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Archivio newsCompensi da lavoro sportivo dilettantistico 2023: regole per la tassazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta di interpello n. 474 del 2023, ha chiarito le modalità applicative del regime di esenzione fiscale dei compensi da lavoro sportivo dilettantistico, previsto per il 2023. Un intervento necessario per conciliare la coesistenza di due regimi fiscali differenti nel medesimo anno di imposta. Secondo l’Agenzia gli eventuali compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l'importo di 15.000 euro, da determinarsi tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio - giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro.
Con la risposta di interpello n. 474 dell’11 dicembre 2023 e in attesa della auspicata circolare esplicativa, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni primi chiarimenti in merito all’applicazione del regime di esenzione fiscale dei compensi da lavoro sportivo dilettantistico, previsto per l’anno 2023 con particolare riferimento alla “convivenza” di due diversi regimi fiscali: configurabilità ex art 67 del TUIR per quanto percepito fino al 30 giugno 2023 e assoggettamento ordinario, con alcune eccezioni, per quanto riguarda i compensi erogati dopo il 1° luglio scorso a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021. Il tutto alla luce della norma di “raccordo” introdotta in sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe con la quale si è previsto per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono sia compensi ex art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR che compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2021 l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo il periodo d'imposta 2023 non può superare l'importo complessivo di euro 15.000. Secondo l’Agenzia delle Entrate gli eventuali compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l'importo di 15.000 euro, da determinarsi tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio - giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell'articolo 69 del TUIR. La disciplina fiscale fino al 30 giugno 2023 Fino al 30 giugno 2023, ai compensi percepiti ha trovato applicazione l’art. 67, co. 1, lett. m) del TUIR ai sensi del quale si considerano redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche. Il successivo art. 69, co. 2, stabilisce un limite di esenzione ovvero che le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro prevedendo inoltre un’esenzione per i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. La norma ha trovato applicazione con particolare riferimento ai compensi inerenti all’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, erogati da C.O.N.I., federazioni sportive nazionali, unione nazionale per l'incremento delle razze equine (unire), enti di promozione sportiva e qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche riconosciuto dai soggetti di cui sopra. La disposizione, inoltre, si applicava ai compensi percepiti nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Le regole in vigore dal 1° luglio 2023 A decorrere dal 1° luglio 2023 cambia integralmente il regime. Spartisce infatti il concetto di redditi diversi e la regola generale è che la tassazione “segue” il reddito conseguito sulla base della tipologia contrattuale. Pertanto, per i lavoratori autonomi, il reddito sarà considerato come reddito da lavoro autonomo, per i collaboratori coordinati e continuativi sportivi e per quelli amministrativo - gestionale il reddito sarà reddito assimilato a lavoro dipendente e infine, per i lavoratori dipendenti, il reddito sarà quello da lavoro dipendente. Ma viene previsto però un regime particolare ovvero una soglia di esenzione - beneficio per la sola area del dilettantismo. Infatti, l’art. 36, co, 6 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro. Il limite dei 15.000 euro annui va inteso per percipiente e una volta superata la franchigia dei 15.000 euro, il reddito del percipiente sarà da assoggettare a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali oltre le addizionali regionali e comunali. La norma prevede inoltre che al fine dell’applicazione del beneficio in capo al lavoratore sportivo, questo dovrà autocertificare, al momento dell’incasso del compenso, l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare allo scopo di verificare il superamento delle soglie di esenzione previdenziali e fiscali. La norma di raccordo per il solo anno 2023. Al fine di conciliare la coesistenza di due regimi fiscali differenti nel medesimo anno di imposta 2023, in sede di conversione in legge del D.L. n. 198/2022 (Decreto Milleproroghe) con la l. n. 14/2023 è stato introdotto l’art. 51, co.1 bis al D.Lgs. n. 36/2021 ai sensi del quale per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67, c. 1, lett. m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, c. 6, del D.lgs. n. 36/2021, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000. I chiarimenti Agenzia delle Entrate L’Agenzia coglie l’occasione di riepilogare la disciplina particolare per il solo anno 2023 rispondendo ad una richiesta di interpello presentato dal una S.r.l. sportiva dilettantistica che ha erogato ad un atleta compensi per il periodo gennaio - giugno 2023 pari ad 20.400 euro e compensi per il periodo luglio - dicembre 2023 pari ad 15.400 euro per un ammontare totale di 35.800 euro annui. Dopo aver fatto una disamina della diversa disciplina di esenzione fiscale ante e post 1° luglio, l’Agenzia richiama il Dossier D.L.. n. 198/2022 A.C. 888 del 16 febbraio 2023 (''Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi''). Dalla lettura degli atti parlamentari emerge che secondo il legislatore, la quota esclusa dalla base imponibile delle imposte sui redditi, per i compensi dei lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo, è pari a 15.000 euro anche per il suddetto periodo d'imposta; il limite è dunque posto in via unitaria, a prescindere dall'applicazione di un duplice inquadramento fiscale [...] a seconda della frazione di periodo interessata. Per la quota eccedente il limite, nella nuova disciplina relativa ai compensi in oggetto, le imposte sui redditi si applicano in via ordinaria; invece, nella disciplina vigente prima della suddetta data del 1° luglio 2023, la quota eccedente è assoggettata, per i primi 20.658,28 euro eccedenti, ad un'aliquota a titolo di imposta pari al 23% (maggiorata delle addizionali regionali e comunali) e solo la parte ulteriore eccedente è assoggettata alle imposte sui redditi secondo il regime ordinario». Nel richiamare gli atti parlamentari e fornendo risposta all’interpellante emerge pertanto che: - a decorrere dal 1° luglio 2023, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art.36, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2021 sono esclusi da imposizione fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro; - i compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l'importo di 15.000 euro, da determinare nel 2023 in applicazione del comma 1-bis dell'art. 51 del D.Lgs n. 36/2021 (norma di raccordo 2023), tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio - giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell'articolo 69 del Tuir; - qualora nel corso dell’anno siano stati erogati compensi nel primo semestre del 2023 applicando la ritenuta a titolo d'imposta prevista dall'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 sulla parte eccedente l'importo di 10.000 euro, sarà da assoggettare ad imposizione 2023 i compensi pagati nel periodo luglio - dicembre 2023, per la parte che eccede i restanti 5.000 euro della soglia di esenzione generale di 15.000 euro. Provando a schematizzare lo sviluppo del percepito sulla base dei dati forniti dall’istante emerge quanto segue per quanto riguarda l’aspetto fiscale per l’anno 2023.
Periodo gennaio giugno 2023 | Periodo luglio dicembre 2023 | Totale | |
Compensi percepiti | 20.400 | 15.400 | 35.800 |
Limite di esenzione ex art. 67 | 10.000 | 5.000 | 15.000 |
Imponibile | 10.400 | 10.400 | 20.800 |
Ritenuta a titolo di imposta (23%) | 2.392 | 2.392 | |
Irpef ordinaria (23%) | 2.392 | 2.392 |
Periodo gennaio giugno 2023 | Periodo luglio dicembre 2023 | Totale | |
Compensi percepiti | 20.400 | 15.400 | 35.800 |
Limite esenzione previdenziale | === | 5.000 | 25.400 |
Imponibile previdenziale | === | 10.400 | 10.400 |
Abbattimento imponibile previdenziale fino al 31 dicembre 2027 | === | 5.200 | 5.200 |
Imponibile da assoggettare a gestione separata | === | 5.200 | 5.200 |
Contributi INPS c/collaboratore (1/3 del 25%) | === | 433,33 | 433,33 |
Limite di esenzione fiscale | 10.000 | 5.000 | 15.000 |
Imponibile | 10.400 | 9.567 | 19.967 |
Ritenuta a titolo di imposta (23%) | 2.392 | 2.392 | |
Irpef su compenso imponibile (23%) | 2.200 | 2.200 |