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Docenti universitari: attività compatibili

Nella sentenza n. 3 del 2024, la Corte Costituzionale riepiloga le fattispecie rilevanti di compatibilità e incompatibilità tra l’incarico di docente Universitario e lo svolgimento di attività extraistituzionali di vario genere. Si approfondiscono inoltre i casi in cui la prestazione di tali attività è sottoposto alla preventiva autorizzazione da parte del rettore.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 depositata l’8 gennaio 2024, è entrata nel merito dei regimi di incompatibilità previsti per i docenti universitari, confermando la seguente distinzione: 1) attività extra-istituzionali incompatibili con la carriera universitaria: «esercizio del commercio e dell’industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell’ateneo di appartenenza; 2) attività che i professori e i ricercatori a tempo pieno a) non possono svolgere: esercizio di attività libero-professionale b) possono svolgere liberamente, anche con retribuzione e senza necessità di autorizzazione,«attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali; c) possono svolgere previa autorizzazione del rettore: funzioni di didattica e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l’università di appartenenza, a condizione comunque che l’attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall’università di appartenenza. Inoltre, ai sensi del d.l. n. 44 del 2023, si prevede la possibilità per i professori e i ricercatori a tempo pieno di svolgere, «previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza» e purché sussistano talune specifiche condizioni negative (assenza di esercizio di poteri esecutivi individuali, di situazioni di conflitto di interesse con l’università di appartenenza e di detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali dalla stessa affidate). Con specific riferimento alle attività di consulenza, si chiarisce inoltre che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati o enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un’organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento. Copyright © - Riproduzione riservata

Corte Costituzionale, sentenza 08/01/2024, n. 3

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/09/docenti-universitari-attivita-compatibili

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