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Archivio newsCCNL servizi postali in appalto: le novità dell'ipotesi di accordo
Per i dipendenti da imprese esercenti servizi postali in appalto, ASSOPOSTE con SLC-CGIL, SLP-CISL e UILPOSTE hanno sottoscritto in data 21 dicembre 2023 l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL. Erogato un importo una tantum e ridefiniti i nuovi minimi tabellari in base al livello di appartenenza. Elevata l'indennità di mensa e rivista l'indennità di trasferta. Introdotte le causali contrattuali per il ricorso al lavoro a termine. Definite le modalità di svolgimento del lavoro a tempo parziale e del lavoro supplementare. L'accordo scadrà il 31 dicembre 2025.
ASSOPOSTE con SLC-CGIL, SLP-CISL e UILPOSTE hanno sottoscritto in data 21 dicembre 2023 l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL.
Ambito di applicazioneL'accordo si applica ai dipendenti da imprese esercenti servizi postali in appalto.
Una tantumAi lavoratori in forza alla sottoscrizione dell'accordo 21 dicembre 2023 è erogato un importo una tantum per il liv. 3, da riparametrare, corrisposto pro quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono i mesi di servizio effettivo prestati nel periodo 1° gennaio 2022- 31 dicembre 2023. L'una tantum è erogata in tre tranche, in base al livello di appartenenza.
Minimi tabellariIn relazione agli aumenti stabiliti dall’accordo, sono ridefiniti i nuovi importi dei minimi tabellari della retribuzione per ciascun livello.
Indennità di mensaDal 1° marzo 2024 viene elevata per ogni giorno di effettiva prestazione e potrà essere erogata come buono pasto.
Periodo di provaIn caso di sopravvenienza di eventi quali malattia, infortunio, congedo di maternità/paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente all'assenza.
TrasfertaL'indennità di trasferta non viene erogata qualora il lavoratore non si allontani di oltre 20 km dal luogo di inizio prestazione.
Lavoro a termineDal 1° gennaio 2024 vengono introdotte le causali contrattuali di apponibilità del termine massimo di 24 mesi al contratto.
Lavoro a tempo parzialeLo svolgimento di lavoro supplementare, consentito fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno settimanale, è ammesso entro il limite del 25% su base annua di ore annue pro capite della prestazione concordata. Qualora il numero di ore su base annua superi il 30%, verrà corrisposta la quota oraria della retribuzione base con la maggiorazione del 20%, comprensiva dell'incidenza sugli istituti contrattuali e legali.
TuteleCon i termini coniuge/i o equivalenti si intendono anche le parti delle unioni civili. Vengono disciplinati i congedi per le donne vittime di violenza di genere.
DecorrenzaL'accordo scadrà il 31 dicembre 2025.
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