News
Archivio newsPreposto alla sicurezza sui luoghi di lavoro: obbligo di individuazione per evitare le sanzioni
Per le aziende sussiste sempre l’obbligo di individuazione del preposto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E’ quanto chiarito dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro con la risposta n. 5 del 1° dicembre 2023. Tuttavia, in considerazione delle mutevoli realtà organizzative aziendali, la figura del preposto può eccezionalmente coincidere con quella del datore di lavoro. Occorre fare attenzione perché si tratta di obbligo da rispettare per non incorrere in sanzioni penali di tipo contravvenzionale, tanto a carico del preposto quanto a carico del datore di lavoro e del dirigente. Quali sono i principali compiti e i doveri del preposto?
Poiché il preposto svolge un ruolo di garanzia nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’obbligo di individuazione sussiste sempre. E’ quanto afferma la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro con la risposta n. 5 del 1° dicembre 2023. Definizione di preposto alla sicurezza sul lavoro L’art. 2, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008 definisce il preposto come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. In pratica, il preposto svolge un ruolo operativo fondamentale all'interno dell'organizzazione, avendo il compito di coadiuvare il datore di lavoro nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori. Più precisamente, i principali compiti e doveri che fanno capo a questa figura sono: - vigilare sull'applicazione delle norme di salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro; - verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; - collaborare con il datore di lavoro per garantire un ambiente di lavoro salubre e sicuro, adottando le misure necessarie per prevenire rischi e incidenti; - contribuire all'informazione e formazione dei lavoratori in merito alle norme di sicurezza, alle procedure da seguire e all'uso corretto dei dispositivi di protezione; - coordinare le attività degli addetti alla prevenzione incendi e dei lavoratori addetti all'evacuazione in caso di emergenza; - segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) eventuali carenze nelle misure di prevenzione e protezione o situazioni di rischio; - partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza organizzate dall'azienda; - in caso di emergenza, adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori. Allo scopo di incrementare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro, l’art. 13 della Legge n. 215/2021 (di conversione del D.L. n. 146/2021) è intervenuta, fra l’altro, modificando gli artt. 18 e 19 del TUSL ampliando così i relativi compiti e le funzioni di garanzia. In particolare, adesso è previsto che il preposto, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e/o dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, ha anche l’obbligo di intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo ai lavoratori le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, il preposto deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Inoltre, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza deve, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate. Per svolgere compitamente questi compiti, è previsto che i preposti ricevano un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. Queste attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, co. 7-ter, D.Lgs. n. 81/2008). Obbligo di individuazione Fra i vari obblighi previsti in tema di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, l’art. 18, comma 1, lett. b-bis) del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il datore di lavoro che esercita le attività rientranti nel campo di applicazione del TUSL stesso e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: “(…) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19.”. In ragione di questi ulteriori specifici compiti e delle relative attribuzioni, i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire specifici compensi a favore del preposto. E’ previsto, inoltre, che nei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto (art. 26, co. 8-bis TUSL). Infine, si fa presente che a causa dello svolgimento della propria attività, il preposto non può subire alcun pregiudizio. Le indicazioni della Commissione Interpelli La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008, in risposta ai quesiti posti dalla CCIAA di Modena, in data 1° dicembre 2023 ha chiarito alcuni dubbi in merito all’individuazione ed alla nomina del preposto. In particolare, la Commissione afferma che, dalla lettura delle norme contenute nel TUSL, emerge la chiara volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto quale figura di garanzia e che, pertanto, sussiste sempre l’obbligo di una sua individuazione. Tuttavia, in considerazione delle mutevoli realtà organizzative aziendali, la figura del preposto può eccezionalmente coincidere con quella del datore di lavoro. Ciò è possibile, ad esempio, nelle aziende di modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa nelle quali il datore di lavoro sovrintende direttamente a detta attività esercitando i relativi poteri gerarchico funzionali, ovvero nel caso di un’impresa con un solo lavoratore nelle quali lo stesso non può essere il preposto di sé stesso. Di fatto, questa precisazione contenuta nella risposta ad Interpello n. 5/2023 comporta che l’obbligo di individuazione del preposto sussiste sempre, mentre la relativa nomina non è sempre necessaria ben potendo essere svolta la funzione anche direttamente dal datore di lavoro. Conseguenze sanzionatorie Gli obblighi in questione sono presidiati da sanzioni penali di tipo contravvenzionale tanto a carico del preposto quanto a carico del datore di lavoro e del dirigente.
Le sanzioni previste dal TUSL | ||
Soggetto obbligato | Obbligo | Sanzione |
Preposto | - sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti; - richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; - astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; - segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; - in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate; | Art. 19, co. 1, lett. a), c), e), f) e f-bis): arresto fino a due mesi o ammenda da 569,53 a 1.708,61 euro (Art. 56, co. 1, lett. a)) |
Preposto | - verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; - informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; - frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art. 37; | Art. 19, co. 1, lett. b), d) e g): arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 1.139,08 euro (Art. 56, co. 1, lett. b)) |
Datore di lavoro e dirigente | Individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'art. 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività; | Art. 18, co. 1, lett. b-bis): arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro (Art. 55, co. 5, lett. d)); Ammenda così stabilita dalla Legge n. 215/2021. I valori non sono stati rivalutati del 15,9% in base al DM n. 111 del 20/9/2023 in quanto l’INL, con nota n. 724 del 30/10/2023, fa riserva di fornire al riguardo specifiche indicazioni a seguito di ulteriori chiarimenti che saranno forniti dall’Ufficio legislativo del MLPS. |
Datore di lavoro e dirigente | Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi; | Art. 37, 7-ter: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro (Art. 55, co. 5, lett. c)) |
Datori di lavoro appaltatori o subappaltatori | Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicareespressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto. | Art. 26, co. 8-bis: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro (Art. 55, co. 5, lett. d)) Ammenda così stabilita dalla Legge n. 215/2021. I valori non sono stati rivalutati del 15,9% in base al DM n. 111 del 20/9/2023 in quanto l’INL, con nota n. 724 del 30/10/2023, fa riserva di fornire al riguardo specifiche indicazioni a seguito di ulteriori chiarimenti che saranno forniti dall’Ufficio legislativo del MLPS. |