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Quota 103: come valutare la convenienza

La legge di Bilancio ha prorogato per il 2024 quota 103 con gli stessi requisiti, ma a condizioni penalizzanti rispetto al precedente anno. Nel dettaglio, il trattamento pensionistico può ora essere conseguito dove siano raggiunte, entro il 31 dicembre 2024, un'età minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41 anni. Cambiano anche le "finestre mobili di attesa", per chi matura il diritto al trattamento nel 2024. Sfavorevole, poi, risulta il calcolo di Quota 103 per coloro che perfezionano le condizioni nell’arco del 2024: in questi casi si applica il ricalcolo integralmente contributivo. Tuttavia, il ricalcolo contributivo della pensione non sempre implica penalizzazioni, anzi, in alcuni casi può risultare addirittura vantaggioso. A chi conviene andare in pensione nel 2024?

L’uscita dal lavoro nel 2024 con la proroga, ad opera della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023), della pensione anticipata flessibile Quota 103 risulta molto meno appetibile rispetto allo scorso anno: analizziamo che cos’è cambiato e per chi risulta meno penalizzante il trattamento pensionistico. Condizioni più restrittive per la Quota 103 Istituita in via sperimentale per il solo 2023, la pensione anticipata flessibile, Quota 103 (art. 14.1 D.L. n. 4/2019, come modificato dall'art. 1 co. 283 della L. n. 197/2022), è stata prorogata dalla Manovra 2024 (art. 1 co. 139 L. n. 213/2023), con i medesimi requisiti, ma a condizioni notevolmente penalizzanti. Nel dettaglio, il trattamento pensionistico può ora essere conseguito laddove siano raggiunte, entro il 31 dicembre 2024, un'età minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41 anni. Cambiano le "finestre mobili di attesa", che, per chi matura il diritto al trattamento nel 2024, spostano la decorrenza della pensione in avanti non più di 3 e 6 mesi, rispetto alla data di maturazione dei requisiti, ma di: - 7 mesi, per i lavoratori del settore privato;- 9 mesi, per i dipendenti pubblici. Particolarmente sfavorevole, poi, risulta il calcolo della Quota 103 per coloro che ne perfezionano le condizioni nell’arco del 2024: in questi casi, difatti, si applica il ricalcolo integralmente contributivo di cui al D.Lgs. n. 180/1997. Questa tipologia di calcolo risulta normalmente penalizzante, anche se il taglio dell’assegno, rispetto al calcolo retributivo-misto, può variare notevolmente in base alla situazione previdenziale personale, risultando addirittura favorevole in alcune ipotesi. Nella valutazione di convenienza, si deve tuttavia considerare anche l’applicazione di un nuovo tetto massimo d’importo, pari a 4 volte il trattamento minimo. Ricalcolo contributivo Osserviamo, nella seguente tabella, alcuni esempi per comprendere meglio:

IpotesiPensione Quota 103 lorda mensile maturata al 01/07/2024 - Determinata con ricalcolo contributivoPensione di vecchiaia lorda mensile spettante a 67 anni al 01/07/2026Differenza lorda mensile
Dirigente con 41 anni di contributi e 65 anni di età, imponibile lordo previdenziale di circa 90.000 euro, a seguito di costante crescita nell’arco della carrieraeuro 4.5916,56 euro 2.394,44 euro mensili lordi effettivi sino al compimento del 67° anno di etàeuro 5.675,66euro 1.156,10 a regime, terminata l’applicazione del tetto massimo di importo
Lavoratore dipendente con 41 anni di contributi e 65 anni di età, ultimi 5 imponibili previdenziali di circa 30.000 euro, dopo una carriera dirigenziale in costante crescita con imponibili mediamente pari a euro 90.000 annuieuro 4.200,37 euro 2.394,44 euro mensili lordi effettivi sino al compimento del 67° anno di etàeuro 4.483,12euro 282,75 a regime, terminata l’applicazione del tetto massimo di importo
Lavoratore dipendente con 41 anni di contributi e 65 anni di età, ultimi 5 imponibili previdenziali di circa 20.000 euro, dopo una carriera dirigenziale in costante crescita con imponibili mediamente pari a euro 90.000 annuieuro 4.145,76 euro 2.394,44 euro mensili lordi effettivi sino al compimento del 67° anno di etàeuro 4.289,07euro 143,41 a regime, terminata l’applicazione del tetto massimo di importo
Lavoratore dipendente con 41 anni di contributi e 65 anni di età, ultimi 10 imponibili previdenziali di circa 15.000 euro, dopo una carriera dirigenziale in costante crescita con imponibili mediamente pari a euro 90.000 annui;euro 3.499,96 euro 2.394,44 euro mensili lordi effettivi sino al compimento del 67° anno di etàeuro 3.501,28euro 1,32 a regime, terminata l’applicazione del tetto massimo di importo.
Gli esempi evidenziano che il ricalcolo contributivo della pensione non sempre implica tagli, anzi, in alcuni casi può risultare addirittura migliore del calcolo retributivo. Effettivamente, il calcolo retributivo, sebbene generalmente conveniente, comporta una componente di rischio: essendo basato su una media reddituale, laddove i redditi si abbassino alla fine della carriera, diminuisce anche la quota di pensione. Questo con il calcolo contributivo non avviene, considerando che il montante degli accrediti può soltanto crescere, anche se di poco. Per tali ragioni, inizialmente, nel Ddl di Bilancio 2024 bollinato, era stato previsto il raffronto del calcolo contributivo con il calcolo retributivo- misto, al fine di utilizzare il sistema implicante, nel caso specifico, il minore importo di pensione. Questa disposizione è tuttavia scomparsa dal testo definitivo della legge di Bilancio 2024: pertanto, il ricalcolo contributivo deve essere applicato anche nelle ipotesi in cui comporta un assegno pensionistico più elevato. Ad ogni modo, non è possibile operare una generalizzazione sull’ammontare delle differenze tra calcolo contributivo e misto, ma deve giocoforza procedersi caso per caso, avendo anche riguardo alla distanza di tempo che intercorre tra i due trattamenti pensionistici presi a confronto: una lunga attesa per la liquidazione della pensione può comportare versamenti aggiuntivi - e quindi una quota di assegno in più - non indifferenti. Tetto massimo d’importo e incumulabilità con l’attività lavorativa In relazione alla Quota 103 per chi matura i requisiti nel 2024, va inoltre considerata, come anticipato, l’applicazione di un nuovo tetto massimo d’importo, particolarmente penalizzante per chi possiede una pensione medio-alta. Questa soglia, pari a 4 volte il trattamento minimo, ossia pari a 2.394,44 euro per il 2024, limita l’assegno pensionistico sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria, di cui all’art. 24 co. 6 D.L. n. 201/2011 (attualmente pari a 67 anni). D’altra parte, nella valutazione di convenienza, oltre all’importo del trattamento pensionistico, entrano in gioco numerosi elementi, non ultimi problemi familiari, personali o di salute che possono rendere molto difficile la prosecuzione dell’attività lavorativa. Inoltre, si deve considerare che la Quota 103 è incompatibile con l’attività lavorativa, sino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Risulta unicamente cumulabile con i redditi di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.) sino a 5.000 euro annui lordi. Cristallizzazione dei requisiti Per coloro che hanno già maturato i requisiti per la Quota 103 entro il 31 dicembre 2023, è in ogni caso possibile ottenere il trattamento alle precedenti condizioni, senza ricalcolo contributivo e con l’applicazione del tetto massimo d’importo provvisorio pari a 5 volte, non a 4 volte, il trattamento minimo. È quanto dispone l’art. 1 comma 139 lett. a) punto 3 della L. n. 213/2023, che conferma la possibilità di avvalersi della cristallizzazione dei requisiti, comunque già prevista dall'art. 14.1 del D.L. n. 4/2019. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/10/quota-103-valutare-convenienza

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