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Archivio newsBonus IRPEF 100 euro in busta paga: a chi spetta e come si calcola
Conferma del bonus 100 euro anche per il 2024, ma con nuove regole di calcolo a seguito delle novità apportate alle detrazioni da lavoro dipendente e dell’accorpamento delle prime due aliquote dell’IRPEF. Il trattamento integrativo spetta per un ammontare massimo annuo di 1.200 euro a condizione che il reddito complessivo del beneficiario non sia superiore a 28.000 euro. L’importo viene riconosciuto automaticamente dal sostituto di imposta, senza necessità di richiesta da parte del lavoratore. Come si calcola il bonus con i nuovi valori 2024? A quanto ammonta il beneficio per il lavoratore?
Il trattamento integrativo di 100 euro mensili o bonus 100 euro (ex bonus Renzi) viene confermato anche per il 2024. Nessuna novità per quanto riguarda la platea dei soggetti beneficiari, che rimane immutata, mentre si registrano cambiamenti nelle regole di calcolo per adeguarsi alle novità apportate alle detrazioni da lavoro dipendente e dell’accorpamento delle prime due aliquote dell’IRPEF, introdotte per il solo anno 2024. Il D.Lgs. n. 216/2023 (Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi), seppur per il solo anno 2024 e in attesa di riforma strutturale dell’IRPEF, ha previsto una rimodulazione nel calcolo del trattamento integrativo in un’ottica di riduzione del cuneo fiscale. Fermo restando infatti la misura piena di 1.200 euro su base annua per i soggetti che percepiscono un reddito complessivo fino a 15.000 euro, per il solo anno 2024, la misura è subordinata alla condizione che il soggetto sia “capiente” ovvero che l'imposta lorda determinata da lavoro dipendente e assimilato sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente. Come si calcola il bonus con i nuovi valori 2024? A quanto ammonta il beneficio in capo al lavoratore beneficiario? Alcuni esempi di calcolo possono essere di aiuto. Beneficiari Il D.L. n. 3/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2020 prevede la possibilità di beneficiare di un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (bonus IRPEF) del valore teorico annuo di 1.200 euro. Per espressa previsione di legge, beneficiari sono i percettori di: 1. redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR, con esclusione delle pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati; 2. redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: a) lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro; b) borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale; c) revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni; d) remunerazioni dei sacerdoti; e) prestazioni pensionistiche erogate nell’ambito della previdenza complementare; f) soggetti impegnati in lavori socialmente utili. Ammontare del bonus Il trattamento integrativo spetta per un ammontare massimo annuo di 1.200 euro a condizione che il reddito complessivo del beneficiario non sia superiore a 28.000 euro. Fino al 31 dicembre 2023 l’importo spettava in misura piena e “incondizionata” se il reddito complessivo non superava i 15.000 euro annui. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2024, viene previsto che il trattamento integrativo spetta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro solo qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 (redditi da lavoro dipendente) e 50 (redditi assimilati a lavoro dipendente) sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente (art. 13, comma 1, TUIR) diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Nessuna novità per quanto riguarda invece la platea dei beneficiari con redditi superiori a 15.000 euro ma non a 28.000 euro. In tale situazione il trattamento integrativo spetta ma a condizione che la somma delle detrazioni di seguito indicate detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
a) detrazioni per carichi di famiglia; b) detrazioni per lavoro dipendente e assimilati; c) detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021; d) detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale; e) detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro, per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità e spese per l’acquisto di cani guida f) detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici g) tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data. |
Reddito complessivo | Importo annuo |
Fino a euro 15.000 | Euro 1.200 a condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno |
Superiore a euro 15.000 a euro 28.000 | Differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda e comunque non superiore a 1.200 euro |
Oltre euro 28.000 | 0 |
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/09/bonus-irpef-100-euro-busta-paga-spetta-calcola