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Archivio newsPerequazione delle pensioni: cosa cambia con l’anticipo del conguaglio al 1° dicembre
La legge di conversione del decreto Anticipi ha stabilito il 1° dicembre 2023 quale data per le operazioni di conguaglio della perequazione per il 2022, originariamente previste per il 1° gennaio 2024. L’INPS, con messaggio n. 4050 del 2023, ha precisato invece i criteri di applicazione in ordine all’anticipo. In particolare, considerato che ad inizio anno le pensioni sono state rivalutate provvisoriamente nella misura del 7,3%, è stato corrisposto un ulteriore aumento dello 0,8%, con arretrati da gennaio, aggiunto al 7,3% già applicato. In ogni caso, l’adeguamento non si applica a tutti i trattamenti pensionistici in misura piena, ma è ridotto per gli importi più elevati. Quali sono le fasce per la rivalutazione delle pensioni? Alcuni esempi possono aiutare a comprendere meglio l'effetto della perequazione di dicembre.
Con la conversione in legge del decreto Anticipi (art. 1 D.L. n. 145/2023, convertito in L. n. 191/2023), è stata determinata l'anticipazione dei conguagli di perequazione per l'anno 2023 al 1°dicembre, evitando così ai pensionati l’attesa sino al mese di gennaio 2024. La rivalutazione delle pensioni, quest’anno, è risultata particolarmente rilevante, come emerso dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 20 novembre 2023 che, facendo seguito al comunicato ISTAT del 7 novembre 2023, ha stabilito le variazioni percentuali per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2022 e 2023. La variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo (escludendo i tabacchi) per le famiglie di operai ed impiegati tra gennaio-dicembre 2021 e gennaio-dicembre 2022 è stata del +8,1%. Inoltre, è stata rilevata una variazione del +5,4% tra i periodi di gennaio-dicembre 2022 e gennaio-dicembre 2023 (è stata a tal fine ipotizzata, in via provvisoria, una variazione dell’indice pari a -0,1 per il mese di ottobre, a -0,2 per il mese di novembre e a + 0,1 per dicembre 2023). Anticipo del conguaglio 2023 In merito al conguaglio, l’INPS, con messaggio n. 4050/2023, ha precisato i criteri di applicazione in ordine all’anticipo. In particolare, considerato che ad inizio anno le pensioni sono state rivalutate provvisoriamente nella misura del 7,3%, è stato corrisposto un ulteriore aumento dello 0,8% (8,1-7,3), con arretrati da gennaio, aggiunto al 7,3% già applicato. Perequazione delle pensioni Il meccanismo della perequazione automatica delle pensioni (L. n. 153/1969) ha la finalità di adeguare l’importo del trattamento all’aumento del costo della vita accertato dall’ISTAT. L’adeguamento agli indici ISTAT ha periodicità annuale con decorrenza dal 1° gennaio, e riguarda tutti i trattamenti pensionistici diretti e indiretti erogati dalle gestioni amministrate dall’INPS (Assicurazione Generale Obbligatoria e gestioni esclusive e sostitutive). La perequazione delle pensioni in Italia, nello specifico, si basa su un sistema bi-fase: all'inizio di ogni anno, si stima una percentuale previsionale di adeguamento secondo l'inflazione prevista. Successivamente, nell'anno seguente, si effettua un conguaglio basato sull'indice definitivo dell'inflazione dell'anno precedente, comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro novembre. Questa rivalutazione annuale, che ha luogo di norma il 1° gennaio, si calcola confrontando l'indice ISTAT medio dell'anno precedente con quello dell'anno precedente al mese di decorrenza dell'adeguamento. Il conguaglio può dunque produrre un risultato: - positivo, con un importo aggiuntivo da corrispondere sulla pensione, se la perequazione definitiva è superiore a quella previsionale; - negativo, con un importo che deve essere scomputato dalla pensione, in caso di rivalutazione definitiva inferiore a quella previsionale; - nullo, se la perequazione definitiva è identica a quella previsionale: in quest’ultima ipotesi, l’assegno pensionistico non subisce variazioni. Fasce di importo 2023 In ogni caso, l’adeguamento non si applica a tutti i trattamenti pensionistici in misura piena, ma è ridotto per gli importi più elevati. La legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022), a tal proposito, ha previsto, esclusivamente per il biennio 2023-2024, un sistema di rivalutazione articolato in sei fasce d’importo, con indici decrescenti che variano dal 100%, per le pensioni sino a 4 volte il trattamento minimo, al 32%, per le pensioni superiori a 10 volte il minimo. Per il 2023, in particolare, la rivalutazione si applica nella misura del: - 100%, per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo Inps; - 85%, per le pensioni fino a 5 volte il trattamento minimo; - 53% per le pensioni fino 6 volte il minimo; - 47% per le pensioni fino a 8 volte il minimo; - 37% per le pensioni fino a 10 volte il minimo; - 32% per i trattamenti pensionistici oltre 10 volte il minimo.Esempi di calcoloFacciamo alcuni esempi per comprendere meglio l'effetto della perequazione di dicembre. Osserviamo una pensione d'importo pari a 3 volte il trattamento minimo, per la precisione pari a 1.573,05 euro lordi mensili per l’anno 2022. Questa pensione da gennaio 2023 è stata rivalutata in misura pari al 7,3%, con un’aggiunta dunque di 114,83 euro mensili, arrivando a 1.687,88 euro lordi al mese per l’anno corrente. Col conguaglio dello 0,8% (per applicare integralmente la rivalutazione dell’8,1%) si aggiungono altri 12,58 euro mensili, facendo così arrivare l’importo mensile della pensione per il 2023 pari a 1.700,46 euro lordi. Osservando invece una pensione d'importo pari a 5 volte il trattamento minimo, per la precisione pari a 2.626,90 euro lordi mensili per l’anno 2022, riscontriamo una rivalutazione da gennaio 2023 in misura pari al 6,205 % (85%), con un’aggiunta dunque di 162,99 euro mensili, arrivando a 2.789,89 euro lordi al mese per l’anno corrente. Il conguaglio non sarà dello 0,8% ma dello 0,68% (la rivalutazione dell’8,1% si riduce al 6,885%), quindi si aggiungono altri 17,86 euro mensili, facendo così arrivare l’importo mensile della pensione per il 2023 pari a 2.807,75 euro lordi. Fasce di garanzia Considerando che la rivalutazione ridotta si applica sull’intero importo della pensione, non a scaglioni, per attenuare gli effetti della penalizzazione la legge di Bilancio 2023 (art. 1 co. 309, lett. b) p.to 1), ha previsto delle fasce di garanzia. Nel dettaglio, se la pensione supera il limite relativo alla fascia precedente, ma non lo stesso limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del limite rivalutato. Fasce di importo 2024 Per il 2024, in base al disegno di legge di Bilancio, le fasce d’importo resteranno le stesse, con un calo dal 32% al 22%, però, per i trattamenti pensionistici oltre 10 volte il minimo. Copyright © - Riproduzione riservata