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Archivio newsAssunzioni donne vittime di violenza: come fruire dello sgravio contributivo
La legge di Bilancio 2024, per contrastare il fenomeno che vede coinvolte le donne vittime di violenza, prevede un incentivo per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori. Le donne, potenziali portatrici del beneficio sono quelle che risultano disoccupate e che sono beneficiarie di aiuti erogati dal Fondo per il reddito di libertà per le vittime di violenza. L’incentivo consiste in uno sgravio contributivo, con esclusione dei premi e dei contributi assicurativi INAIL, pari al 100% sulla quota a carico del datore di lavoro entro un tetto di 8.000 euro, riparametrato su base mensile, senza alcun rifesso negativo sulla pensione futura.
La legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023), ahimè, sollecitata dal perverso fenomeno che vede coinvolte le donne vittime di violenza, si è occupata, attraverso alcune norme, di rafforzare gli strumenti di contrasto a tale obbrobrio e lo ha fatto attraverso misure di rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati con interventi di prevenzione, assistenza, sostegno ed accompagnamento, con l’implementazione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità. Tra i nuovi mezzi a disposizione spiccano le disposizioni, inserite nei commi 191 e 192 dell’art. 1, destinate a favorire l’occupazione delle donne. Purtroppo, l’incentivo (sicuramente, per la scarsità delle risorse a bilancio) non ha natura strutturale e, al momento, risulta limitato ai contratti instaurati nel triennio 2024-2026. Per una disamina completa occorrerà attendere gli opportuni chiarimenti amministrativi del Ministero del Lavoro o dell’INPS, ma ritengo che, sulla scorta di quanto previsto dalle norme vigenti e degli orientamenti espressi, in passato, dall’Istituto, si possano offrire alcune delucidazioni. Ma, andiamo con ordine. Destinatari della misura I potenziali destinatari dell’agevolazione sono i datori di lavoro privati: a mio avviso, rifacendomi a prassi seguite in casi analoghi, la norma incentivante si rivolge a tutti i datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori (studi professionali, associazioni, fondazioni) ivi compresi quelli agricoli e con la sola esclusione di quelli domestici, alla luce della specialità del rapporto. Anche gli Enti pubblici Economici e le società pubbliche a capitale privato possono essere interessati all’assunzione agevolata. Sono, invece, escluse le Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001) e le “Authority” come, ad esempio, la Banca d’Italia, la Consob e gli Uffici dei Garanti. Le donne, potenziali portatrici del beneficio, sono ben identificate dal Legislatore: esse sono quelle che risultano disoccupate ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo n. 150/2015 e che sono beneficiarie di aiuti erogati dal Fondo per il reddito di libertà per le vittime di violenza (art. 105-bis del D.L. n. 34/2020). Durante il 2024 potranno essere assunte con tale agevolazione anche le donne, disoccupate, che hanno fruito di aiuti a carico del Fondo nel corso del 2023. Come funziona l’incentivo Ma, in cosa consiste l’incentivo all’assunzione? Esso, in linea con analoghi strumenti utilizzati per altre agevolazioni, consiste in uno sgravio contributivo (con esclusione dei premi e dei contributi assicurativi INAIL) pari al 100% sulla quota a carico del datore di lavoro entro un tetto di 8.000 euro, riparametrato su base mensile (666,66 euro quale misura massima), senza alcun rifesso negativo sulla pensione futura. La durata del beneficio è strettamente correlata alla tipologia contrattuale: in caso di assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, è di 24 mesi. La norma non esclude la possibilità di una assunzione attraverso l’apprendistato che è un contratto a tempo indeterminato: ovviamente, in questo caso, i 36 mesi di sgravio contributivo andrebbero a coprire tutto il periodo formativo, con la sola eccezione delle qualifiche riferibili al settore artigiano, ove, il periodo formativo può giungere, nel rispetto della durata prevista dai CCNL, fino a 60 mesi. Se l’assunzione avviene con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione (cosa non esclusa dalla norma), la durata massima del beneficio è di 12 mesi, pur se il rapporto, a termine, dovesse sforare tale limite massimo. In caso di trasformazione a tempo indeterminato del precedente rapporto a termine, lo sgravio contributivo viene riconosciuto per 18 mesi. Il beneficio previsto dal comma 191 è, comunque, un aiuto di Stato: da ciò discende che lo stesso deve rientrare all’interno del “de minimis”, disciplinato, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, dal Regolamento UE n. 2013/2831 che ha sostituito il precedente Regolamento n. 2014/1407, ampliando fino a 300.000 euro per tre esercizi finanziari (l’attuale ed i due precedenti) il tetto degli aiuti per i quali non occorre che lo Stato richieda una specifica autorizzazione a Bruxelles ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3 del Trattato dell’Unione. Lo sgravio contributivo massimo di 8.000 euro l’anno non riguarda sia i premi ed i contributi dovuti all’INAIL che (ma qui sarà opportuno attendere i chiarimenti dell’INPS) la “contribuzione minore”) la quale si riferisce al: a) contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ex art. 2120 c.c. (art. 1, comma 755 della legge n. 296/2006); b) contributo, ove dovuto, ai fondi bilaterali, al FIS ed ai Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dal D.L.vo n. 148/2015; c) contributo dello 0,30% in favore dei Fondi interprofessionali per la Formazione continua ex art. 118 della legge n. 388/2000; d) contribuzioni non previdenziali concepite per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento ed ai versamenti alla previdenza complementare; e) contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo ex art. 1, commi da 8 a 14, del D.L.vo n. 182/1997; f) contributo di solidarietà per gli sportivi ex art. 1, commi 3 e 4, del D.L.vo n. 166/1997. Va, inoltre ricordato che, come per tutte le agevolazioni presenti nel nostro ordinamento il datore di lavoro deve essere in regola con quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e dell’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015. Ciò significa che occorre: a) regolarità contributiva che è bene ricordarlo, per effetto dell’art. 40-bis del D.L.vo n. 148/2015, riguarda, per le imprese interessate, anche i versamenti dovuti ai Fondi blaterali previsti dagli articoli 26 e 27 e al Fondo interprofessionale delle Province Autonome di Trento e Bolzano al quale di riferisce l’art. 40; b) rispetto degli obblighi di legge ed assenza di sanzioni per gravi violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale (sono quelle riportate nell’allegato al D.M. sul DURC); c) rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti, territoriali od aziendali; d) rispetto di obblighi preesistenti stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva; e) rispetto di diritti di precedenza; f) rispetto dei lavoratori posti in integrazione salariale, a meno che l’assunzione non sia di livello diverso rispetto o riguardi un’altra unità produttiva; g) rispetto della disposizione che vieta l’assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi antecedenti da datori di lavoro in rapporti di collegamento o controllo o da aziende facenti capo alla stessa proprietà anche per interposta persona. Dotazione finanziaria Tutta la normativa sulla tutela delle donne correlata alla loro assunzione risulta finanziata dal comma 193 ed è connotata da precisi limiti di spesa: 1,5 milioni di euro per l’anno 2024, 4 milioni di euro per il 2025, 3,8 milioni di euro per il 2026, 2,5 milioni per il 2027 e 0,7 milioni di euro per il 2028. Se tali limiti vengono superati anche in via prospettica risultante dal un monitoraggio dell’INPS, l’Istituto, non procederà alla evasione delle domande che dovessero arrivare successivamente. Copyright © - Riproduzione riservata