La legge di Bilancio 2024 interviene sulla riduzione del cuneo fiscale attraverso l'esonero contributivo parziale dell'aliquota IVS a carico dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici. La misura si applica, ancora una volta in modalità non strutturale, solo per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, sia ai lavoratori già in forza che ai lavoratori assunti nel corso del 2024. La riduzione dell'aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS sarà subordinata alla presenza di un imponibile previdenziale mensile del lavoratore non superiore a euro 2.692, ai fini della riduzione di 6 punti percentuali, ovvero non superiore a euro 1.923, ai fini della riduzione di 7 punti percentuali. Alcuni esempi di calcolo possono essere di aiuto per individuare gli effetti in busta paga.
Le norme non strutturali sono diventate, oramai da diverso tempo, una costante che accompagna la gestione anche della busta paga dei lavoratori: tali misure, che impattano anche sulla capacità di spesa del personale dipendente, vengono poi riproposte con piccole modifiche negli anni. Tra queste misure “eccezionali” la riduzione della contribuzione conto dipendente ha vissuto dal 2022 in poi una cadenza di modifica pressochè semestrale.
Le novità della legge di Bilancio 2024
La legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) prevede tra le misure finalizzate a sostenere il potere d'acquisto l'esonero contributivo parziale dell'aliquota IVS a carico dei lavoratori dipendenti.
Ancora una volta in modalità non strutturale, solo per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 l'esonero opera sull'aliquota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici; resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La nuova misura prevede l'esonero a favore del dipendente:
- al 7%, se la retribuzione imponibile non eccederà l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima;
- al 6%, se la retribuzione imponibile mensile sarà superiore a 1.923 euro ma non l'importo di 2.692 euro al netto del rateo di tredicesima.
L’evoluzione “storica” della misura può così essere sintetizzata:
Riferimenti normativi | Mensilità e 14esima | Limite | 13esima |
01/01-30/06/2022 (L. di Bilancio 2022) | 0,8% | Fino a 2.692,00 | 0,8% |
01/07-31/12/2022 (D.L. n. 115/2022) | 2% | Fino a 2.692,00 | 2% |
01/01-30/06/2023 (L. di Bilancio 2023) | 3%
2% | Fino a 1.923,00
Da 1.923,01 a 2.692,00 | 3%
2% |
01/07-31/12/2023 (D.L. n. 48/2023) | 7%
6% | Fino a 1.923,00
Da 1.923,01 a 2.692,00 | 3%
2% |
01/01-31/12/2024 (L. di Bilancio 2024) | 7%
6% | Fino a 1.923,00
Da 1.923,01 a 2.692,00 | 0% *senza effetti |
Caratteristiche della misura
La riduzione dell'aliquota IVS spetterà per i periodi di paga
dal 1° gennaio 202 al 31 dicembre 2024. Appare ragionevole presumere, come già avvenuto, la non applicazione dell'esonero sugli emolumenti erogati nel 2025 pur se riferiti al 2024.
La riduzione dell'aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS sarà subordinata alla presenza di un
imponibile previdenziale mensile del lavoratore non superiore a euro 2.692, ai fini della riduzione di 6 punti percentuali, ovvero non superiore a euro 1.923, ai fini della riduzione di 7 punti percentuali.
Novità per l’anno 2023 è la
non applicabilità sulle
erogazioni della 13ma mensilità dell’esonero contributivo sulla quota conto dipendente. Tale aspetto, come unica variazione, necessiterà di indicazioni operative che in ogni caso potranno aderire alla differenziazione sino ad ora applicata per la 14ma mensilità.
La riduzione troverà applicazione, sino all’annullamento dell’aliquota conto dipendenti relativa all’IVS anche per gli
apprendisti. Per i
rapporti di lavoro part time non dovrà esserci nessuna riproporzione della misura e potrà essere applicata anche nel caso di più rapporti di lavoro che verranno valutati singolarmente in riferimento alle soglie.
Soggetti beneficiari dell'esonero
La riduzione dell'aliquota IVS interesserà
tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro, pubblici o privati, ragionevolmente a prescindere dalla circostanza che siano o meno qualificabili come “imprenditori”.
L'esonero si applicherà sia ai lavoratori già in forza che ai lavoratori assunti nel corso del 2024.
Resteranno
esclusi dal beneficio, come espressamente previsto, i
rapporti di lavoro domestico.
Inoltre, opportuno ricordare che la misura:
- non necessita del rispetto della regolarità contributiva;
- non si configura come incentivo all’assunzione;
- non necessità del rispetto dei principi generali per gli sgravi contributivi;
- non è soggetta a limiti de minimis;
- è cumulabile con altre misure d’agevolazione.
Con esonero 7%CON ESONERO 7% |
RETRIBUZIONE LORDA | 1.550 euro |
Ctr Inps 9,19% | 142,45 euro |
Esonero | 108,50 euro |
Ritenuta previdenziale | 33,95 euro |
IMPONIBILE IRPEF | 1.516,06 euro |
Ritenuta Irpef Lorda | 354,01 euro |
Detrazioni | 226,68 euro |
Ritenuta Irpef Netta | 127,33 euro |
NETTO IN BUSTA | 1.389 euro |
Senza esoneroSENZA ESONERO |
RETRIBUZIONE LORDA | 1.550 euro |
Ctr Inps 9,19% | 142,45 euro |
Esonero | 0,00 euro |
Ritenuta previdenziale | 142,45 euro |
IMPONIBILE IRPEF | 1.407,56 euro |
Ritenuta Irpef Lorda | 326,89 euro |
Detrazioni | 237,65 euro |
Ritenuta Irpef Netta | 89,24 euro |
NETTO IN BUSTA | 1.318 euro |
Con esonero 6%CON ESONERO 6% |
RETRIBUZIONE LORDA | 2.150 euro |
Ctr Inps 9,19% | 197,59 euro |
Esonero | 129,00 euro |
Ritenuta previdenziale | 68,59 euro |
IMPONIBILE IRPEF | 2.081,42 euro |
Ritenuta Irpef Lorda | 495,35 euro |
Detrazioni | 169,54 euro |
Ritenuta Irpef Netta | 325,81 euro |
NETTO IN BUSTA | 1.756 euro |
Senza esoneroSENZA ESONERO |
RETRIBUZIONE LORDA | 2.150 euro |
Ctr Inps 9,19% | 197,59 euro |
Esonero | 0,00 euro |
Ritenuta previdenziale | 197,59 euro |
IMPONIBILE IRPEF | 1.952,42 euro |
Ritenuta Irpef Lorda | 463,10 euro |
Detrazioni | 182,58 euro |
Ritenuta Irpef Netta | 280,53 euro |
NETTO IN BUSTA | 1.672 euro |
Come è possibile verificare, vista l’imponibilità fiscale di quanto esonerato previdenzialmente, l’applicazione della misura, rispetto ad una situazione senza agevolazione, porta ad un impatto netto inferiore rispetto a quanto esonerato.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/08/riduzione-cuneo-fiscale-effetti-busta-paga-esonero-contributivo-dipendenti