La prestazione di lavoro in un giorno festivo deve essere svolta se richiesta dal datore di lavoro. In questo caso al dipendente spetta, oltre alla retribuzione mensile, la retribuzione oraria o giornaliera maggiorata o in alternativa la maturazione di riposi compensativi. In questo caso, secondo quanto previsto dal CCNL applicato o dal contratto aziendale adottato, la regola generale impone di concedere al lavoratore un giorno di riposo subito dopo che ha prestato lavoro in un giorno festivo. Quale opzione conviene di più all’azienda?
ChiRiposo compensativoL’accantonamento dei riposi compensativi in banca ore è uno strumento di natura contrattuale che consente una maggiore flessibilità nell’organizzazione dell’orario individuale di lavoro e si pone come alternativa alla corresponsione dello straordinario. Si tratta di un istituto non disciplinato dalla legge che deve essere introdotto e disciplinato dal contratto collettivo di lavoro, oppure dal contratto individuale ed è applicabile a tutti i lavoratori subordinati, anche a tempo determinato.Lavoro festivoPossono prestare lavoro festivo tutti i lavoratori dipendenti, anche se assunti a tempo determinato o part-time. Si definisce lavoro festivo quello prestato in occasione di festività e/o ricorrenze nazionali.
CosaRiposo compensativoLe ore di lavoro svolte nei gironi festivi vengono accantonate nella banca ore e fruite successivamente come riposi compensativi delle ore lavorate in eccedenza rispetto alle previsioni contrattuali.
Di norma il contratto prevede un tempo limite per la richiesta dei riposi compensativi, allo scadere del quale le ore eccedenti vengono in ogni caso retribuite, applicando la paga oraria in essere al momento della loro liquidazione e la maggiorazione per lavoro festivo.
Anche la contribuzione deve essere versata per competenza con riferimento al momento in cui avviene la fruizione o la monetizzazione delle ore accantonate.
Possono accedere alla banca ore anche i dipendenti con contratto di lavoro a tempo a termine, se il contratto lo consente.Lavoro festivoAl ricorrere dei giorni festivi, il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro e percepire l’ordinario trattamento economico retributivo. La festività non costituisce però un giorno di riposo assoluto e l’azienda può richiedere lo svolgimento della prestazione anche in coincidenza con una data non feriale
Attenzione
Le giornate comunemente indicate come festività si distinguono in:
a) festività nazionali, che vanno retribuite sempre come se cadessero di domenica;
b) festività infrasettimanali, che determinano in capo al lavoratore il diritto un ulteriore giorno di riposo, senza che ciò comporti necessariamente un incremento della retribuzione, soltanto se cadono di domenica. |
Come
Riposo compensativoNel portafoglio virtuale banca ore, o conto individuale, confluiscono:
- le
ore lavorate in
eccedenza, alle quali il lavoratore può attingere per fruire di riposi compensativi;
- le
ore lavorate nei giorni festivi. Alcuni CCNL prevedono che la maggiorazione per lavoro festivo venga comunque corrisposta, anche se in misura ridotta al 50% rispetto all’ordinaria maggiorazione prevista.
Per quanto riguarda la
compilazione del
LUL:
· nel cedolino del mese in cui sono state lavorate le ore in eccedenza, devono essere riportate, nella sezione presenze, le ore effettivamente svolte, evidenziando quali sono accantonate invece che retribuite;
· nel cedolino del mese in cui i lavoratori usufruiscono di permessi compensativi, le ore di riposo fruite vanno contrassegnate nel registro presenze con apposito giustificativo e, nel corpo del LUL, va ripotata la relativa retribuzione erogata.
Lavoro festivoLa
contrattazione collettiva, territoriale o aziendale è legittimata ad intervenire in deroga su alcuni aspetti peculiari quali:
- le
modalità di ragguaglio della
retribuzione per stabilire il compenso spettante ai lavoratori con paga oraria;
- gli elementi della retribuzione da computare;
- la
regolamentazione del
riposo compensativo per i lavoratori che prestano attività lavorativa nella giornata di domenica;
- le
maggiorazioni previste per
lavoro festivo.
AttenzioneE’ opportuno che il datore di lavoro specifichi nella lettera di assunzione la possibilità di richiedere, previo assenso del lavoratore, lo svolgimento dell’attività nei giorni festivi con conseguente riconoscimento di ore di riposo compensativo nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003 e l’erogazione delle maggiorazioni economiche previste dal CCNL applicato. |
Quando
Riposo compensativoIl momento dal quale si possono utilizzare le ore accantonate dipende dalle previsioni contrattuali ed è in ogni caso richiesto il rispetto di un termine di preavviso.
Il lavoratore può generalmente fare richiesta di pagamento del residuo delle ore non fruite, anche parzialmente, prima del termine di liquidazione, ma in ogni caso, al termine dell’anno successivo a quello di accantonamento, le eventuali ore ancora non fruite devono essere retribuite.
Lavoro festivoNel Libro Unico del Lavoro la giornata festiva può essere esposta:
- con la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compresa nella retribuzione fissa mensile (lavoratori retribuiti in misura fissa);
- con la normale retribuzione globale di fatto compreso ogni elemento accessorio, ragguagliata a un sesto dell’orario settimanale di lavoro contrattuale (in caso di lavoratori retribuiti ad ore).
Calcola il risparmio
Ipotesi di operaio del livello C1 del CCNL Grafica ed editoria aziende industrialiLavoratore con paga oraria di 13,28 euro. Nel mese di dicembre 2023 il lavoratore ha svolto
16 ore di lavoro festivo.
Caso a): retribuzione delle ore di lavoro festivoIl CCNL prevede una maggiorazione del 30% per il lavoro festivo.
Retribuzione ore straordinario festivo: (13,27768 x 30%) + 13,27768 = 17,26098 euro
Nel LUL andranno riportate le ore di lavoro festivo svolto, valorizzate con la retribuzione maggiorata:
- lavoro festivo 17,26098 x 16 ore = 276,16 euro
Caso b): accantonamento a riposo compensativoIn caso di opzione per l’accantonamento in banca ore, le ore di lavoro festivo non vengono retribuite ma accantonate.
Al momento della effettiva fruizione dei riposi compensativi corrispondenti, al lavoratore sarà erogata la relativa
retribuzione,
senza maggiorazione ovvero con la maggiorazione ridotta al 50%, a seconda di quanto previsto dal CCNL o dal contratto aziendale.
Risparmio %Dall’esame dei dati esposti si ricava che, adottando il sistema della banca ore, il
risparmio che il datore di lavoro può conseguire, in termini di retribuzione e contribuzione, varia
dal 13% al 23% in base alle previsioni contrattuali.
| Lavoro festivo | Banca ore |
Retribuzione oraria | 17,26 euro (festivo) | 13,28 euro (senza maggiorazione)
14,94 euro (maggiorazione 50%) |
Contribuzione | 5 euro (festivo) | 3,85 euro (senza maggiorazione)
4,33 euro (maggiorazione 50%) |
Totale | 22,26 euro (festivo) | 17,13 euro (senza maggiorazione)
19,27 euro (maggiorazione 50%) |
Risparmio % | - | 23% (senza maggiorazione)
13% (maggiorazione 50%) |
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/18/lavoro-festivo-conviene-utilizzare-riposo-compensativo