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Archivio newsPensione anticipata flessibile: esposizione del contributo per rinuncia
L’INPS, con il messaggio n. 4558 del 2023, fornisce le istruzioni per l’esposizione in denuncia contributiva del contributo assegnato al lavoratore che, avendo optato per la pensione anticipate flessibile, rinuncia all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali relativi all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Nel messaggio n. 4558 del 19 dicembre 2023, l’INPS interviene in riferimento ai soggetti, che avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relative all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima. Tale facoltà di rinuncia comporta che: - il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro; - gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore - che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi. L’incentivo intrattazione riguarda le quota dei contributi relativi all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Pertanto, la misura in trattazione comporta un abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore, ivi compreso l’eventuale contributo aggiuntivo IVS. A favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per cento, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Esposizione dell’esonero in Uniemens La quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate nell’elemento “ContribAggCorrente”. Qualora il datore di lavoro per periodi antecedenti abbia applicato l’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale, potrà recuperare detto importo utilizzando l’elemento “RecuperoAggRegolarizz” nella denuncia di dicembre 2023 o gennaio 2024. Esposizione in Lista PosPA Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione “ListaPosPA”, il valore del contributo relativo alla contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell’elemento “Contrib1PerCento”. Nel mese in cui viene dichiarato tale contributo, il corrispondente valore deve essere ricompreso anche nell’elemento “Importo” di “Recupero Sgravi” corrispondente ai Codici Recupero 52 e 53. Esposizione in PosAgri In caso di fruizione dell’incentivo in oggetto, i datori di manodopera agricola non dovranno valorizzare il codice “6” nell’elemento “TipoRetribParticolare” della sezione “PosAgri” del flusso UniEmens e il relativo campo “Retribuzione” per dichiarare la quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile. Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 19/12/2023, n. 4558