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Archivio newsCodice del consumo: pubblicate le FAQ
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato le FAQ in risposta alle domande frequenti sul codice del Consumo. In particolare le risposte hanno interessato i seguenti argomenti: diritto di recesso, garanzie post-vendita, diritti dei consumatori. Il Ministero ha evidenziato che le disposizioni inerenti il Codice del Consumo, si muovono in continuità con il panorama giuridico nazionale ed europeo e intende attribuire ai diritti elencati una particolare attenzione. Alla dimensione economica dei rapporti di consumo, infatti, viene affiancata una prospettiva personalistica, che valorizza i diritti della persona e le opportunità di esercitare tali diritti.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato le FAQ in risposta alle domande frequenti sul codice del Consumo. In particolare le risposte hanno interessato i seguenti argomenti: - diritto di recesso, - garanzie post-vendita, - diritti dei consumatori. Diritto di recesso Il Ministero, dopo aver evidenziato che il diritto di recesso (c.d. “diritto di ripensamento”) è un diritto irrinunciabile che consente al consumatore di sciogliersi dal vincolo contrattuale senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere alcun costo, salve alcune eccezioni previste dal Codice del consumo, fornisce chiarimenti in merito a: eccezioni, esclusioni per i contratti di modesta entità, effetti.Il diritto di recesso, in linea generale, può essere esercitato nel termine di quattordici giorni, tuttavia, per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l’abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori il periodo di recesso è di trenta giorni.Un ulteriore aspetto evidenziato nelle FAQ è la disciplina del diritto di recesso nell’ambito di contratti conclusi telefonicamente. Il Ministero chiarisce che in generale, l’accordo che scaturisce dalla proposta telefonica avanzata dal professionista nei confronti del consumatore non si perfeziona se il professionista non pone in essere ulteriori adempimenti funzionali ad una scelta di acquisto consapevole del consumatore. In particolare, quando un contratto a distanza è concluso per telefono, il professionista è tenuto a confermare l’offerta al consumatore tramite invio della conferma della proposta contrattuale per iscritto o su un supporto durevole. Tale conferma deve comprendere tutte le informazioni e deve essere inviata dal professionista prima dell’inizio della fornitura del servizio o prima della consegna del bene oggetto del contratto. Pertanto, il consumatore è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto. In tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica e, se il consumatore acconsente, la conferma può essere effettuata anche su un supporto durevole. L’accettazione telefonica del contratto, anche se registrata, deve essere sempre accompagnata dall’invio delle condizioni dell’offerta per iscritto o su supporto durevole, pena la “non vincolatività” del contratto per il consumatore.Garanzie post-vendita Il Ministero chiarisce che la materia delle garanzie post-vendita è disciplinata dal Codice del Consumo, precisamente nella Parte IV, Titolo III, Capo I e Capo I-bis, agli artt. 128 e seguenti. Inoltre evidenzia che: - la garanzia legale è sempre riconosciuta al consumatore e, pertanto, non può essere esclusa o limitata; - il venditore finale può essere considerato responsabile nei confronti del consumatore anche a causa di un difetto di conformità imputabile ad un passaggio precedente della medesima catena contrattuale distributiva; - la garanzia legale ha durata di due anni e tale durata decorre dalla consegna del bene; in ogni caso, l'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna; - attraverso questo strumento il consumatore in primo luogo ha diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene (c.d. rimedi primari) oppure, se ciò non è possibile, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto (c.d. rimedi secondari); - alla garanzia legale può essere aggiunta l’ulteriore garanzia offerta dal produttore o dal venditore (c.d. garanzia convenzionale o commerciale). Tale ulteriore garanzia ha le seguenti caratteristiche: 1) è cumulativa (in quanto si aggiunge a quella legale); 2) è facoltativa (nel senso che si lascia la facoltà al venditore o produttore di prevederla; una volta offerta, il venditore o il produttore resta vincolato ad essa); 3) è libera per quanto concerne la durata e l’oggetto; - dal 1° gennaio 2022 sono efficaci le norme specificamente dedicate ai contratti di fornitura di contenuto e servizi digitali. Diritti consumatori I diritti dei consumatori, definiti come “fondamentali”, sono elencati all’articolo 2 del Codice del Consumo e sono i diritti: - alla tutela della salute; - alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi; - ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; - all’esercizio delle pratiche commerciali secondo i principi di buona fede, di correttezza e di lealtà; - all’educazione al consumo; - alla correttezza, alla trasparenza e all’equità nei rapporti contrattuali; - alla promozione ed allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; - all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza. Il Ministero ha evidenziato che la disposizione si muove in continuità con il panorama giuridico nazionale ed europeo e intende attribuire ai diritti elencati una particolare attenzione. Alla dimensione economica dei rapporti di consumo, infatti, viene affiancata una prospettiva personalistica, che valorizza i diritti della persona e le opportunità di esercitare tali diritti. La norma può anche essere letta come linea di indirizzo per il Legislatore futuro a valutare scrupolosamente l’introduzione di norme che dovessero incidere su tali diritti essenziali e, allo stesso tempo, a garantire una sempre maggiore protezione per i consumatori. L’importanza riconosciuta a tali diritti si ricava altresì dall’art. 143 del Codice del consumo, secondo cui i diritti attribuiti al consumatore dal Codice sono irrinunciabili ed è nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni di quest’ultimo. Copyright © - Riproduzione riservata
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/15/codice-consumo-pubblicate-faq