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Archivio newsImpatriati: accesso alle vecchie regole con residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre
Il trasferimento della residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 consente l’accesso all’attuale disciplina degli impatriati. Con questa modifica introdotta all’art. 5 dello schema di decreto legislativo recante la riforma della fiscalità internazionale, nella versione che il 5 dicembre 2023 ha ricevuto parere favorevole dalle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, viene riammessa a beneficiare del vecchio regime degli impatriati una larga fetta di contribuenti che altrimenti ne sarebbe stata esclusa. Resta ferma, invece, la necessità per poter beneficiare del vigente regime degli impatriati per il soggetto che rientra in Italia di dover instaurare un nuovo rapporto di lavoro con un soggetto diverso da quello presso il quale il lavoratore era impiegato all’estero prima del trasferimento, nonché da quelli appartenenti al suo stesso gruppo.
Nuovo regime degli impatriati: la vecchia disciplina fa salvi coloro che trasferiscono la residenza anagrafica nel territorio dello Stato entro il 31 dicembre 2023. È quanto si legge nella versione del decreto legislativo recante la riforma della fiscalità internazionale, ad oggi sottoposto a parere parlamentare, il quale contiene delle modifiche all’art. 5 recante la nuova disciplina per i lavoratori impatriati, rispetto alla versione, che il 5 dicembre 2023 ha ricevuto parere favorevole, seppur con qualche osservazione, da parte delle Commissioni finanze di Camera e Senato. Nuovo regime degli impatriati: cosa cambia Non vi è dubbio che la modifica di maggiore interesse apportata al testo della norma in commento sia quella inerente alla decorrenza del nuovo regime degli impatriati e all’introduzione del “trasferimento della residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023” quale criterio per poter permettere di beneficiare ancora del “vecchio regime” ai lavoratori che acquisiranno la residenza fiscale nel territorio dello Stato solo dal 1° gennaio 2024. In questo modo, tutelando il legittimo affidamento fatto dai contribuenti sulle norme in vigore alla data in cui hanno deciso di trasferirsi in Italia, viene garantita la possibilità di fruire delle norme attualmente vigenti a coloro che si sono ivi già trasferiti nel secondo semestre del 2023. Ma andiamo più nel dettaglio, ricostruendo le ragioni sottese alla modifica legislativa in parola. Regole applicative Secondo quanto previsto dalla versione licenziata dal Consiglio dei Ministri del decreto in commento, il legislatore aveva adottato quale criterio, per distinguere tra l’applicazione del nuovo o del vecchio regime degli impatriati, quello della residenza fiscale. In altri termini, i contribuenti che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia dal 1° gennaio 2024 potranno, soddisfacendo gli altri requisiti previsti dalla norma, beneficiare del nuovo regime degli impatriati; diversamente quelli che hanno trasferito la loro residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2023 possono beneficiare del vecchio regime degli impatriati, ma solo a condizione che nel biennio precedente (2021-2022) siano stati residenti all’estero. Di conseguenza, coloro che hanno deciso di trasferire la loro residenza fiscale in Italia a decorrere dal 2024, ma hanno trascorso all’estero solo due periodi d’imposta (2022-2023) sarebbero restati tagliati fuori sia dall’applicazione del vecchio che del nuovo regime. Dal vecchio regime, in quanto, secondo quanto previsto dalla prima formulazione del decreto in commento, lo stesso non avrebbe più potuto trovare applicazione dal 1° gennaio 2024, dal nuovo, in quanto non avrebbero soddisfatto il requisito della permanenza all’estero per almeno tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento in Italia. Da qui la necessità - acclarata da molti - di intervenire sulla norma introducendo un correttivo volto a tutelare i contribuenti che facendo affidamento sugli incentivi fiscali vigenti alla data in cui avevano deciso di trasferirsi in Italia, avevano siglato contratti con aziende site nel territorio dello Stato. La novazione normativa prevede quindi che possono continuare a beneficiare del vecchio regime degli impatriati i soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023, ossia coloro che risultino iscritti all’Anagrafe della popolazione residente entro tale data. In questo modo, baipassando il criterio della residenza fiscale di cui all’art. 2, comma 2 del TUIR - che presuppone che affinché una persona fisica sia considerata fiscalmente residente nel territorio dello Stato debba risultare iscritta all’anagrafe della popolazione residente, ovvero ivi abbia il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile per la maggior parte del periodo d’imposta - viene riammessa a beneficiare del vecchio regime degli impatriati una larga fetta di contribuenti che altrimenti ne sarebbe stata esclusa.
Volendo esemplificare, se un soggetto ha vissuto in Germania per due periodi d’imposta 2022 e 2023 (ivi disponendo della residenza fiscale) e ha siglato nel mese di ottobre 2023 un contratto con una società italiana, lo stesso - laddove trasferisca la sua residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023, potrà beneficiare del vecchio regime degli impatriati. |
Nuovo regime degli impatriatiArt. 5 D.Lgs. riforma fiscalità internazionale | Vecchio regime degli impatriatiArt. 16 D.Lgs. n. 147/2915 | |
Redditi agevolati | Importo massimo 600.000 euro | Nessun limite |
Redditi agevolati | Lavoro dipendente, assimilato ed autonomo | Lavoro dipendente, assimilato ed autonomo, e impresa individuale |
Misura agevolazione - percentuale del reddito imponibile prodotto in Italia | 50% | 30% 10% per i rientri al Sud 50% sportivi professionisti |
Durata agevolazione | 5 anni – senza proroghe | 5 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni |
Residenza estero | 3 anni | 2 anni |
Periodo minimo di permanenza in Italia | 5 anni | 2 anni |
Attività lavorativa svolta prevalentemente in Italia | Rapporto di lavoro con soggetto diverso dal datore di lavoro estero non appartenente al medesimo gruppo all’estero precedentemente al rientro | Non richiesta la discontinuità con attività svolta all’estero precedentemente al rientro |
Requisiti tecnici | Elevata qualificazione e specializzazione (DLgs n. 108/2012 e DLgs n. 206/2007) | Nessun requisito minimo. Ammessi sportivi professionisti |