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Assunzione percettori assegno di inclusione e supporto formazione lavoro: come ottenere lo sgravio contributivo

Dal 1° gennaio i datori di lavoro possono fruire dello sgravio contributivo per le assunzioni dei percettori dell’assegno di inclusione e del supporto per la formazione ed il lavoro. L’esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro e alle Agenzie per il Lavoro che inseriscono l’offerta di lavoro nel SIISL. In particolare, per le assunzioni a tempo indeterminato è previsto, per un periodo massimo di 12 mesi, un esonero del 100% dei soli contributi previdenziali nei limiti di un massimale annuo di 8.000 euro. In caso di part-time il massimale è proporzionalmente ridotto. L’INPS, con la circolare n. 11/2023, ha fornito le prime istruzioni in materia. Cosa deve fare il datore di lavoro per conoscere l’ammontare del beneficio spettante? Quali sono le regole da rispettare?

Al via dal 1° gennaio 2024 gli esoneri per le assunzioni dei percettori dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione ed il lavoro (SFL), a valle del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2024, convertito in L. n. 85/2023) e dei successivi decreti attuativi. L’INPS con la circolare n. 111 del 29 dicembre 2023 ha fornito le prime istruzioni in attesa di successivo messaggio per quelle operative e contabili. ADI e SFL: cosa sono L’ADI e il SFL sono le due nuove misure messe in campo dall’attuale Esecutivo, e nello specifico dal Ministero del Lavoro, che hanno sostituito il reddito di cittadinanza (Rdc) che dal 1° gennaio 2024 non sarà più erogato. Ricordiamo che l’ADI prevede un’integrazione al reddito del nucleo familiare fino a 6.000 euro l’anno (500 euro mese) moltiplicato per la scala di equivalenza sulla base dei componenti, e un’integrazione per l'affitto fino a un massimo di 3.360 euro annui o pari a 1.800 euro per nuclei composti da over 67 o con disabili gravi o non autosufficienti. L’integrazione, nel rispetto dei requisiti economici e soggettivi e previa iscrizione alla piattaforma SIISL, è erogata mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese. Ricordiamo altresì che anche che i percettori del SFL dal 1° settembre 2023, nel rispetto dei requisiti soggettivi ed economici, hanno diritto per la partecipazione alle misure di attivazione lavorativa ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura entro il limite massimo di 12 mensilità, non rinnovabili, mediante bonifico mensile da parte dell’INPS. L’erogazione del beneficio da parte dell’INPS è subordinata all’inserimento nel SIISL dell’effettivo inizio di una delle attività sopra richiamate da parte dei competenti servizi. Il supporto per la formazione e lavoro è partito, come si diceva, già lo scorso 1°settembre con l’attivazione della citata piattaforma SIISL, creata - non solo per gli ex redditisti - per mettere le persone occupabili e/o in cerca di lavoro nella condizione di potersi candidare in maniera proattiva per offerte di lavoro o percorsi di formazione messi a disposizione sulla stessa piattaforma da datori di lavoro, Agenzie per il Lavoro, Enti- anche del Terzo Settore- Società ed Associazioni che si occupano di tutela e promozione del lavoro , formazione e riqualificazione. Esonero per le assunzioni di percettori di ADI e SFL La circolare n. 111/2023 si focalizza sugli esoneri che a partire dal 1° gennaio 2024 riguarderanno le assunzioni di percettori delle predette misure a tempo indeterminato, a tempo determinato ovvero alle trasformazioni di queste ultime a tempo indeterminato. L’esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che inseriscono l’offerta di lavoro nel SIISL, ciò vale anche per le APL (Agenzie per il Lavoro), che sono dei chiari punti di riferimento quali attori in questo nuovo assetto, confermato dal decreto Lavoro. Ciò a maggior ragione nella veste di attori che si occupano di intermediazione ed anche formazione. Nel rispetto del decreto Lavoro l’esonero contributivo spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, per le assunzioni effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro. Il medesimo esonero è altresì riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Le assunzioni/trasformazioni devono decorrere a fare data dal 1° gennaio 2024. In analogia con altre misure agevolative collegate alla percezione di una prestazione, l’assunzione deve ritenersi riferita ai lavoratori beneficiari del Servizio per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione, e non anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita. Pertanto, ai fini del legittimo riconoscimento degli esoneri, è necessario che, alla data della prima assunzione incentivata, il lavoratore sia percettore della specifica misura (SFL o ADI). Il rispetto del suddetto requisito non è, invece, richiesto né nelle ipotesi di proroga del rapporto né nelle ipotesi di eventuale conversione a tempo indeterminato dello stesso. Per le assunzioni a tempo indeterminato compete per un periodo massimo di 12 mesi un esonero del 100% dei soli contributi previdenziali ma nei limiti di un massimale annuo di 8000 euro. In caso di part-time il massimale è proporzionalmente ridotto. Per le assunzioni a tempo determinato compete per un periodo massimo di 12 mesi un esonero dei soli contributi previdenziali del 50% fino ma nei limiti di massimale annuo di 4000 euro. In caso di part-time il massimale è proporzionalmente ridotto. La trasformazione del contratto a tempo determinato agevolato consente di poter beneficiare di ulteriori 12 mesi agevolati (in tal caso si avranno complessivamente 24 mesi di agevolazione). Nel caso della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato vi è anche il recupero, come in generale previsto per tale fattispecie ai sensi della L. n. 92/2012, della restituzione al datore di lavoro della contribuzione addizionale pari all’1.4%. Le agevolazioni ineriscono anche i rapporti di lavoro, a termine o a tempo indeterminato, a scopo di somministrazione e nel rispetto del D.Lgs n. 150/2015. Ma l’Istituto precisa quanto segue nell’ambito della somministrazione. L’Apl godrà per l'attività di intermediazione operata tramite SIISL di un contributo pari al 30% dell'incentivo massimo annuo. In particolare: a) laddove si tratti di assunzioni a tempo indeterminato dei soggetti beneficiari del SFL o dell’ADI, effettuate in conseguenza dell’intermediazione ApL, quest’ultima ha diritto a un contributo proporzionale a quanto riconosciuto al datore di lavoro, pari al 30%, e per un ammontare massimo di 2.400 euro (30% di 8.000 euro); b) laddove si tratti di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale dei soggetti beneficiari del SFL o dell’ADI, effettuate in conseguenza dell’intermediazione dell’ApL, quest’ultima ha diritto a un contributo proporzionale a quanto riconosciuto al datore di lavoro, pari al 30%, e per un ammontare massimo di 1.200 euro (30 per cento di 4.000 euro). Tale contributo, in caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale spetta una tantum per ogni soggetto assunto. Pertanto, ad avviso dell’INPS, qualora il lavoratore venga assunto a tempo determinato e, successivamente, il rapporto di lavoro venga prorogato e/o trasformato a tempo indeterminato, il contributo riconoscibile all’agenzia di lavoro è proporzionale a quanto riconosciuto al datore di lavoro, nella misura del 30%, e per un ammontare massimo di 1.200 euro, senza possibilità di riconoscere ulteriori contributi per la prosecuzione del rapporto stesso. Regole da rispettare per i datori di lavoro L'esonero per le assunzioni, a termine o a tempo indeterminato, è fruibile nel rispetto delle norme inerenti le agevolazioni, in presenza della regolarità contributiva (DURC) e del rispetto della contrattazione collettiva - di tutti i livelli - sottoscritta dalle OOSS dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il decreto Lavoro subordina l’applicabilità dell’esonero contributivo per l’assunzione dei soggetti beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione al rispetto di talune condizioni specificamente previste. Per brevità si ricorda che l’art. 10, comma 1, del decreto Lavoro prevede, nel caso di licenziamento effettuato nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione del lavoratore beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione, che il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito. L’importo che il datore di lavoro è tenuto a restituire è pari all’intero ammontare dell’incentivo fruito, quindi, dell’esonero relativo alla contribuzione datoriale, con applicazione delle sanzioni civili calcolate in base al tasso di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno. La restituzione dell’incentivo non è dovuta allorquando l’interruzione del rapporto di lavoro si verifichi a seguito di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo. Si dovrà osservare attentamente anche le regole del “de minimis” alla luce della recente rivisitazione UE. Per questo aspetto e per il valore complessivo dell'agevolazione ci si potrà avvalere del Portale delle agevolazioni presente sul sito istituzionale dell’Istituto Ammontare del beneficio spettante Infatti, per conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro dovrà inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line predisposto dall’Istituto, reperibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni - la domanda di ammissione all’agevolazione. Per la pubblicazione del suddetto modulo l’Istituto diramerà apposito messaggio. L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali: - calcolerà l’ammontare del beneficio spettante in base alle informazioni sul Supporto per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta; - consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis”, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta; - fornirà, qualora risulti che il lavoratore sia percettore del SFL o dell’ADI e che vi sia sufficiente capienza di aiuti “de minimis” in capo al datore di lavoro, un riscontro di accoglimento della domanda. L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/10/assunzione-percettori-assegno-inclusione-supporto-formazione-lavoro-ottenere-sgravio-contributivo

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