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Archivio newsQuota 103: come valutare la convenienza
La legge di Bilancio ha prorogato per il 2024 quota 103 con gli stessi requisiti, ma a condizioni penalizzanti rispetto al precedente anno. Nel dettaglio, il trattamento pensionistico può ora essere conseguito dove siano raggiunte, entro il 31 dicembre 2024, un'età minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41 anni. Cambiano anche le "finestre mobili di attesa", per chi matura il diritto al trattamento nel 2024. Sfavorevole, poi, risulta il calcolo di Quota 103 per coloro che perfezionano le condizioni nell’arco del 2024: in questi casi si applica il ricalcolo integralmente contributivo. Tuttavia, il ricalcolo contributivo della pensione non sempre implica penalizzazioni, anzi, in alcuni casi può risultare addirittura vantaggioso. A chi conviene andare in pensione nel 2024?
L’uscita dal lavoro nel 2024 con la proroga, ad opera della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023), della pensione anticipata flessibile Quota 103 risulta molto meno appetibile rispetto allo scorso anno: analizziamo che cos’è cambiato e per chi risulta meno penalizzante il trattamento pensionistico. Condizioni più restrittive per la Quota 103 Istituita in via sperimentale per il solo 2023, la pensione anticipata flessibile, Quota 103 (art. 14.1 D.L. n. 4/2019, come modificato dall'art. 1 co. 283 della L. n. 197/2022), è stata prorogata dalla Manovra 2024 (art. 1 co. 139 L. n. 213/2023), con i medesimi requisiti, ma a condizioni notevolmente penalizzanti. Nel dettaglio, il trattamento pensionistico può ora essere conseguito laddove siano raggiunte, entro il 31 dicembre 2024, un'età minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41 anni. Cambiano le "finestre mobili di attesa", che, per chi matura il diritto al trattamento nel 2024, spostano la decorrenza della pensione in avanti non più di 3 e 6 mesi, rispetto alla data di maturazione dei requisiti, ma di: - 7 mesi, per i lavoratori del settore privato;- 9 mesi, per i dipendenti pubblici. Particolarmente sfavorevole, poi, risulta il calcolo della Quota 103 per coloro che ne perfezionano le condizioni nell’arco del 2024: in questi casi, difatti, si applica il ricalcolo integralmente contributivo di cui al D.Lgs. n. 180/1997. Questa tipologia di calcolo risulta normalmente penalizzante, anche se il taglio dell’assegno, rispetto al calcolo retributivo-misto, può variare notevolmente in base alla situazione previdenziale personale, risultando addirittura favorevole in alcune ipotesi. Nella valutazione di convenienza, si deve tuttavia considerare anche l’applicazione di un nuovo tetto massimo d’importo, pari a 4 volte il trattamento minimo. Ricalcolo contributivo Osserviamo, nella seguente tabella, alcuni esempi per comprendere meglio:
Ipotesi | Pensione Quota 103 lorda mensile maturata al 01/07/2024 - Determinata con ricalcolo contributivo | Pensione di vecchiaia lorda mensile spettante a 67 anni al 01/07/2026 | Differenza lorda mensile |
Dirigente con 41 anni di contributi e 65 anni di età, imponibile lordo previdenziale di circa 90.000 euro, a seguito di costante crescita nell’arco della carriera | euro 4.5916,56 euro 2.394,44 euro mensili lordi effettivi sino al compimento del 67° anno di età | euro 5.675,66 | euro 1.156,10 a regime, terminata l’applicazione del tetto massimo di importo |
Lavoratore dipendente con 41 anni di contributi e 65 anni di età, ultimi 5 imponibili previdenziali di circa 30.000 euro, dopo una carriera dirigenziale in costante crescita con imponibili mediamente pari a euro 90.000 annui | euro 4.200,37 euro 2.394,44 euro mensili lordi effettivi sino al compimento del 67° anno di età | euro 4.483,12 | euro 282,75 a regime, terminata l’applicazione del tetto massimo di importo |
Lavoratore dipendente con 41 anni di contributi e 65 anni di età, ultimi 5 imponibili previdenziali di circa 20.000 euro, dopo una carriera dirigenziale in costante crescita con imponibili mediamente pari a euro 90.000 annui | euro 4.145,76 euro 2.394,44 euro mensili lordi effettivi sino al compimento del 67° anno di età | euro 4.289,07 | euro 143,41 a regime, terminata l’applicazione del tetto massimo di importo |
Lavoratore dipendente con 41 anni di contributi e 65 anni di età, ultimi 10 imponibili previdenziali di circa 15.000 euro, dopo una carriera dirigenziale in costante crescita con imponibili mediamente pari a euro 90.000 annui; | euro 3.499,96 euro 2.394,44 euro mensili lordi effettivi sino al compimento del 67° anno di età | euro 3.501,28 | euro 1,32 a regime, terminata l’applicazione del tetto massimo di importo. |
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/10/quota-103-valutare-convenienza