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Archivio newsIndennità lavoratori in part-time ciclico: condizioni e termini per la domanda
La legge di conversione del decreto Anticipi conferma, anche per il 2023, l’erogazione di un’indennità di 550 euro ai lavoratori titolari di contratto con part-time ciclico nel settore privato. Per ottenere l’una tantum occorre presentare domanda all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, entro al 15 dicembre. È però necessario rispettare alcune condizioni: essere stati titolari nel 2022 di un contratto caratterizzato da periodi non interamente lavorati per effetto della sospensione ciclica di almeno un mese in via continuativa, complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, nonché, alla data della domanda, non essere titolari di un altro rapporto di lavoro dipendente, né percettore di NASpI o di un trattamento pensionistico.
Tra le diverse misure in esso contenute, il decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023), convertito in legge dalla Camera dei Deputati, ripropone l’indennità di cui all’art. 2-bis, comma 1, del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) a favore dei lavoratori con un rapporto di lavoro a tempo parziale ciclico. Si ricorda che il decreto Aiuti ha previsto per i dipendenti di aziende private titolari, nel 2021, di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale e in possesso di specifici requisiti, la possibilità di ottenere un’indennità una tantum di 550 euro. Con la circolare n. 115 del 13 ottobre 2022 l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative per il riconoscimento di tale indennità. Il D.L. n. 145/2023 in vigore dal 19 ottobre scorso, ripropone analoga misura per l’anno 2023 nel limite di spesa di 30 milioni di euro. Più precisamente, l’art. 18 al comma 1 fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 2-bis, comma 1, del D.L. n. 50/2022 e specifica a quali potenziali beneficiari debba intendersi riferito il riconoscimento dell'indennità una tantum per l'anno 2022, circoscritta ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale intrattenuto nell'anno 2021. La stessa disposizione, al comma 2, dispone per l'anno 2023 il riconoscimento di un'indennità una tantum pari a 550 euro a favore della medesima tipologia di lavoratori, titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022. A riguardo, merita precisare che nella stima della platea dei beneficiari, in relazione alla disposizione contenuta nel decreto Aiuti si è tenuto conto che il periodo interamente lavorato preveda almeno un mese in via continuativa, escludendo in tal modo tutti coloro che hanno forme di part time ciclico settimanale o giornaliero. Cos’è il part-time ciclico Il rapporto di lavoro in regime di part-time ciclico prevede che, in costanza di rapporto presso la stessa azienda, il lavoratore svolga la prestazione lavorativa solo in alcuni periodi dell'anno, restando inattivo in altri periodi. In pratica, anziché lavorare solo per una parte della giornata o della settimana, come nelle formule “tradizionali” di part-time orizzontale o verticale, la prestazione viene resa solo in determinati periodi dell’anno, a seconda delle esigenze aziendali. Per il lavoratore ciò comporta la possibilità di lavorare a tempo pieno in alcuni periodi dell’anno e a tempo parziale in altri, oppure di lavorare full-time per alcuni mesi e poi restare in pausa per i restanti mesi dell’anno. Condizioni per ottenere l’indennità Nel solco della precedente disposizione, l’art. 18, comma 2 dispone che l’indennità una tantum in argomento è concessa ai lavoratori che rispettino i seguenti requisiti: - essere stati titolari nel 2022 di un contratto caratterizzato da periodi non interamente lavorati per effetto della sospensione ciclica di almeno un mese in via continuativa, complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane; - alla data della domanda il richiedente non sia titolare di un altro rapporto di lavoro dipendente, né percettore di NASpI o di un trattamento pensionistico. Riguardo al primo punto, l’INPS ha specificato che il requisito di cui sopra si intende soddisfatto qualora il lavoratore, nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti all’anno 2022, possa far valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane. Considerato il sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale pari a quattro settimane (parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo per i quali l’accredito è espresso in giornate). Lo stesso Istituto, nel messaggio n. 3977/2023, riguardo alla richiamata norma di interpretazione autentica, ha chiarito che la disposizione si riferisce ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, purché tali rapporti di lavoro siano caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa come sopra specificato. L'indennità è corrisposta dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e l’Istituto provvede a monitorare il rispetto del limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Se si verificano scostamenti dal limite, anche in via prospettica, non saranno autorizzate ulteriori domande. Tali attività rientrano nei compiti istituzionali dell’INPS e possono essere svolte con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Come presentare la domanda Per beneficiare dell’indennità il lavoratore è tenuto a presentare domanda all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, attraverso i canali messi a disposizione dall’Istituto sul proprio sito web, ovvero rivolgendosi ad un Patronato. La domanda può essere presentata fino al 15 dicembre 2023 accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” partendo dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Occorre autenticarsi con la propria identità digitale SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) oppure Carta nazionale dei servizi (CNS) e poi selezionare, in base alla domanda che si intende presentare, la prestazione: - “Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2022”; - “Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2023”. I lavoratori che non hanno mai presentato la domanda e che rispettino i requisiti previsti possono presentare entrambe le domande (per l’anno 2022 e per l’anno 2023); coloro che invece hanno già presentato la domanda per l’anno 2022 dovranno inoltrare solo quella riferita all’anno 2023 e in questo caso i dati della nuova domanda saranno precompilati. Dopo la presentazione della domanda sarà possibile visionare e scaricare le ricevute e i documenti generati dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda stessa e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento se necessario. Il lavoratore può chiedere il riesame delle domande respinte (messaggio INPS n. 1379/2023). Si ricorda, infine, che l’indennità in esame non concorre alla formazione del reddito e, per il periodo di fruizione della stessa, non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa. Copyright © - Riproduzione riservata