivio newsRCA risultante dalla circolazione di autoveicoli: recepita la direttiva UE
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2023, il decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 che recepisce la direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.
Entra in vigore il 23 dicembre 2023 il decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2023, che recepisce la direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. Il decreto ha istituito, tra l’altro la figura del preventivatore per il confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli. In particolare i consumatori confrontano gratuitamente i prezzi, le tariffe e le condizioni contrattuali delle imprese di assicurazione che forniscono copertura nel ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, attraverso lo strumento indipendente denominato "Preventivass", consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese e del made in Italy. Il preventivatore è dotato delle seguenti caratteristiche: a) assicura che i prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca; b) indica chiaramente l’identità dei proprietari e degli operatori dello strumento di confronto; c) enuncia i criteri chiari e oggettivi su cui si basa il confronto; d) utilizza un linguaggio chiaro; e) fornisce informazioni precise e aggiornate e indica la data dell'ultimo aggiornamento; f) è aperto a qualsiasi prestatore dell'assicurazione obbligatoria, mette a disposizione le informazioni pertinenti, include un'ampia gamma di offerte che copre un segmento significativo del mercato dell'assicurazione autoveicoli e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, fornisce all'utente una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati; g) prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate; h) comprende una dichiarazione indicante che i prezzi si basano sulle informazioni fornite e fa salvi ulteriori sconti applicabili in sede di sottoscrizione del contratto. Inoltre, il decreto stabilisce che i danneggiati da veicoli assicurati con imprese con sede legale nel territorio della Repubblica che esercitano i rami di responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti soggette a procedure di cui all'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), possono far valere, nei limiti delle somme indicate dall'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, richiedendo l'indennizzo direttamente all'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro. Entro tre mesi dalla richiesta l'impresa designata: a) formula un'offerta di indennizzo motivata con la quale chiarisce di essere tenuta a provvedere all'indennizzo, in quanto la richiesta non è contestata e i danni sono stati parzialmente o interamente quantificati, o b) fornisce una risposta motivata con la quale chiarisce di non essere tenuta a provvedere all'indennizzo, o con la quale neghi la responsabilità ovvero dichiari che la responsabilità non è chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente quantificati. Copyright © - Riproduzione riservata
Decreto legislativo 22/11/2023, n. 184 (Gazzetta Ufficiale 13/12/2023 n. 290)