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Assegno inclusione: definizione condizioni di svantaggio

Con il decreto n. 160 del 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato le Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato rivolti alle persone in condizioni di svantaggio per l’attuazione dell’Assegno di Inclusione e la relativa modulistica collegata.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il 29 dicembre 2023 il decreto n. 160, con il quale vengono approvate le Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato rivolti alle persone in condizioni di svantaggio per l’attuazione dell’Assegno di Inclusione. Tra i potenziali beneficiari dell’Assegno di inclusione, infatti, rientrano anche i nuclei con componenti in condizioni di svantaggio inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione. Le Linee guida definiscono gli elementi fondanti la presa in carico e il progetto personalizzato al fine di garantire la corretta collocazione degli interessati all’interno di una o più categorie svantaggiate. Le stesse saranno poi ulteriormente specificate.i fini del beneficio dell’Assegno di Inclusione, la condizione di svantaggio è strettamente legata agli obiettivi ed alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l’autonomia e/o del Progetto di assistenza individuale, nell’ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria. Presa in carico del beneficiario La presa in carico deve essere precedente alla presentazione della domanda di Assegno di Inclusione, pertanto, la valutazione dei bisogni della persona e/o del suo nucleo famigliare e l’accertamento della condizione di svantaggio sono anticipati rispetto a quanto previsto per i restanti nuclei che accedono alla misura e propedeutici al riconoscimento del beneficio economico. Occorre prevedere la definizione delle caratteristiche del percorso finalizzato all’accertamento di elementi sulla base dei quali attestare lo stato di svantaggio, gli elementi fondanti la presa in carico sociale integrata e il progetto personalizzato. L’obiettivo è quello di assicurare servizi e standard di processo uniformi e definire un modello di intervento il più possibile omogeneo e condiviso su tutto il territorio nazionale, armonizzando procedure e strumenti. Certificazione della condizione di svantaggio La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza di servizi sociali, sanitari e/o sociosanitari deve essere certificata dalle pubbliche amministrazioni in una fase antecedente alla domanda dell'Assegno di Inclusione come previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge del 3 luglio 2023, n. 85. Qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando: − l’amministrazione che l’ha rilasciata; − il numero identificativo, ove disponibile; − la data di rilascio in cui è avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l’indicazione della decorrenza e specificando l’amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall’amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio. Copyright © - Riproduzione riservata

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 29/12/2023, n. 160

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/30/assegno-inclusione-definizione-condizioni-svantaggio

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