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Archivio newsTasso premio INAIL 2024: controlli e le modalità di contestazione
L’INAIL ha elaborato ed inviato ai datori di lavoro il tasso applicabile per la rata premio anno 2024. Questa elaborazione non interessa tutti i datori di lavoro che versano il premio calcolato con il metodo retribuzioni imponibili per tasso ma solamente quelli che hanno in essere posizioni assicurative territoriali - PAT con all’interno almeno una voce di tariffa che abbia un biennio di attività. Ai datori di lavoro interessati l’INAIL deve inviare il provvedimento di notifica, Mod. 20SM, entro il 31 dicembre 2023 ma, nella normalità, la trasmissione viene effettuata con largo anticipo. Cosa può fare il datore di lavoro nel caso di situazioni non conformi?
I datori di lavoro che effettuano il conteggio del premio assicurativo con il metodo “retribuzioni per il Tasso” stanno ricevendo la notifica del tasso applicabile 2024 tramite il Mod. 20SM. Il Mod. 20SM contiene tutti gli elementi che hanno inciso sulla determinazione del tasso applicabile ovvero della variazione in aumento od in diminuzione che il tasso medio subisce a causa della sinistrosità della PAT. Con le tariffe dei premi 2000, in vigore fino al 31 dicembre 2018, la variazione del tasso medio, definita oscillazione, era calcolata con dei criteri economici legati alle prestazioni erogate ai lavoratori infortunati o colpiti da malattia professionale (ad esempio i casi mortali incidevano solamente se originavano una rendita a superstiti oppure al lavoratore veniva riconosciuto un danno permanente fino al 5% che non prevede alcun indennizzo). Con le tariffe 2019 si è passati al criterio della sinistrosità del datore di lavoro, a livello di PAT, raffrontata con la sinistrosità media dei datori di lavoro che svolgono la medesima lavorazione; semplificando, al datore di lavoro più sinistroso della media si applica una variazione in aumento del tasso medio (premio in aumento), al datore di lavoro meno sinistroso si applica una riduzione del tasso medio (premio in diminuzione) mentre nessuna oscillazione si applica al datore di lavoro con sinistrosità pari alla media anche se sono presenti degli infortuni e/o delle malattie professionali. Occorre precisare che per PAT con biennio completo, si intendono quelle che assicurino una lavorazione con inizio attività uguale o minore al 1° gennaio 2022. Il biennio completo rappresenta il periodo minimo mentre la norma stabilisce che il periodo di osservazione sul quale determinare la sinistrosità sia il primo triennio del quadriennio precedente all’anno di tasso; per l’anno 2024 il periodo di osservazione è 2020-2022. Parametri comuni Il Mod. 20SM contiene informazioni che non riferibili al singolo datore di lavoro ma sono “parametri” generali. Questi parametri generali, oggetto di determina del Presidente dell’INAIL, sono: - GLEG, ovvero il valore attribuito ad ogni punto di invalidità permanente. Per il triennio 2022-2024 è stato confermato pari a 060 (in sostanza ogni punto di danno permanente corrisponde a 60gg di inabilità temporanea); - ISM, ovvero Indice di sinistrosità medio che esprime la media degli infortuni in relazione al numero di lavoratori anno di ogni voce di tariffa di tutti i settori quindi la sinistrosità medi dei datori di lavoro che esercitano quella lavorazione; - limite di significatività; questo è un parametro statistico riferito alla dimensione del datore di lavoro che esercita la lavorazione espresso dal numero lavoratori del triennio della voce di tariffa. I parametri precedenti non hanno subito variazioni rispetto al triennio 2019-2021. L’ultimo elemento comune sono le retribuzioni convenzionali del triennio per i 10 grandi gruppi; attraverso queste retribuzioni convenzionali si determina il numero lavoratori del triennio delle lavorazioni. il numero dei lavoratori della voce di tariffa viene raffrontato con il limite di significatività. Elementi da verificare Oltre ai detti parametri, il Mod. 20SM contiene dei dati riferiti alla PAT del datore di lavoro. Per ogni PAT deve essere verificato: - il corretto inquadramento e classificazione delle lavorazioni; - la corrispondenza delle retribuzioni del triennio riferite alle singole lavorazioni; - la lista dei casi definiti nel triennio tenendo in considerazione che a. non devono comparire i casi di infortunio in itinere e quelli da Covid-19 di origina professionale b. l’indicatore “SI” nella sezione relativa ai casi per i quali l’INAIL ha attivato l’azione di surroga. Gli eventi per i quali è stata attivata l’azione di surroga, attraverso la quale sia stata accertata la responsabilità di un terzo indipendentemente dall’importo recuperato dall’INAIL, devono essere presenti nella lista ma senza effetti ovvero senza GLE valorizzate.
Attenzione- I casi con azione di regresso devono essere presenti nella lista con la GLE valorizzate anche se l’INAIL ha recuperato tutti gli oneri sostenuti - I casi per i quali è stata attivata l’azione di regresso e contemporaneamente l’azione di surroga non devono incidere sulla sinistrosità nella ipotesi in cui sia stata accertata la responsabilità del terzo danneggiante indipendentemente dagli importi recuperati dall’INAIL |