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Archivio newsIndennità antitubercolari: aggiornati gli importi per il 2024
L’INPS, nella circolare n. 3 del 2023, comunica le variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari nel 2024. Le indennità sono state aggiornate in base alle percentuali indicate dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 20 novembre 2023. L’aggiornamento degli importi riguarda anche le indennità giornaliere per gli assicurati contro la tubercolosi e spettanti in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni.
ella circolare n. 9 del 27 gennaio 2023, l’INPS comunica l’aggiornamento degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari per l’anno 2023. Le indennità antitubercolari sono indennità sostitutive o integrative della retribuzione, erogate dall’INPS, a determinate condizioni, al lavoratore dipendente e ai suoi familiari a carico, in caso di malattia tubercolare. Hanno diritto all'assistenza antitubercolare anche i titolari di pensione o i titolari di rendita nonché i loro familiari. Gli importi delle indennità antitubercolari sono correlate alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per effetto di quanto determinato dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 10 novembre 2023 - circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2023 e il valore definitivo per l’anno 2022- le percentuali di variazione sono pari rispettivamente al 5,4% dal 1° gennaio 2024 e all’8,1% dal 1° gennaio 2023. Pertanto la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2023, con i nuovi importi, di seguito riportati: a) Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati - 1°gennaio 2023 euro 14,87 - 1°gennaio 2024 euro 15,67 b) Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 - 1° gennaio 2023 euro 7,44 - 1°gennaio 2024 euro 7,84 c) Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) - 1°gennaio 2023 euro 24,78 - 1°gennaio 2024 euro 26,12 d) Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera) - 1°gennaio 2023 euro 12,39 - 1°gennaio 2024 euro 13,06 e) Assegno di cura o di sostentamento (mensile) - 1°gennaio 2023 euro 99,98 - 1°gennaio 2024 euro 105,38 Se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di euro 15,67, dovrà essere erogata quest’ultima Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, circolare 03/01/2024, n. 3