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Archivio newsCCNL soccorso stradale Pmi e servizi: le novità del rinnovo
Per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese del settore soccorso stradale e delle attività di servizi connessi, CONFIMEA, ANCSA, CONFIMEA con UGL Terziario Nazionale e UGL hanno siglato in data 22 novembre 2023 l'accordo di rinnovo del CCNL. Riconosciuto un importo forfettario una tantum, l'e.g.r e rideterminati i minimi contrattuali. Fissate le regole per il ricorso ai contratti di sostegno, di apprendistato, stagionali, di somministrazione e di lavoro intermittente. Diventa strutturale la disciplina del lavoro agile. Garantita l'assistenza sanitaria integrativa tramite fondi supplementari ed erogati strumenti di welfare contrattuale. L'accordo decorre dal 1° novembre 2023 e scadrà il 31 dicembre 2026.
CONFIMEA, ANCSA, CONFIMEA con UGL Terziario Nazionale e UGL hanno siglato in data 22 novembre 2023 l'accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro il (CCNL). Il precedente contratto è scaduto il 30 aprile 2020.
Ambito di applicazioneL'accordo riguarda i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese del settore soccorso stradale e delle attività di servizi connessi. Nella lettera di assunzione dovrà essere indicato il CCNL applicato, con l'indicazione delle Parti stipulanti.
Una tantumA copertura del periodo di carenza contrattuale 1° maggio 2020-30 novembre 2023 ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del CCNL 22 novembre 2023 verrà corrisposto un importo forfettario una tantum, riproporzionato in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a € 100, in 3 tranches.
Minimi tabellariIn relazione agli aumenti stabiliti dal rinnovo, vengono fissati i nuovi importi dei minimi tabellari in base al livello di appartenenza.
Contratti di sostegnoPer la vigenza del CCNL 22 novembre 2023, possono essere assunti a tempo indeterminato, con inquadramento nei livv. 2, 3, 4, 5 e 6, soggetti privi di specializzazione/esperienza pregresse nelle mansioni, inquadrati per 18 mesi al livello inferiore rispetto a quello previsto per la qualifica oggetto della prestazione e con una retribuzione ridotta. I lavoratori riceveranno una formazione di 16 ore. E’ richiesto il rilascio di un parere di conformità da parte della specifica Commissione.
Elemento di garanzia retributivaA favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al CCNL, sarà riconosciuto con la retribuzione di gennaio 2027 un E.g.r. commisurato al livello e alle dimensioni dell'azienda. L'E.g.r non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, compreso il t.f.r. ed è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL che venga corrisposto successivamente al 1° dicembre 2023. E' possibile mediante accordo aziendale sospendere, ridurre o differire la corresponsione dell'e.g.r. per l'anno di competenza se l'impresa è in stato di crisi nell'anno dell'erogazione o in quello precedente, ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare.
PreavvisoFissati i termini di preavviso, sia per dimissioni che per licenziamento, in giorni di calendario, in base al livello e all'anzianità di servizio.
Assistenza integrativa Assistenza sanitariaDal 1° gennaio 2024 tutti i lavoratori a tempo indeterminato sono iscritti al Fondo EBG Salute.Da febbraio 2024 l’azienda che ometta il versamento dei contributi deve corrispondere al lavoratore un E.d.r. pari a € 15 mensili, per 13 mensilità, non assorbibile e rientrante nella retribuzione di fatto. Le aziende possono attivare analoga copertura sanitaria con altre entità assicurative, con le stesse decorrenze e importi. La contribuzione al Fondo costituisce parte integrante del trattamento economico spettante ai lavoratori e l’E.d.r. è sostitutivo di un equivalente aumento contrattuale.
Welfare contrattualeDal 1º gennaio 2024 le aziende mettono a disposizione dei lavoratori strumenti di flexible benefits del valore di € 100 per il 2024, € 100 per il 2025 ed € 150 per il 2026, da utilizzare entro il 30 novembre di ciascun anno. Il CCNL fornisce un elenco esemplificativo di strumenti attivabili. I lavoratori possono destinare le somme, di anno in anno, al Fondo previdenziale cui aderiscono o al Fondo di assistenza sanitaria (in quest’ultimo caso il costo complessivo a carico azienda non può superare le quote annuali sopraddette.
ApprendistatoApprendistato professionalizzanteL’apprendistato a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60% della prestazione, ferme restando le ore di formazione.Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e di alta formazioneVengono compiutamente disciplinate le relative tipologie di apprendistato.
Lavoro a termineRegolata la durata dei contratti a termine, i limiti percentuali, la successione dei contratti e le relative esclusioni.
StagionalitàLe aziende che operano in determinate zone a vocazione turistica e che, pur non esercitando attività a carattere stagionale, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno, possono stipulare contratti a termine riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative. Si considerano comunque stagionali le intensificazioni dell'attività lavorativa nei periodi dell'anno connessi a festività, religiose e civili, nazionali o estere, i periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni, interessati da iniziative promozionali e/o commerciali e i periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale.
Diritto di precedenzaStabiliti i casi in cui i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda per un periodo superiore a 6 mesi, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato. Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori con contratto a termine fino a 6 mesi ovvero in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e ai lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa.
Contratto di somministrazioneFissato il numero complessivo e le percentuali di contratti di somministrazione a termine e di contratti a termine.
Lavoro intermittenteViene introdotta la disciplina dell’istituto, con indicazioni dei casi in cui è possibile ricorrere a questo tipo di prestazione lavorativa e i requisiti dell'accordo contrattuale
Lavoro agileDalla sottoscrizione del CCNL 22 novembre 2023 l’istituto diventa strutturale e viene compiutamente disciplinato.
DecorrenzaIl CCNL decorre dal 1° novembre 2023 e scadrà il 31 dicembre 2026.
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