L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la bozza della Certificazione Unica 2024, con le relative istruzioni, da utilizzare per i redditi prodotti nel periodo d’imposta. Tra le novità più importanti, si evidenziano la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico, la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, l’innalzamento a 3.000 euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e la rideterminazione della riduzione IRPEF spettante al comparto sicurezza e difesa. Quali sono in dettaglio le novità introdotte ai fini della compilazione del CU 2024?
È stata pubblicata sul portale istituzionale dell’Agenzia delle Entrate la bozza del modello di Certificazione Unica 2024 che i datori di lavoro dovranno utilizzare sia per la consegna ai lavoratori subordinati che per la trasmissione in via telematica, entro il 16 marzo 2024. Il modello in oggetto contiene una serie di novità utili a recepire le modifiche normative in materia di imposizione fiscale e contributiva in vigore a partire dal periodo d’imposta 2023.
Esposizione dell’assegno unico
Per quanto riguarda la sezione dedicata all’assegno unico, l’Agenzia delle Entrate, ha dettato le nuove modalità di compilazione nella Certificazione Unica 2024, nel caso in cui il lavoratore sostituito riceva l’assegno unico e Universale al posto delle detrazioni (Risoluzione n. 55 del 3 ottobre 2023)
Per il periodo d’imposta 2023, infatti, la detrazione per carichi di famiglia per ciascun figlio di età inferiore a 21 anni è stata sostituita dall’erogazione dell’assegno unico Universale, con alcune eccezioni stabilite dal D.Lgs. n. 230/2021. |
I sostituti d’imposta devono riportare nella Certificazione Unica le
informazioni relative ai
familiari che sono stati
fiscalmente a carico nel periodo d’imposta, anche se non utili alla spettanza delle detrazioni per familiari a carico. Si tratta, infatti, di informazioni utili al calcolo delle
addizionali regionali all’
IRPEF in Regioni che offrono agevolazioni fiscali specifiche legate al carico fiscale, nonché per l’applicazione di norme di
welfare aziendale.
Certificazione Unica 2024 degli sportivi
Il modello aggiornato di CU include poi la sezione relativa alle novità introdotte dalla Riforma dello Sport, relativamente alle associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, prima fra tutte l’imputazione del reddito percepito come
reddito da
lavoro assimilato e non più come reddito diverso. Ai compensi percepiti nell’anno 2023, infatti, si applicano due diversi regimi di esenzione:
- fino al
30 giugno 2023, si tratta di redditi diversi;
- a partire dal
1° luglio 2023, il reddito prodotto sarà assimilato a quello da lavoro dipendente, ma esente se di importo inferiore alla soglia dei
15.000,00 euro.
Fringe benefit
Nel modello rientrano anche le novità per i fringe benefit erogati in favore dei
lavoratori dipendenti con
figli a carico.
Per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, vi è un innalzamento a
euro 3.000 del
limite di
esenzione dei fringe benefit previsti dall’art. 51, comma 3, del TUIR. Sono incluse anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori da parte dei datori di lavoro per il
pagamento delle
utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Nel
punto 475 del CU occorre riportare la quota di erogazione in natura comunque erogata indipendentemente dal loro ammontare, per la quale la norma ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore o uguale a euro 3.000. Nell’ipotesi in cui tali erogazioni superino il valore di euro 3.000, l’intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria. Inoltre, nei
punti 581 e
601 deve essere indicato l’importo riconosciuto a titolo di fringe benefit esenti non superiore a 3.000 euro per l’anno 2023. Nei
punti 583 e
603 occorre indicare la quota di fringe benefit costituita dal buono carburante.
Al
punto 476, invece, occorre indicare l’importo riconosciuto a titolo di bonus carburante ai lavoratori subordinati del settore privato.
Qualora sostituto d’imposta eroghi fringe benefit o buoni carburante in sostituzione di premi di risultato, l’intero importo del buono deve essere indicato previa verifica del rispetto della soglia prevista con riferimento alle erogazioni effettuate da tutti i datori di lavoro interessati. |
Trattamento integrativo turismo
Il trattamento integrativo speciale riconosciuto ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale, pari al 15% delle retribuzioni lorde, corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario rese dal 1° giugno al 21 settembre 2023, deve essere riportato al
punto 479. Il bonus spetta a condizione che il reddito da lavoro dipendente percepito dal lavoratore interessato non abbia raggiunto, nel
periodo d’imposta 2022, l’importo di
40.000 euro.
Detassazione delle mance
Le somme destinate dai clienti ai lavoratori del settore privato a titolo di liberalità costituiscono
redditi da
lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette ad una
tassazione sostitutiva, con l’aliquota del
5%, entro il limite del
25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
Il
nuovo regime di tassazione si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a
euro 50.000. Si precisa che il predetto limite reddituale è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.
La
base di calcolo cui applicare il 25% è costituita dalla
somma di
tutti i
redditi di
lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche di lavoro diversi. Tale importo deve essere indicato nel
punto 651. Il limite annuale del 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese, rappresenta una franchigia, pertanto, in caso di superamento dello stesso, solo la parte delle
mance eccedente il
limite deve essere assoggettata a
tassazione ordinaria. Nel
punto 652 va indicato l’importo delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva.
Nel
punto 653 va riportata l’imposta sostitutiva del 5% operata sull’importo delle mance ricompreso nel limite del 25% calcolato sull’importo indicato nel punto 651.
Nel
punto 654 va indicato l’importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel precedente
punto 653.
Nel
punto 655 va indicato l’importo delle mance assoggettato a tassazione ordinaria.
Nei
punti da 656 a 663 vanno indicati i dati relativi alle mance erogate da altri soggetti. Nei
punti 656 e
657 vanno indicate le mance erogate da altri soggetti assoggettate a una diversa tassazione rispetto a quella operata dai precedenti sostituti d’imposta. In particolare, nel punto 656 va indicato l’importo delle mance già assoggettato dal precedente sostituto ad imposta sostitutiva e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle a tassazione ordinaria.
Nel punto 657 va indicato l’importo delle mance già assoggettato dal precedente sostituto a tassazione ordinaria e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle ad imposta sostitutiva.
Nel punto 658 occorre indicare il
codice fiscale del
precedente sostituto che ha corrisposto le mance.
Nel caso in cui le somme in oggetto siano state assoggettate dal precedente sostituto a tassazione ordinaria e in sede di conguaglio vengano per l’intero ammontare assoggettate ad imposta sostitutiva, si dovranno compilare i punti 658 (codice fiscale del precedente sostituto) e 663 (somme erogate dal precedente sostituto assoggettate a tassazione ordinaria).
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/28/certificazione-unica-2024-novita-corretta-compilazione