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CCNL soccorso stradale Pmi e servizi: le novità del rinnovo

Per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese del settore soccorso stradale e delle attività di servizi connessi, CONFIMEA, ANCSA, CONFIMEA con UGL Terziario Nazionale e UGL hanno siglato in data 22 novembre 2023 l'accordo di rinnovo del CCNL. Riconosciuto un importo forfettario una tantum, l'e.g.r e rideterminati i minimi contrattuali. Fissate le regole per il ricorso ai contratti di sostegno, di apprendistato, stagionali, di somministrazione e di lavoro intermittente. Diventa strutturale la disciplina del lavoro agile. Garantita l'assistenza sanitaria integrativa tramite fondi supplementari ed erogati strumenti di welfare contrattuale. L'accordo decorre dal 1° novembre 2023 e scadrà il 31 dicembre 2026.

CONFIMEA, ANCSA, CONFIMEA con UGL Terziario Nazionale e UGL hanno siglato in data 22 novembre 2023 l'accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro il (CCNL). Il precedente contratto è scaduto il 30 aprile 2020.

Ambito di applicazione

L'accordo riguarda i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese del settore soccorso stradale e delle attività di servizi connessi. Nella lettera di assunzione dovrà essere indicato il CCNL applicato, con l'indicazione delle Parti stipulanti.

Una tantum

A copertura del periodo di carenza contrattuale 1° maggio 2020-30 novembre 2023 ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del CCNL 22 novembre 2023 verrà corrisposto un importo forfettario una tantum, riproporzionato in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a € 100, in 3 tranches.

Minimi tabellari

In relazione agli aumenti stabiliti dal rinnovo, vengono fissati i nuovi importi dei minimi tabellari in base al livello di appartenenza.

Contratti di sostegno

Per la vigenza del CCNL 22 novembre 2023, possono essere assunti a tempo indeterminato, con inquadramento nei livv. 2, 3, 4, 5 e 6, soggetti privi di specializzazione/esperienza pregresse nelle mansioni, inquadrati per 18 mesi al livello inferiore rispetto a quello previsto per la qualifica oggetto della prestazione e con una retribuzione ridotta.  I lavoratori riceveranno una formazione di 16 ore. E’ richiesto il rilascio di un parere di conformità da parte della specifica Commissione.

Elemento di garanzia retributiva

A favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al CCNL, sarà riconosciuto con la retribuzione di gennaio 2027 un E.g.r. commisurato al livello e alle dimensioni dell'azienda. L'E.g.r non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, compreso il t.f.r. ed è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL che venga corrisposto successivamente al 1° dicembre 2023. E' possibile mediante accordo aziendale sospendere, ridurre o differire la corresponsione dell'e.g.r. per l'anno di competenza se l'impresa è in stato di crisi nell'anno dell'erogazione o in quello precedente, ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare.

Preavviso

Fissati i termini di preavviso, sia per dimissioni che per licenziamento, in giorni di calendario, in base al livello e all'anzianità di servizio.

Assistenza integrativa Assistenza sanitaria

Dal 1° gennaio 2024 tutti i lavoratori a tempo indeterminato sono iscritti al Fondo EBG Salute.Da febbraio 2024 l’azienda che ometta il versamento dei contributi deve corrispondere al lavoratore un E.d.r. pari a € 15 mensili, per 13 mensilità, non assorbibile e rientrante nella retribuzione di fatto. Le aziende possono attivare analoga copertura sanitaria con altre entità assicurative, con le stesse decorrenze e importi. La contribuzione al Fondo costituisce parte integrante del trattamento economico spettante ai lavoratori e l’E.d.r. è sostitutivo di un equivalente aumento contrattuale.

Welfare contrattuale

Dal 1º gennaio 2024 le aziende mettono a disposizione dei lavoratori strumenti di flexible benefits del valore di € 100 per il 2024, € 100 per il 2025 ed € 150 per il 2026, da utilizzare entro il 30 novembre di ciascun anno. Il CCNL fornisce un elenco esemplificativo di strumenti attivabili. I lavoratori possono destinare le somme, di anno in anno, al Fondo previdenziale cui aderiscono o al Fondo di assistenza sanitaria (in quest’ultimo caso il costo complessivo a carico azienda non può superare le quote annuali sopraddette.

Apprendistato

Apprendistato professionalizzanteL’apprendistato a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60% della prestazione, ferme restando le ore di formazione.Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e di alta formazioneVengono compiutamente disciplinate le relative tipologie di apprendistato.

Lavoro a termine

Regolata la durata dei contratti a termine, i limiti percentuali, la successione dei contratti e le relative esclusioni.

Stagionalità

Le aziende che operano in determinate zone a vocazione turistica e che, pur non esercitando attività a carattere stagionale, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno, possono stipulare contratti a termine riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative. Si considerano comunque stagionali le intensificazioni dell'attività lavorativa nei periodi dell'anno connessi a festività, religiose e civili, nazionali o estere, i periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni, interessati da iniziative promozionali e/o commerciali e i periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale.

Diritto di precedenza

Stabiliti i casi in cui i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda per un periodo superiore a 6 mesi, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato. Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori con contratto a termine fino a 6 mesi ovvero in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e ai lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa.

Contratto di somministrazione

Fissato il numero complessivo e le percentuali di contratti di somministrazione a termine e di contratti a termine.

Lavoro intermittente

Viene introdotta la disciplina dell’istituto, con indicazioni dei casi in cui è possibile ricorrere a questo tipo di prestazione lavorativa e i requisiti dell'accordo contrattuale

Lavoro agile

Dalla sottoscrizione del CCNL 22 novembre 2023 l’istituto diventa strutturale e viene compiutamente disciplinato.

Decorrenza

Il CCNL decorre dal 1° novembre 2023 e scadrà il 31 dicembre 2026.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/19/ccnl-soccorso-stradale-pmi-servizi

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