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Milleproroghe 2023, la mappa dei rinvii per imprese e professionisti

Il decreto Milleproroghe, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, conferma anche per il 2024 l’esenzione dall’obbligo di invio della fatturazione elettronica per il personale medico che trasmette i dati al Sistema Tessera Sanitaria. Il decreto contiene anche il differimento, fino al 30 giugno 2024, delle misure agevolative a favore delle imprese colpite dalla crisi in Ucraina. Saltata invece la proroga al 30 giugno 2024 del termine (scaduto il 30 novembre 2023) per completare gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari e in beni materiali 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2022 (ovvero gli investimenti per i quali entro il 31 dicembre 2022 l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo), che avrebbe consentito di beneficiare di un credito d’imposta con le aliquote più favorevoli in vigore nel 2022.

Approda sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, ed entra in vigore dal 31 dicembre 2023, il decreto Milleproroghe 2023 (D.L. n. 215/2023), contenente disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Diverse le novità di interesse per imprese e professionisti. Rispetto alle bozze circolate, il testo pubblicato non contiene la proroga fino al 30 giugno 2024 del termine (scaduto lo scorso 30 novembre 2023) per completare gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari e in beni materiali 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2022. Fatturazione elettronica operatori sanitari Viene esteso per tutto il 2024 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche. Nello specifico, attraverso la modifica dell’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, si proroga dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 il divieto per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 135/2018, l’esonero dall’emissione di fatture elettroniche si applica anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. A seguito della proroga, pertanto, per tutto il 2024, per le prestazioni sanitarie erogate alle persone fisiche resta vigente l'obbligo della fattura cartacea. Viceversa, la fattura elettronica è obbligatoria per prestazioni rese nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, ad eccezione del caso dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta convenzionati con il SSN, i quali non sono tenuti alla fatturazione nei confronti della ASL per i loro compensi mensili (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 98/E/2015). È altresì obbligatoria per prestazioni nei confronti di strutture sanitarie private o di altri soggetti titolari di partita IVA compresi i rapporti fra medici (esempio: sostituzioni e collaborazioni). Saltata la proroga dei termini per il credito di imposta investimenti Diversamente a quanto indicato nelle bozze, il testo del D.L. n. 215/2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non prevede la riapertura fino al 30 giugno 2024 del termine (scaduto lo scorso 30 novembre 2023) per completare gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari e in beni materiali 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2022 (ovvero gli investimenti per i quali entro il 31 dicembre 2022 l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo). Per effetto della mancata proroga, quindi, per gli investimentiprenotatientro il 31 dicembre 2022 e completati entro il 30 novembre 2023 il credito di imposta é riconosciuto in misura pari a: - per i beni materiali e immateriali ordinari non 4.0: 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali (art. 1, comma 1055, legge n. 178/2020); - per i beni materiali 4.0: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni (art. 1, comma 1057, legge n. 178/2020). Nel caso invece non é stata rispettata la scadenza del 30 novembre 2023: - in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari prenotati entro il 31 dicembre 2022 (ovvero con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2022), non é riconosciuto alcun credito d’imposta; - in relazione agli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022 (ovvero con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2022), il credito d’imposta é riconosciuto con le aliquote meno favorevoli in vigore nel 2023, pari al 20%, 10% e 5%, rispettivamente per le quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni (art. 1, comma 1057-bis, legge n. 178/2020). Nel caso in cui l’acconto precedentemente versato risulti ex post inferiore a quello minimo rilevante per la prenotazione, il contribuente non perderà il diritto a fruire dell’agevolazione, ma per l’incremento di costo il credito di imposta dovrà essere calcolato con le aliquote meno favorevoli in vigore nel 2023. Recupero aiuti di Stato Viene inoltre prorogato di un anno il termine per notificare gli atti di recupero per i crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte (di cui all’articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge n. 311/2004), e per gli atti di recupero di cui all’articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36 della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) relativi alle agevolazioni di cui agli articoli 121 (cessione del credito e lo sconto in fattura relativi agli interventi agevolati con il superbonus e gli altri bonus edilizi) e 122 (cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19) del D.L. n. 34/2020, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024 delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali. Sostegno alle imprese colpite dalla crisi Ucraina

Vengono infine confermate fino al 30 giugno 2024 le misure a sostegno delle imprese colpite dalla crisi in Ucraina previste all’articolo 5-ter del D.L. n. 14/2022 e all’articolo 29 del D.L. n. 50/2022. L’intervento agevolativo di cui all’articolo 5-ter del D.L. n. 14/2022 è dedicato alle imprese esportatrici in Ucraina, Federazione Russa e/o Bielorussia, che, a causa del conflitto, hanno subito una perdita di fatturato estero nei predetti Paesi. Ai fini dell’ammissibilità, le imprese dovranno avere realizzato alla data di presentazione della domanda un fatturato export medio nel biennio 2020-2021 derivante da esportazioni dirette verso Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia pari ad almeno il 10% rispetto al fatturato estero totale, come dichiarato e asseverato da un soggetto indipendente iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Attraverso lo strumento, saranno sostenuti interventi finalizzati al recupero di quote del fatturato estero perso e all’individuazione di nuovi mercati alternativi, per mantenere e salvaguardare la competitività delle imprese sui mercati internazionali. La misura di cui all’articolo 29 del D.L. n. 50/2022, invece, è riservata alle imprese esportatrici con approvvigionamenti – singolarmente, a livello di filiera o a livello di gruppo – da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia. Le agevolazioni consistono in entrambi i casi in un mix di contributo a fondo perduto fino al 40% dell’intervento agevolativo complessivo e finanziamento a tasso zero della durata di 6 anni, di cui 2 anni di preammortamento. Sarà attiva fino al 30 giugno 2024 anche la sospensione fino a 12 mesi dal pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate dei finanziamenti in scadenza nel corso del 2022 con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente (misura prevista alla lettera b) del comma 2 dell'art. 5-ter, DL n. 14/2022).

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D.L. 30/12/2023, n. 215 (G.U. 30/12/2023, n. 303)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/31/milleproroghe-2023-mappa-rinvii-imprese-professionisti

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