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Archivio newsDatori di lavoro e autonomi in agricoltura: nuovi modelli di denuncia
L’INPS ha pubblicato la circolare n. 112 del 2023, l’INPS rende not oche dal prossimo mese di febbraio saranno adottati I nuovi modelli di denuncia di inizio di attività con operai agricoli a tempo determinato o indeterminato e della domanda di iscrizione alla gestione contributiva dei lavoratori autonomi agricoli. Nel document di prassi l’Istituto ne delinea le principali novità.
Nella circolare n. 112 del 29 dicembre 2023, l’INPS illustra le novità dei modelli di denuncia di inizio di attività con operai agricoli a tempo determinato o indeterminato e della domanda di iscrizione alla gestione contributiva dei lavoratori autonomi agricoli. Le nuove procedure telematiche saranno rilasciate entro la fine del prossimo mese di febbraio 2024. Modello di denuncia aziendale (D.A.) La nuova versione della procedura telematica è stata realizzata con l’adozione di funzionalità in grado di guidare il soggetto richiedente nella compilazione dei quadri della nuova denuncia aziendale e proponendo un percorso di compilazione specifico in base alle informazioni che vengono inserite. I quadri “B” e “B1”, visualizzano, in sede di compilazione, le informazioni presenti negli archivi dell’Istituto, mentre i quadri “B0” e “B01” sono dichiarati dall’utente. A ogni accesso al modello di domanda, i quadri “B” e “B1” contengono sempre le informazioni aggiornate e lette in tempo reale dal database anagrafico interno dell’Istituto. Nel nuovo modello di denuncia aziendale il quadro “E”, dedicato alle informazioni integrative, è ora destinato alla modalità dichiarazione della consistenza aziendale, ovvero alle informazioni dei terreni (quadro “E2”), degli allevamenti (quadro “E3”), dei centri di lavorazione (quadro “E4”) e dei macchinari (quadro “E5”). Il quadro “A1” sostituisce il quadro “C” della precedente versione del modello, dedicato al Centro aziendale, al quale è associata la competenza della Struttura territoriale dell’Istituto presso la quale devono essere svolti i relativi adempimenti previdenziali. Il Centro aziendale è liberamente scelto dal datore di lavoro agricolo secondo i criteri di seguito specificati. L’INPS precisa che: - l’azienda, benché operante su più fondi e/o strutture ubicati in province e/o comuni diversi, verrà normalmente iscritta con l’apertura di un’unica posizione contributiva a cui corrisponderà un unico CIDA; - qualora l’azienda voglia avvalersi della facoltà di aprire più posizioni in relazione alla conduzione organizzativamente autonoma di più fondi e/o strutture, ubicati in province e/o comuni diversi, verrà iscritta con l’apertura di più posizioni contributive a cui corrisponderanno più CIDA, tuttavia, le diverse posizioni contributive, che identificheranno anche la relativa Struttura territoriale competente dell’INPS per l’assolvimento degli obblighi informativi e contributivi, non potranno essere più associate a singoli fondi e/o strutture condotti, ma esclusivamente a un codice REA relativo a ogni provincia in cui è aperta una sede principale e/o unità locale secondaria dell’impresa; - le imprese iscritte alla Gestione contributiva agricola che non dispongono di fondi agricoli (c.d. aziende senza terra), in occasione dell’assunzione di operai agricoli, devono presentare un’unica denuncia aziendale per dichiarare tutti i luoghi, anche se ubicati in province e/o comuni diversi, ove si effettuano attività di produzione in relazione alle quali è impiegata la manodopera agricola; in tale caso effettuano gli adempimenti contributivi con il codice azienda indicato nel quadro “C” relativo al Centro aziendale che dovrà corrispondere a quello della sede legale e/o amministrativa; in caso di denuncia di ulteriori luoghi in cui sono utilizzati gli operai agricoli, anche se ubicati in province e/o comuni diversi, le aziende non devono aprire un ulteriore posizione ma devono effettuare una variazione alla denuncia aziendale precedentemente presentata; Il quadro “C” della nuova versione del modello di denuncia aziendale raccoglie i dati sulle attività svolte dal soggetto dichiarante ai fini dell’accertamento e all’assoggettamento a contribuzione agricola unificata della manodopera assunta, sia a tempo determinato che indeterminato. Verificati i requisiti per l’iscrizione nella Gestione contributiva agricola, nel quadro “D”, sulla base delle informazioni dichiarate nei quadri “C1” – “C2” – “C3” – “C4”, viene definita la tipologia di azienda per ulteriori attività di verifica, tra le quali quelle a maggiore rilevanza sono: - l’acquisizione di ulteriori elementi utili al corretto inquadramento aziendale; - l’acquisizione delle informazioni utili per l’attribuzione del “Tipo Ditta” quale presupposto necessario alla corretta tariffazione; - l’acquisizione delle informazioni utili a classificare i datori di lavoro in base alle diverse caratteristiche tipologiche in relazione alle quali sono stabilite eventuali agevolazioni (ad esempio, gli esoneri contributivi per eventuali calamità naturali); - l’acquisizione di informazioni per fini statistici. Lavoratori autonomi agricoli Il nuovo modello “logico2 di iscrizione alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi dell’agricoltura, di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 476/2001, si compone di 19 quadri nella versione valida per la categoria dei Coltivatori diretti e del relativo nucleo familiare e di 15 quadri per gli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)[3]. Anche per i lavoratori autonomi, la nuova versione del modello è stata realizzata in modo da guidare il soggetto richiedente nella compilazione dei quadri e proponendo un percorso di compilazione specifico in base alle informazioni che vengono inserite. In fase di compilazione la procedura mette a disposizione del richiedente una serie di servizi al fine di disporre in tempo reale delle informazioni del soggetto presenti negli archivi di Infocamere e negli archivi anagrafici dell’Istituto. Il quadro “C” è dedicato alla rappresentazione delle attività svolte, sia dai nuclei CD che dagli IAP. La procedura precarica i Codici ATECO corrispondenti ai REA associati alle informazioni dei quadri “B0” – “B01” attraverso un servizio collegato ai dati provenienti da “Infocamere” e presenti negli archivi anagrafici gestiti dall’Istituto. L'utente esterno ha comunque la facoltà di inserire manualmente ulteriori codici ATECO, che devono essere verificati dagli operatori delle Strutture territoriali nella fase di istruttoria. La procedura verifica che le attività dichiarate trovino corrispondenza con i codici ATECO, sia precaricati che inseriti manualmente, rappresentati nel quadro “C1”. Specifici alert segnalano l’indicazione di dati incongruenti. Nel quadro D vengono dichiarate la consistenza aziendale ovvero le informazioni relative ai terreni, agli animali e ai macchinari, di cui ai successivi quadri “D1” – “D2” – “D3”, utilizzati per lo svolgimento delle attività principali, nonché le informazioni relative alle attività che non hanno una diretta connessione con il fondo. L’elemento di riferimento per la rappresentazione dell’intera consistenza aziendale è costituito dalla vigente scheda di validazione AGEA, o, in subordine, dal fascicolo aziendale aperto in AGEA. Modalità di presentazione della denuncia aziendale e della domanda di iscrizione I termini di presentazione delle domande sono: - per i datori di lavoro: 30 giorni dall’assunzione di operai agricoli; - per i lavoratori autonomi: 90 giorni dall’inizio dell’attività d’impresa. Per quanto riguarda invece i termini di definizione dei procedimenti, essi sono stabiliti in 30 giorni per le aziende con dipendenti e 90 giorni, interrompibili una sola volta, per i lavoratori autonomi agricoli. Per le denunce aziendali, in alternativa al canale “ComUnica”, è possibile utilizzare direttamente l’appena descritta procedura telematica di iscrizione/variazione accessibile dal portale istituzionale dell’INPS. Si evidenzia che l’utilizzo del canale “ComUnica” per l’invio della D.A. comporterà, in questa prima fase, l’utilizzo dei vecchi modelli le cui informazioni saranno integrate nella fase istruttoria con i dati necessari al corretto inquadramento. In caso di opzione per l’accesso diretto al portale dell’Istituto sarà invece possibile sfruttare appieno le potenzialità della nuova procedura reingegnerizzata. Per i lavoratori autonomi l’invio della domanda di iscrizione alla gestione previdenziale tramite il canale “ComUnica” costituisce invece l’unica modalità di presentazione; tuttavia, successivamente all’inoltro del modello, il richiedente riceverà una PEC dall’Istituto con la quale sarà invitato ad accedere al relativo portale affinché possano essere forniti gli ulteriori dati necessari con le logiche e dinamiche della nuova procedura di iscrizione/variazione illustrata con la presente circolare. Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, circolare 29/12/2023, n. 112